Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Stabilire se spetta al giudice ordinario pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno proposta, nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB per violazione di funzioni istituzionali, in data successiva al 30 giugno 1998 - data che, in base all'art. 45, comma diciottesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, segna l'inizio dell'efficacia delle disposizioni dettate dagli artt. 33, 34 e 35 dello stesso D.Lgs. -, ma prima del 10 agosto 2000 - data in cui è entrata in vigore la legge 21 luglio 2000, n. 205, che, con l'art. 7, ha sostituito il testo degli artt. 33, 34 e 35 del citato D.Lgs. -, è questione di merito e non di giurisdizione, non potendo, con riferimento a quel periodo (rilevante ex art. 5 cod. proc. civ., nuovo testo), essere invocati in senso contrario, ed in favore della devoluzione di tale domanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1988, perché dichiarato dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", con la sentenza n. 292 del 2000 - ed atteso che siffatta domanda di risarcimento del danno non è riconducibile ne' alle norme che configurano la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, non essendo stato chiesto l'annullamento di alcun atto, ne' alla giurisdizione esclusiva dettata in materia di pubblici servizi dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ne' ad alcuna altra preesistente figura di giurisdizione esclusiva - , e neppure l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, perché privo di efficacia retroattiva, e quindi di attitudine a regolare la giurisdizione rispetto a processi iniziati anteriormente alla sua entrata in vigore e pendenti dinanzi al giudice ordinario. (Principio di diritto affermato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato inammissibile dalla S.C.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2001, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. NC AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA D'ITALIA, ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso il servizio legale dell'Istituto stesso, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO LUCIANI, GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE NAZINALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
DI TE RO, AL MARISA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TINTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
CURATELA FALLIMENTO DI BB NC, CURATELA DEL FALLIMENTO DI FINCAPITAL HOLDING S.R.L., AREA BANCA S.P.A.;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 463/99 del Tribunale di CALTAGIRONE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati Giuseppe Leonardo CARRIERO, GENTILI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. Svolgimento del processo
1. - PE Di EF e IS MA hanno convenuto in giudizio il fallimento di AN CA, il fallimento della Fincapital Holding, la società Area Banca s.p.a., la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Banca d'TA.
Gli attori, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Caltagirone, notificata il 25.8.1999 ai primi due convenuti ed agli altri mediante spedizione a mezzo del servizio postale eseguita il 24.8.1999, hanno proposto una domanda di condanna al risarcimento del danno.
I fatti e le ragioni di diritto esposte dagli attori sono i seguenti. Nel periodo agosto - settembre 1996, avevano versato a AN CA somme per un ammontare complessivo di L. 60.108.820; erano state loro consegnate ricevute Fincapital Holding firmate da CA, certificati di partecipazione nella medesima società, distinte di versamento Area Banca siglate da CA. Questi, con vari mezzi, aveva creato l'apparenza e così ingenerato in loro il convincimento, di poter svolgere attività di promotore di servizi finanziari, mentre era stato già radiato dal relativo albo. Del suo comportamento dovevano rispondere oltre che la Fincapital Holding e l'Area Banca, anche la Consob e la Banca d'TA, queste ultime sia per non avere disposto la chiusura della Fincapital Holding, sia per non aver svolto in modo appropriato le attività di vigilanza ed ispezione ad esse demandate, rendendo possibile che CA creasse la falsa apparenza di un legittimo esercizio della propria attività di promotore finanziario.
2. - La Banca d'TA, con ricorso notificato a tutte le parti del processo, ha chiesto che le sezioni unite di questa Corte risolvano la questione di giurisdizione, statuendo che decidere sulla domanda proposta in suo confronto spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
3. - La Consob, con controricorso notificato alla sola Banca d'TA, dopo aver considerato che nel ricorso di quest'ultima si è chiesto sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla domanda proposta nei suoi confronti, ha chiesto che su tale domanda sia invece dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. - Gli attori, con controricorso notificato a tutte le altre parti, hanno chiesto sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande che hanno proposto in confronto sia dalla Banca d'TA sia della Consob.
