Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. per il caso in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, è indifferente che la cosa non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure che non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare sottratto dall'interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire con un funzionario, aveva lasciato nella sala d'attesa dell'ufficio cui il funzionario era addetto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2008, n. 13099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13099 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/03/2008
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1021
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002397/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) CI IG N. IL 01/07/1983;
avverso SENTENZA del 24/10/2006 TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine il che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il tribunale di Bergamo con sentenza 24.10.2006 dichiarava non doversi procedere nei confronti di CI IG in ordine al reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7, esclusa l'aggravante contestata, per difetto di querela.
All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di un telefono cellulare, custodito all'interno del soprabito che MB IG - dovendo conferire con un funzionario - aveva lasciato nella sala d'attesa dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro di Bergamo. Il decidente osservava che - appartenendo il cellulare ad un privato, recatosi per questioni personali presso l'Ispettorato - non poteva ritenersi sussistente l'aggravante contestata, la quale presuppone non solo la presenza del bene all'interno di un pubblico ufficio, ma anche la sua destinazione all'assolvimento di funzioni proprie di detto ufficio.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia denunciando violazione di legge. Deduce che erroneamente il tribunale ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, dando rilievo alla circostanza che la cosa appartenesse ad un privato, in quanto il fondamento della stessa risiede "nella violazione del maggior rispetto che si deve al possesso di tali oggetti a causa della condizione in cui si trovano o della loro destinazione, nonché nella maggiore pericolosità di chi si introduce o si trattiene in quei luoghi per commettere il furto".
Il ricorso è fondato.
Va osservato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, è sufficiente che la cosa sottratta, anche se non inerente alla funzione od attività svolta nell'ufficio pubblico, si trovi, comunque, in tale luogo, in quanto la ragione della stessa consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano in pubblici uffici (Cass. Sez. 2^, 7.10.1975 n. 2110). L'aggravante ricorre, quindi, non solo se la cosa appartiene ai predetti uffici o ai dipendenti degli stessi, ma anche se essa sia di proprietà di terzi e si trovi, per qualunque motivo, in detti luoghi (Cass. Sez. 2^, 10.3.1984 n. 2213). La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008