Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 3
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, può essere ravvisata nelle sole ipotesi in cui l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza - con la quale il pretore aveva condannato una società a reintegrare i lavoratori licenziati nei posti già occupati - nel comportamento della società, che, nell'ottemperare alla sentenza, provvisoriamente esecutiva, aveva provveduto, a norma dell'art. 17 della legge n. 223 del 1991, al licenziamento di altri dipendenti in sostituzione di quelli reintegrati, peraltro formulando, nelle lettere di reintegrazione e di licenziamento in sostituzione, espressa riserva di impugnazione della sentenza pretorile.)
È rispettosa del disposto dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 Luglio 1991, n. 223 - secondo il quale le imprese, nella comunicazione relativa all'apertura della procedura di mobilità, devono indicare, tra l'altro la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente - la comunicazione che consenta la identificazione, nella prima fase della procedura, della categoria e del comprensorio di appartenenza del personale da collocare in mobilità, individuando la cerchia di soggetti nell'ambito della quale dovranno operare gli accordi collettivi, a seguito della verifica delle cause dell'eccedenza del personale e delle possibilità di utilizzazione di tale personale anche mediante contratti di solidarietà o altre forme flessibili di gestione del tempo del lavoro.
In materia di licenziamenti collettivi, tra imprenditore e sindacati può intercorrere, secondo quanto indicato dall'art. 5 della legge 23 Luglio 1991, n. 223, un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità, come affermato dalla Corte Costituzionale n. 268 del 1994. In tale ottica, deve ritenersi razionalmente giustificato il ricorso al criterio della prossimità al trattamento pensionistico, esemplificativamente menzionato nella richiamata sentenza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che non sia operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e di vecchiaia, con conseguente coinvolgimento di lavoratori con bassa pensione, dovendosi operare il raffronto con i lavoratori più giovani; ne' tra la posizione dei lavoratori maschi e quella delle donne, svantaggiate in considerazione dei più bassi limiti di età richiesti per il loro pensionamento, dovendo la posizione di queste ultime essere riguardata in relazione a quella delle altre donne e degli uomini che non possono accedere alla pensione.
Commentari • 2
- 1. Licenziamenti collettivi e criterio della prossimità alla pensioneAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2007
- 2. Licenziamenti collettivi, criterio della prossimità alla pensione, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
2. Dott. AN NI MAIORANO - Consigliere -
3. Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
5. Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
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(Ricorso R.G. n. 11895/1999)
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(Ricorso R.G. n. 2356/2000)
elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Medina e Giovanni Sartori del foro di Milano
- ricorrenti -
CONTRO
FIAT AUTO S.p.A., in persona del Procuratore Dott. Francesco Cerchiara, come da procura speciale per atto notalo Morone di Torino del 14/4/1998 rep. N. 83011, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rocca Porena 34, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Salvatore Trifirò, Giacinto Favalli, Francesco Realmonte e Paolo Tosi per procura a margine del controricorso
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 413/99 del Tribunale del Lavoro di Milano dell'11/12/1998-20/1/1999 nella causa iscritta al n. 783 del R.G. anno 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Alberto Medina per i ricorrenti e l'Avv. Raffaele De Luca Tamajo per la AT AU;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine l'accoglimento per quanto riguarda le ricorrenti donne. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3641 del 1996 il Pretore di Milano, in accoglimento delle domande proposte da AD NC e 157 litisconsorti nei confronti della AT AU S.p.A., dichiarava illegittimi i licenziamenti intimati il 14/12/1995, ordinava la reintegrazione dei ricorrenti nei posti prima occupati, condannava la società convenuta a pagare le retribuzioni dalla data del recesso a quella della reintegra, oltre accessori;