5. - Il tribunale ha sospeso il giudizio pendente davanti a sè. 6. - La Banca d'TA ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - Gli attori hanno proposto una domanda di risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.). La Banca d'TA, quanto alla domanda proposta in suo confronto, ha sollevato una questione di giurisdizione ed ha chiesto sia risolta dalle sezioni unite nel senso che conoscere della domanda spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata affermata, nel ricorso, sulla base dell'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
nella memoria, sulla base della stessa disposizione, nel testo risultante dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205. La tesi svolta dalla Banca d'TA è questa.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la vigilanza ad essa demandata sul credito e sul mercato mobiliare costituisce un servizio pubblico. Tra le controversie in materia di servizi pubblici devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo rientra una domanda proposta contro la Banca d'TA, da parte di chi, entrato in rapporto con soggetti sottoposti secondo la legge alla vigilanza della stessa Banca, sostenga d'avere subito un danno per il modo in cui tale attività è stata esercitata.
L'art. 33.1. del decreto legislativo 80 del 1998, è stato bensì dichiarato illegittimo (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 292), ma l'art. 7 della legge 205 del 2000 ha dettato una disposizione dello stesso contenuto e la legge 205 si applica nei giudizi iniziati davanti al giudice ordinario prima della sua entrata in vigore, purché dopo il 1^ luglio 1998, com'è avvenuto nel caso.
2. - La Corte non ritiene di dover verificare se la prima e la seconda delle proposizioni in cui si articola la tesi esposta dalla Banca d'TA siano esatte.
Considera infatti che non lo è la terza.
3. - Nel corso del processo, la disciplina della giustizia amministrativa e dei criteri di riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo ha subito modificazioni. Per risolvere la questione occorre individuare contenuti e ambito di applicazione temporale delle norme che si sono succedute, così da stabilire di quale si debba fare applicazione nel caso in esame. Le discipline da tenere in considerazione sono tre.
La prima è quella dei processi iniziati prima dell'1 luglio 1998, data che, in base all'art. 45.18. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, segna l'inizio dell'efficacia delle norme dettate dagli artt. 33, 34 e 35 dello stesso decreto.
La seconda è quella dei processi iniziati a partire dal 10 agosto 2000, data in cui è entrata in vigore la L. 21 luglio 2000, n. 205, che ha sostituito il testo degli artt. 33, 34 e 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. La terza è quella propria dei processi che - come quello in esame - sono iniziati dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10 agosto 2000:
rispetto a tale periodo si debbono individuare gli effetti della sentenza 17 luglio 2000 n. 292 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo, in parte, l'art. 33 del decreto 80; si deve anche stabilire se le norme che la legge 205 ha sostituito agli artt. 33 e 35 del decreto 80 siano state dotate dal legislatore di efficacia retroattiva, perciò di attitudine a regolare la giurisdizione rispetto a processi iniziati anteriormente alla sua entrata in vigore.
4. - La prima disciplina è quella che risulta dal principio di diritto enunciato dalle sezioni unite con la sentenza 22 luglio 1999 n. 500. Essa risulta dalla combinazione di due regole.
La giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno spetta al giudice ordinario, perché con tale domanda è dedotto in giudizio un diritto soggettivo.
Spetta però ai giudici speciali, in presenza di norme che, in particolari materie, attribuiscono ad un giudice diverso da quello ordinario una giurisdizione esclusiva, estesa cioè alla cognizione in via principale di ogni situazione di interesse protetto, e piena, perché nei poteri del giudice rientra quello di tutelare la situazione giuridica anche mediante il risarcimento del danno. L'applicazione di queste due regole nella sede del regolamento preventivo di giurisdizione comporta che il ricorso non è ammissibile, perché pone una questione di merito e non di giurisdizione, quando la parte chiede di affermare che non v'è diritto al risarcimento del danno in quanto la situazione giuridica lesa non è protetta in questo modo;
è ammissibile, perché propone una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario verso un giudice speciale, quando la parte chiede di affermare che la causa, per la materia cui appartiene, rientra nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e piena, che una norma di legge attribuisce ad un giudice diverso da quello ordinario.
