Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4140
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, può essere ravvisata nelle sole ipotesi in cui l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza - con la quale il pretore aveva condannato una società a reintegrare i lavoratori licenziati nei posti già occupati - nel comportamento della società, che, nell'ottemperare alla sentenza, provvisoriamente esecutiva, aveva provveduto, a norma dell'art. 17 della legge n. 223 del 1991, al licenziamento di altri dipendenti in sostituzione di quelli reintegrati, peraltro formulando, nelle lettere di reintegrazione e di licenziamento in sostituzione, espressa riserva di impugnazione della sentenza pretorile.)

È rispettosa del disposto dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 Luglio 1991, n. 223 - secondo il quale le imprese, nella comunicazione relativa all'apertura della procedura di mobilità, devono indicare, tra l'altro la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente - la comunicazione che consenta la identificazione, nella prima fase della procedura, della categoria e del comprensorio di appartenenza del personale da collocare in mobilità, individuando la cerchia di soggetti nell'ambito della quale dovranno operare gli accordi collettivi, a seguito della verifica delle cause dell'eccedenza del personale e delle possibilità di utilizzazione di tale personale anche mediante contratti di solidarietà o altre forme flessibili di gestione del tempo del lavoro.

In materia di licenziamenti collettivi, tra imprenditore e sindacati può intercorrere, secondo quanto indicato dall'art. 5 della legge 23 Luglio 1991, n. 223, un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità, come affermato dalla Corte Costituzionale n. 268 del 1994. In tale ottica, deve ritenersi razionalmente giustificato il ricorso al criterio della prossimità al trattamento pensionistico, esemplificativamente menzionato nella richiamata sentenza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che non sia operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e di vecchiaia, con conseguente coinvolgimento di lavoratori con bassa pensione, dovendosi operare il raffronto con i lavoratori più giovani; ne' tra la posizione dei lavoratori maschi e quella delle donne, svantaggiate in considerazione dei più bassi limiti di età richiesti per il loro pensionamento, dovendo la posizione di queste ultime essere riguardata in relazione a quella delle altre donne e degli uomini che non possono accedere alla pensione.

Commentari2

  • 1Licenziamenti collettivi e criterio della prossimità alla pensioneAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2007

  • 2Licenziamenti collettivi, criterio della prossimità alla pensione, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4140
Data del deposito : 22 marzo 2001

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