condannava i lavoratori, in accoglimento della domanda riconvenzionale, a restituire il trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
poneva le spese a carico della AT AU. Proposto appello avverso tale decisione il Tribunale di Milano con sentenza dell'11/12/1998-20/1/1999 dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle domande proposte da ST LI e degli altri 54 lavoratori di cui a pag. 2 e a pag. 3 della memoria difensiva in appello, rigettava le domande proposte in primo grado dagli altri lavoratori;
condannava questi ultimi a restituire quanto da loro percepito in forza della statuizione di accoglimento delle loro domande in primo grado, quanto alle spese detraendo la quota relativa i 55 lavoratori anzidetti, computata per ognuno in parti uguali rispetto al liquidato, oltre interessi dalla percezione;
dichiarava interamente compensate le spese dei gradi. In particolare il Tribunale con riguardo all'acquiescenza tacita alla sentenza da parte della società, eccepita dal lavoratori, per avere la stessa società proceduto alla sostituzione dei lavoratori reintegrati licenziandone altri a norma dell'art. 17 della legge n. 223/1991, osservava che la condotta aziendale non presentava i tratti del l'incompatibilità propria dell'acquiescenza tacita sostenendo, da un lato, che la sentenza di reintegrazione era provvisoriamente esecutiva, dall'altro lato, che, essendo sub iudice i precedenti recessi, la società non aveva rinunciato all'appello contro la sentenza emessa e si era cautelata in ogni modo non perdendo la chance procedimentale offerta dall'anzidetto art. 17. in ordine al profilo della comunicazione prevista dall'art. 4 - 3^ comma - della legge n. 223/1991 lo stesso Tribunale riteneva infondata l'eccezione dei lavoratori circa la genericità della medesima, per essere stata indicata solo la categoria operala e il comprensorio di appartenenza (Arese), in quanto la mobilità aveva riguardato solo la forza lavoro operaia di tale stabilimento e comunque la gestione delle eccedenze, perseguita dalla norma citata, era stata raggiunta. Parimenti infondato, ad avviso del Tribunale, era il rilievo circa l'omessa comunicazione ai sensi dell'art. 4 - 9^ comma - allo LA, posto che tale norma si riferiva solo alle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 19 novellato e non risultava una costituzione di tale tipo.
Circa l'eccepita inidoneità dell'accordo 1995 a fissare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità con modifica del precedente accordo del 1994 il Tribunale riteneva infondata la questione, non avendo gli accordi in parola natura di contratti collettivi normativi e vigendo il principio consolidato della modificabilità di un contratto da parte di altri successivi. Nella specie il Tribunale ravvisava la sussistenza di tali presupposti, essendo state soppresse le rappresentanze unitarie espressioni delle medesime parti ed essendosi verificate profonde modifiche nella struttura delle rappresentanze sindacali nell'azienda. D'altro canto la sottoscrizione degli accordi era intervenuta da parte di una percentuale non esigua (25%) ne' irrilevante di tali organizzazioni. In ogni caso lo LA era estraneo al precedente accordo. Il Tribunale riteneva infine il criterio della pensionabilità, adottato dall'accordo 5 dicembre 1995, rispondente al canoni della razionalità e ragionevolezza, come fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268 del 1994, criterio da non considerare discriminatorio neppure nei confronti delle donne, essendo la pensionabilità - come possibilità di accesso alla pensione - dipendente dal requisiti stabiliti dalla legge in modo differente.