4.1. - Credito ed intermediazione mobiliare, prima che l'art. 33 del decreto 80 riconducesse i servizi afferenti al credito ed alla vigilanza sull'intermediazione mobiliare nell'ambito della materia dei servizi pubblici, erano campi in cui le norme di settore (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) non avevano configurato una specifica disciplina della giurisdizione e del suo riparto, diversa da quella generale.
La norma preesistente, a fattispecie generale, che in materia di pubblici servizi attribuiva una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, era quella dettata dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, relativa alle controversie traenti origine da atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di pubblici servizi. Questa norma riguardava però le controversie attinenti alla concessione ed al rapporto che ne traeva origine.
Dunque, se la causa promossa dagli attori contro la Banca d'TA fosse stata iniziata prima dell'1 luglio 1998, non si sarebbe potuti pervenire a dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in base all'art. 5, primo comma, della legge 1034 del 1971. Di questo non si sarebbe potuta fare applicazione, perché l'attività degli istituti esercenti il credito ed i servizi di investimento non si svolge sulla base di una concessione di servizi e perché le controversie relative a rapporti di concessione sono quelle che insorgono tra le parti del rapporto o tra l'amministrazione e terzi che tuttavia sostengano d'essere od avere diritto ad essere parti del rapporto (Sez. Un. 16 novembre 1999 n. 774). 5. - Il 10 agosto 2000 è entrata in vigore la L. 21 luglio 2000, n. 205, che, all'art. 7, nel modificare il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
sostituendo il testo degli artt. 33, 34 e 35, con talune variazioni ne ha riprodotto la sostanza.
In virtù di tale disciplina la giurisdizione del giudice amministrativo, non solo quella esclusiva, ma anche quella di legittimità, è, ora, una giurisdizione piena.
5.1. - L'art. 5 cod. proc. civ. - nel testo risultante dall'art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 - dispone che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge.
Quindi, a meno che alle disposizioni della legge 205 del 2000 non sia da riconoscere efficacia retroattiva, d'esse non potrebbe tenersi conto in un processo iniziato prima della sua entrata in vigore e pendente davanti al giudice ordinario, perché con il nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ. si è inteso evitare che il processo già iniziato debba chiudersi senza pronuncia sul merito, per essere ricominciato davanti ad un nuovo giudice ogni volta che le norme sulla giurisdizione cambiano.
Ecco che, come si era accennato, per risolvere la questione sollevata con il regolamento di giurisdizione, che nel caso riguarda appunto un processo esposto a dover essere chiuso e di nuovo iniziato davanti al giudice amministrativo, si pone come preliminare il problema della eventuale retroattività delle disposizioni della legge 205 del 2000 che hanno sostituito quelle omologhe del decreto 80 del 1998. Problema che deve essere affrontato insieme all'altro, pure accennato, degli effetti della sentenza 292 del 2000 della Corte costituzionale, effetti derivati dalla dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 33 del decreto 80 del 1998.
6. - Se si mettono a raffronto la disciplina vigente quando il decreto 80 del 1998 inizia a poter essere applicato e la disciplina che esso ha introdotto, si ha che queste norme, configurando una giurisdizione esclusiva e piena, nelle materie per cui tale giurisdizione è istituita, si pongono come limite all'applicazione della regola per cui la giurisdizione sulla domanda di risarcimento spetta al giudice ordinario anche quando il sacrificio della situazione del privato deriva da provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione.
Ed infatti, di tali norme, è disposta l'abrogazione. La regola generale continua dunque ad essere vigente, ma dall'1 luglio 1998 essa incontra alla sua applicazione un più ampio limite in corrispondenza dell'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
6.1. - L'art. 33.1. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 è stato però dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 luglio 2000 n. 292, nella parte in cui ha istituito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
La norma, nella sua originaria estensione, non può quindi più ricevere applicazione nei giudizi pendenti (art. 136, primo comma, Cost.). La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata però parziale (come risulta dal dispositivo e dal punto 5.4. della motivazione).