Contro l'anzidetta sentenza propongono ricorso per cassazione con due distinti atti (R,G. n. 11895/1999 e R.G. n. 2356/2000) i soggetti indicati in epigrafe con quattro motivi, al quali resiste con controricorso la AT AU.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione, al sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi separatamente proposti, in quanto sono rivolti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione su punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 17 della legge 223/1991 (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). La doglianza riguarda l'acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado, per avere la società proceduto alla sostituzione dei lavoratori reintegrati licenziandone altri a norma dell'art. 17 della legge 223/1991. Viene ribadito che tale sostituzione configura un atto incompatibile con la volontà di proporre impugnazione. Questa Corte non condivide i rilievi esposti ritenendo le argomentazioni addotte dal giudice di appello convincenti, atteso che da un lato la AT AU doveva necessariamente ottemperare alla sentenza di reintegrazione, provvisoriamente esecutiva, dall'altro lato la stessa società nelle lettere di reintegrazione e di licenziamento in sostituzione ex art. 17 legge n. 223/1991 aveva formulato espressa riserva di impugnazione della sentenza pretorile. Tale non equivoca volontà di non accettazione della sentenza impedisce di ravvisare un'incompatibilità di carattere oggettivo tra l'estromissione dei lavoratori in sostituzione e l'impugnativa degli originari licenziamenti. Nè tale incompatibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, può essere dedotta dal fatto che i licenziamenti originari erano ancora sub iudice ed un'eventuale riforma della sentenza, con il ridare legittimità al primitivi licenziamenti, avrebbe avuto l'effetto di duplicare i recessi, con il superamento delle collocazioni in mobilità sancito dalla procedura. Tali effetti, che ad avviso dei ricorrenti si sono verificati in concreto per non avere alcuni dei nuovi licenziati impugnato il proprio licenziamento, non sono strettamente attinenti alla presente controversia e quindi non possono vanificare la riserva di riguardante la pronuncia su gli originari licenziamenti. I ricorrenti, sotto diversa prospettiva, hanno affermato che la causa degli originari licenziamenti e di quelli successivi in sostituzione ex art. 17 legge 223/1991 è la medesima, sicché dal momento in cui viene "consumata" non potrebbe essere più utilizzata per far rivivere gli effetti dei primi recessi. Anche questa impostazione non supera lo scoglio rappresentato dalla precisa volontà della AT AU di non accettazione della pronuncia relativa agli originari licenziamenti, volontà ribadita anche in sede di invio dei licenziamenti in sostituzione.
A conforto della soluzione adottata può richiamarsi l'indirizzo espresso in precedenza da questa Corte, secondo cui l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 c.pc., è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, e può essere ravvisata solo quando l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente rivelatore del proposito di non contrastare gli effetti della pronuncia e sicuramente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1823, Cass. SS.UU. 26 agosto 1998, n. 8453). Nella fattispecie in esame, occorre ribadirlo, vi è una chiara volontà, espressa nella riserva di impugnativa e quindi nell'intento di mettere in discussione la sentenza pretorile, che impedisce di ravvisare un'acquiescenza nel successivo comportamento tenuto dalla AT AU con il porre in essere i licenziamenti ex art. 17 legge 223/1991. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 223/1991 nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). I ricorrenti confermano le censura in ordine alla genericità delle indicazioni circa la individuazione del personale da collocare in mobilità, per essere stata specificata soltanto la categoria (personale operaio) e il comprensorio di appartenenza (Arese). La doglianza non è fondata.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la AT AU abbia rispettato il disposto dell'art. 4 - 3^ comma - della legge 223/1991, secondo il quale le imprese nella comunicazione relativa all'apertura della procedura di mobilità devono indicare, tra l'altro, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente, essendo chiaramente individuabili i soggetti destinatari della procedura negli operai del comprensorio di Arese. D'altro canto occorre osservare che l'indicazione di tali soggetti nella prima fase della procedura non può essere troppo specifica, al punto da tradursi immediatamente in un'anticipazione nominativa dei lavoratori da licenziare, essendo previsto nel prosieguo della stessa procedura un esame congiunto tra le parti (art. 4 - 5^ comma - legge 223/1991), a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, al fine di verificare la cause dell'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione di tale personale anche mediante contratti di solidarietà e di altre forme flessibili di gestione del tempo del lavoro (in questo senso Cass. 22 ottobre 1999, n. 10961). Nella specie tutto ciò si è attuato con l'identificazione nella prima fase della cerchia dei soggetti nell'ambito dei quali dovevano operare gli accordi collettivi e successivamente con la gestione concordata delle eccedenze.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 223/1991, in relazione all'art. 39 della Costituzione, dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt.5 e
7 prima parte A.I. 20/12/1993, nonché vizi, di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Vengono ribaditi i rilievi circa la non idoneità dell'accordo del 1995 a fissare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità modificando il precedente accordo del 1994 sulla base di un'esigua minoranza (25%) dei membri delle RSU.
Le doglianze sono infondate e non meritano quindi di essere condivise.