Si tratta allora di stabilire in che parte la disposizione dichiarata illegittima abbia conservato valore e dunque in che parte, rispetto ai processi iniziati dopo il 1^ luglio 1998 e pendenti, essa continui a fungere da limite all'applicazione della regola generale sulla giurisdizione del giudice ordinario.
6.2.1. - Dell'art. 33 del decreto 80 del 1998 è stato dichiarato illegittimo, anzitutto, il primo comma, nella parte in cui, in eccesso rispetto alla delega attribuita al Governo con l'art. 11.4. della L. 15 marzo 1997, n. 59, si è istituita una giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di pubblici servizi. Ne è derivata la dichiarazione di illegittimità della disposizione contenuta nel secondo comma, che conteneva una elencazione di tali controversie.
6.2.2. - Mentre l'art. 33 aveva costituito la sede della disposizione di istituzione della giurisdizione esclusiva, nell'art. 35, commi 4 ed 1, erano state inserite le disposizioni per comprendere nei poteri del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva quello di dare tutela anche alle situazioni di interesse legittimo mediante il risarcimento del danno, e, nell'art. 35.5., s'era disposta l'abrogazione delle norme che tale tutela attribuivano al giudice ordinario.
La Corte costituzionale ha individuato il contenuto della delega nell'aver il Parlamento conferito al Governo i poteri necessari per ampliare al risarcimento del danno i mezzi di tutela a disposizione del giudice amministrativo, rendendo così piena non solo la giurisdizione esclusiva, ma anche quella di legittimità (paragrafo 5, quarto capoverso del considerato in diritto).
È allora giustificato ritenere che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale abbia comportato l'effetto per cui l'ampliamento del potere giurisdizionale del giudice amministrativo ed il correlativo venire meno della giurisdizione ordinaria, nella materia considerata, sarebbe rimasto intatto, sol che il giudice amministrativo avesse avuto in precedenza giurisdizione, indipendentemente dal fatto che il legislatore delegato avesse inteso collegare tale effetto all'istituzione, nella stessa materia, di una giurisdizione esclusiva.
Questa ricostruzione della portata della sentenza appare giustificata dalla lett. a) del dispositivo, perché l'art. 33.1. vi è dichiarato illegittimo nella parte "in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno".
È poi giustificata dal passo della sentenza, già richiamato, che della lett. a) del dispositivo costituisce motivazione, perché vi si dice che "... l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 80 del 1998 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, eccedendo i limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno".
Questa lettura della sentenza non è d'altra parte incompatibile con quanto la Corte ha detto, al punto 5.4. del considerato in diritto, a proposito anche del quinto comma dell'art. 35.5., perché l'abrogazione lì disposta è rimasta operante nella misura in cui il primo comma dell'art. 33 non è stato dichiarato illegittimo. Dunque, la dichiarazione di illegittimità avrebbe fatto emergere, dall'insieme degli artt. 33 e 35 del decreto 80, un contenuto normativo identico a quello fatto palese dalla disposizione poi inclusa nell'art. 35.4. del decreto attraverso l'art. 7 della legge 205 del 2000. Sicché, quanto ai pubblici servizi, la giurisdizione del giudice amministrativo, nei processi iniziati dopo il 1^ luglio 1998, se non può essere postulata in base alla giurisdizione esclusiva istituita dall'art. 33.1. del decreto legislativo 80 del 1998, potrebbe esserlo quando fosse stata invece configurabile, in base alle norme preesistenti, la giurisdizione di legittimità, perché, dopo il 1^ luglio 1998, nella materia, il giudice amministrativo avrebbe potuto conoscere anche di pretese di risarcimento del danno. 6.2.3. - Questo aspetto del problema trova però soluzione negativa in base alla considerazione, che la giurisdizione di legittimità, in quanto giurisdizione su domande di annullamento, ha come suoi presupposti non solo che la parte sia titolare di una situazione di interesse legittimo, ma anche che la situazione sia risultata sacrificata da un provvedimento o dal silenzio qualificato, mantenuto in confronto del titolare della situazione che abbia chiesto l'adozione di un provvedimento idoneo a soddisfarla. Ma, nel caso, la domanda imputa alla pubblica amministrazione, come fatto che ha prodotto il danno, non un provvedimento di cui si chiede l'annullamento, ma solo un comportamento omissivo. 6.3. - Si deve ora affrontare il problema se le disposizioni introdotte con la legge 205 del 2000 presentino efficacia retroattiva.