In primo luogo la decisione emessa dal Tribunale è esente da censura, avendo, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 30 giugno 1994, collocato gli accordi sindacali in questione nella categoria dei contratti collettivi non normativi e avendo ritenuto che gli stessi non incidano direttamente sulla posizione del lavoratore, quanto su quella del datore di lavoro con riguardo ai limiti e alle modalità di esercizio del potere di licenziamento (in questo senso Cass. 20 marzo 2000, n. 3271). Da questa premessa discende che gli accordi del 1994 e del 1995 hanno la stessa natura, sicché nessuna preminenza può essere attribuita ai primi, che ben potevano essere modificati dai secondi in conformità a consolidato principio affermato da questa Corte. Non va trascurato inoltre il fatto che alla stipula degli accordi del 1995 sono intervenute le stesse parti, non potendosi considerarsi abilitate a partecipare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), trattandosi di soggetti non costituiti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, come espressamente previsto dall'art. 4 - 2^ comma - della legge n. 223/1991. Di tale circostanza gli stessi ricorrenti sono consapevoli, avendo riconosciuto che resta incompiuta la norma circa la formazione della volontà delle RSU. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 223/1991, dell'art. 15 della legge 300/1970, come modificato dalla legge 903/1977, nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). I ricorrenti contestano le affermazioni della sentenza impugnata riguardanti l'asserita legittimità del criterio di selezione del personale da collocare in mobilità in relazione agli anni mancanti ai fini del pensionamento, criterio che condurrebbe ad un risultato contraddittorio rispetto allo stesso principio solidaristico, cui si erano ispirate le parti.
Tale criterio, ad avviso dei ricorrenti, è ancora più penalizzante per la posizione delle donne per il fatto che possono essere pensionate al compimento di 55 anni con svantaggio rispetto ai colleghi maschi.
Anche questo ultimo motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte non ha mai dubitato che tra imprenditore e sindacati possa intercorrere - come del resto indica chiaramente l'art. 5 - 1^ comma - della legge 223/1991 - un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo i criteri di scelta. Il dibattito riguarda, invece, i limiti che tali accordi incontrano nello stabilire criteri difformi da quelli legali indicati in maniera esemplificativa (carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico- produttive ed organizzative). Si discute, tra l'altro, sull'ammissibilità del requisito dell'età pensionabile al fini dell'individuazione "a priori" dei licenziandi.
Questa Corte ritiene che le perplessità sul punto possano essere superate per le ragioni che di seguito si indicano.
Sul punto giova ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 268 del 1994 proprio a proposito del criterio della prossimità al trattamento pensionistico con fruizione della mobilità lunga ha affermato che la svalutazione del privilegio tradizionale dell'anzianità di servizio, nel confronti dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione per fruire del trattamento di quiescenza, può essere giustificata in una situazione di mercato tale da escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a breve termine un altro posto di lavoro. Sulla base dell'anzidetto principio affermato dalla Corte Costituzionale, che questo Collegio condivide, il criterio prescelto della prossimità al pensionamento è razionale ed oggettivo e comunque coerente con la finalità da raggiungere, consentendo di formare una graduatoria rigida senza margini di discrezionalità per il datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare (in questo senso Cass. 7 dicembre 1999, n. 13691; Cass. 3 marzo 1999, n. 1760). In questo ambito nessun rilievo assume il fatto che con il criteri di selezione concordato con l'accordo sindacale del 1995 non sia stata operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e quella di vecchiaia e quindi siano coinvolti lavoratori con bassa pensione, in quanto, come ha correttamente osservato il Tribunale, il raffronto va fatto con i lavoratori più giovani, sfavoriti rispetto ai più anziani nella ricerca di un posto di lavoro.
Neppure sono condivisibili i rilievi riguardanti le donne lavoratrici, che sarebbero svantaggiate e discriminate rispetto agli uomini dall'adozione del criterio in questione, giacché, essendo indiscutibili i limiti più bassi di età richiesti ai fini del loro pensionamento, la loro posizione va vista in relazione alle altre donne e agli uomini che non possono accedere alla pensione. In ogni caso le censure di cui al quarto motivo sono prive di pregio, non essendo stato dimostrato in concreto quali ricorrenti abbiano subito pregiudizio dall'applicazione del criterio contestato. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Sussistono giusti motivi, in relazione alla delicatezza delle questioni trattate, per dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001