6.3.1. - Conviene anzitutto svolgere alcune considerazioni a proposito della disciplina che ha avuto vigore prima della legge, quale risulta dal coniugare l'art. 33.1. del decreto 80, nella parte non dichiarata illegittima, con l'art. 45.18. dello stesso decreto. Questo articolo contiene due disposizioni.
Con la prima si è previsto che le controversie di cui agli artt. 33 e 34 erano devolute al giudice amministrativo a partire dal 1^ luglio 1998.
Una volta dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 33, la disposizione è rimasta a stabilire che le controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi, dal 1^ luglio 1998, erano state trasferite alla giurisdizione del giudice amministrativo, se questo giudice avesse avuto già in precedenza giurisdizione, di legittimità per l'annullamento dell'atto o esclusiva sul rapporto. Con la seconda disposizione è stato stabilito che, per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, restasse invece ferma la giurisdizione prevista dalle norme allora in vigore. Quando questa seconda disposizione è stata dettata essa ha avuto una speciale funzione.
Si è visto che i successivi mutamenti delle norme sulla giurisdizione non incidono sui processi iniziati davanti al giudice che aveva giurisdizione.
Invece, secondo un diffuso orientamento dottrinale, affermato in modo costante nella giurisprudenza delle sezioni unite, questi mutamenti impediscono che i processi, iniziati davanti a giudice che era privo di giurisdizione, debbano chiudersi senza pronuncia sul merito, quando allo stesso giudice la giurisdizione è poi attribuita dalla norma sopravvenuta (Sez. Un. 27 luglio 1999 n. 516). La seconda disposizione dettata dall'art. 45.18. ha avuto la funzione di rendere inapplicabile questo principio.
E ciò allo scopo di impedire che i processi fossero iniziati davanti al giudice amministrativo prima ancora dell'1 luglio 1998, in previsione dell'imminente inizio di operatività della prima disposizione.
Si tratta allora di vedere se questo regime - che non avrebbe consentito di affermare nel caso la giurisdizione del giudice amministrativo - sia risultato modificato retroattivamente dalle disposizioni introdotte con l'art. 7 della legge 205 del 2000, per sostituire gli artt. 33, 34 e 35 del decreto 80 del 1998. 6.3.2. - La legge 205 del 2000 non contiene disposizioni espressamente volte ad estendere l'applicazione delle norme sulla giurisdizione anche a giudizi iniziati, dopo il 1^ luglio 1998, prima della sua entrata in vigore ed ancora pendenti.
Una volontà in tal senso, pur se non tradottasi in disposizioni espresse, ma tale da orientare in questo senso l'interpretazione della legge, non appare potersi neppure desumere dai lavori parlamentari.
Dai lavori parlamentari, in particolare dall'ordine del giorno approvato il 19.7.2000 dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede di deliberazione sul testo unificato della legge, emerge che, del complessivo fenomeno dei processi pendenti, ci si è rappresentato non l'aspetto costituito dai processi che avevano continuato ad essere iniziati davanti al giudice ordinario, nel rispetto delle norme preesistenti, ma quello dei processi iniziati davanti al giudice amministrativo.
Quanto a questi ultimi, nel richiamato ordine del giorno, si è considerato che, secondo l'interpretazione dell'art. 5 cod. proc. civ. seguita da questa Corte, di cui si è già fatto cenno, i mutamenti della legge sono rilevanti, rispetto ai processi pendenti, quando la giurisdizione è attribuita al giudice davanti al quale il processo si trova - paventando però che questa interpretazione dell'art. 5 cod. proc. civ., apparentemente contraria al suo tenore letterale, potesse incontrare resistenze, nell'ordine del giorno si è impegnato il Governo "ad assumere ogni opportuna iniziativa che, al fine di evitare eventuali rischi di contrasto giurisdizionale, conduca all'emanazione di norme interpretative idonee a cristallizzare il principio di rilevanza della giurisdizione sopravvenuta già affermato dal diritto vivente".
Sembra così possibile ritenere che il legislatore, invece di attribuire retroattivamente alle nuove norme - del resto non in tutto coincidenti con quelle dettate dal decreto legislativo - la stessa loro decorrenza, abbia inteso escludere l'eventualità di una chiusura per difetto di giurisdizione dei processi iniziati e pendenti davanti al giudice amministrativo.
6.3.3. - Resta tuttavia da considerare se l'applicazione della nuova legge nei giudizi pendenti davanti al giudice ordinario non debba trarsi come conseguenza della combinazione tra il testo dell'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, risultante dalla legge 205 del 1998, e il testo dell'art. 45.18. dello stesso decreto, già
riprodotto e commentato.
Questa conclusione va rifiutata.
E ciò per più ragioni.
6.3.4. - Siccome, in via generale, la legge non dispone che per l'avvenire e, in particolare, le norme che disciplinano diversamente la giurisdizione non si applicano, nel senso già veduto, nei processi pendenti, l'intenzione del legislatore di disporre per il passato si deve manifestare in modo non ambiguo, che, altrimenti, va preferita l'interpretazione contraria.
Un'intenzione del legislatore di conseguire questo effetto attraverso il mezzo indiretto della inserzione delle nuove disposizioni nel corpo del decreto legislativo appare contraddetta, in primo luogo, da quanto si già osservato al punto 6.3.2.
Nè l'impiego della tecnica di redazione, rappresentata dall'inserire nuove disposizioni nel corpo di precedenti testi normativi, è indice della volontà di attribuire alle nuove la stessa decorrenza delle disposizioni sostituite.
Inoltre, a proposito del rapporto tra art. 33 e art. 45.18., si riproduce quella necessità di adeguare il contenuto delle due disposizioni dettate nell'art. 45.18. alla portata residua dell'art. 33, che la Corte costituzionale ha indicato a proposito del rapporto tra art. 35 e art. 33 del decreto.
Si ha dunque che, nel momento in cui la legge 205 del 2000 detta le nuove disposizioni, le sostituisce a quelle contenute negli artt. 33, 34 e 35 del decreto e ve le include, essa incontra una norma, quella dell'art. 45.18., che non può essere considerata contemplare le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva dalla disposizione dichiarata illegittima, ma solo le controversie che già prima del decreto 80 appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo, in esse però comprese quelle di risarcimento. Ne deriva che le nuove disposizioni, di cui il legislatore non ha affermato in modo espresso che avrebbero dovuto avere applicazione da epoca precedente, non possono acquistare efficacia dalla precedente data del 1^ luglio 1998 per mezzo dell'art. 45.18., perché, quando esse entrano in vigore, l'art. 45.18. non le contempla. 7. - Resta dunque dimostrato che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta in confronto della Banca d'TA davanti al giudice ordinario, non si può individuare una norma, vigente nel momento in cui la domanda è stata proposta o retroattivamente applicabile, che l'abbia devoluta al giudice amministrativo.
La conclusione è che il regolamento è inammissibile, perché stabilire se spetta al giudice ordinario pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno proposta per violazione di funzioni istituzionali nei confronti della Banca d'TA e dalla Consob in data successiva al 30 giugno 1998, ma prima del 10 agosto 2000, è questione di merito e non di giurisdizione, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 22 agosto 1999 n. 500, in luogo del quale non possono essere invocati, con riferimento a quel periodo - rilevante a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., nuovo testo - in favore della devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ne' l'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, perché dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 2000, ne' l'art. 7 della legge 205 del 2000, perché privo di efficacia retroattiva.
Merita aggiungere che una questione di giurisdizione non si sarebbe potuta profilare nei rapporti tra l'attore e gli altri convenuti. Le spese di questa fase del processo possono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 19 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001