CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2023, n. 19043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19043 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3005/2019 R.G. proposto da: CI NC quale titolare della ditta individuale A.C.I. soccorso stradale di CI NC, rappresentato e difeso dall’avvocato Alioto Luigi e domiciliato in Roma, via Di Grotta Pinta n. 19 nello studio dell’avvocato Franchino Bonaventura;
-ricorrente - contro IC IO, rappresentato difeso e domiciliato dall’avvocato Valguarnera Fabio;
- controricorrente- nonché nei confronti di NA NG e IC NC quali eredi di IC NO;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19043 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: AZ HI Data pubblicazione: 05/07/2023 2 avverso la sentenza n. 2358/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/5/2023 dal Consigliere HI AZ: FATTI DI CAUSA 1. Per quanto qui interessa, IO IC nel 2008 conveniva davanti al Tribunale di Termini Imerese NC CI e NO IC esponendo che il 6 novembre 2007 era stato coinvolto in un incidente stradale per cui la polizia aveva sequestrato la sua automobile, una Passat Volkswagen, incaricandone della custodia la ditta A.C.I. Soccorso Stradale di NC CI, il cui dipendente NO IC la trasportava al deposito della ditta;
l’8 novembre 2003 il sequestro era convalidato, e pertanto il proprietario del veicolo sospendeva l’efficacia del contratto assicurativo e disattivava l’antifurto satellitare previsto nel contratto. Il 7 gennaio 2008 però apprendeva dalla polizia che tra il 20 e il 21 dicembre 2007 l’auto era stata rubata e che NC CI aveva presentato la relativa denuncia il 22 dicembre 2007. Successivamente l’11 gennaio 2008 veniva disposto il dissequestro della vettura, essendo emerso che l’attore non era coinvolto nell’incidente. IO IC chiedeva pertanto di accertare la responsabilità, ex articoli 67 c.p.c., 1768, 1780 e/o 2043 c.c., del titolare della ditta NC CI e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni;
in subordine chiedeva che fosse dichiarata responsabilità solidale di NC CI e NO IC ai sensi degli articoli 67 c.p.c., 1768, 1780, 1228, 2049 e 2043 c.c.; in ulteriore subordine chiedeva che fosse dichiarato responsabile NO IC in base sempre alle suddette norme. I convenuti si costituivano con distinti atti, resistendo. 3 Con sentenza del 29 ottobre 2012 il Tribunale respingeva tutte le domande attoree. Il IC proponeva appello, notificandolo anche agli eredi del IC, frattanto deceduto;
si costituiva resistendo soltanto lo CI. La Corte d’appello di Palermo, accogliendo il gravame, condannava lo CI a risarcire l’appellante nella misura di euro 32.120 oltre interessi e a rifonderle le spese di entrambi i gradi. 2. Ha presentato ricorso lo CI avverso il IC, che si è difeso con controricorso. La causa, chiamata all’udienza pubblica del 24 febbraio 2021, veniva con ordinanza interlocutoria del 12 marzo 2021 rinviata a nuovo ruolo essendo stata redatta la sentenza impugnata da giudice d’appello ausiliario ed essendo all’epoca pendente davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale al riguardo. Sopravvenuta poi la relativa decisione della Consulta, confermante la validità della presenza del giudice ausiliario, la causa è stata messa in ruolo nella pubblica udienza del 5 maggio 2023. Memoria è stata depositata dal ricorrente;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo parziale accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è composto di due motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, n.4, 163, terzo comma, nn. 3 e 4, 345, 101, 67 c.p.c., 1176, 1768, 1218 e 2697 c.c. 4 Si sostiene che in primo grado, in via principale, il IC si sarebbe fondato sul contratto di deposito disciplinato nel codice civile, adducendo pertanto responsabilità contrattuale per avvalersi del più favorevole regime probatorio (si richiamano gli articoli 1176, 1768, 1218 e 2697 c.c.), ma che in appello avrebbe introdotto per la domanda risarcitoria una nuova causa petendi, la responsabilità da contatto sociale, così violando l’articolo 345 c.p.c. giacché il contatto sociale costituirebbe un tertium genus rispetto alla responsabilità contrattuale e a quella extracontrattuale. La Corte d’appello avrebbe poi disatteso la relativa eccezione ex articolo 345 c.p.c. sollevata dallo CI sulla base dell’asserto che “la qualificazione giuridica del fatto compete al giudice del merito”, il quale “è investito del potere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che in tale attività interpretativa rilevino le espressioni utilizzate dalle parti”. La corte, però, avrebbe “travalicato ampiamente la portata del suddetto principio”, giungendo a qualificare non la pretesa attorea (il petitum) bensì il fondamento della domanda (la causa petendi); e comunque “i due tipi di responsabilità hanno petitum e causa petendi diversi”, per cui sarebbe stata inammissibilmente introdotta in appello una domanda nuova (si invoca Cass. 14934/2002 che ravvisa nelle domande per responsabilità contrattuale e per responsabilità extracontrattuale due azioni diverse perché dotate di diversi petita e di diverse causae petendi). Inoltre, senza spiegarlo nella motivazione della sentenza, il giudice d’appello avrebbe “applicato congiuntamente” gli articoli 67 c.p.c. e 1176 c.c., “operando un’inedita commistione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”. Ancora, il giudice d’appello si sarebbe contraddetto, da un lato osservando che anche nella responsabilità extracontrattuale si applica “un generale principio di solidarietà sociale”, e dall’altro affermando che “in caso di perdita della cosa depositata in seguito al furto, il depositario non si libera dalla responsabilità <>, provando di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile”, e quindi qualificando la responsabilità come contrattuale, 5 applicando le norme codicistiche sul deposito e “disattendendo perfino le argomentazioni dell’appellante che … non aveva riproposto, e quindi aveva abbandonato, la tesi secondo cui debba applicarsi la disciplina codicistica relativa al contratto di deposito”. Per di più il giudice d’appello, senza rigettare esplicitamente l’eccezione ex articolo 345 c.p.c. formulata anche in relazione a una pretesa circostanza pure questa allegata per la prima volta in appello - e cioè che l’appellante avrebbe potuto recuperare il veicolo rinnovando la polizza assicurativa e l’attivazione del dispositivo antifurto -, avrebbe ritenuto lo CI altresì responsabile per non avere tempestivamente avvisato del furto il proprietario del veicolo. Comunque, consentendo la introduzione della nuova causa petendi - che “si riflette direttamente sul regime probatorio, invertendo l’onere della prova a carico del ricorrente” - la corte territoriale avrebbe violato il contraddittorio, sia perché lo CI non aveva potuto prendere posizione nel primo grado del giudizio sulla responsabilità da contatto sociale, sia perché non aveva potuto neppure assolvere l’onere probatorio per la domanda nuova, come pure per “l’asserita e non dimostrata possibilità di recuperare il veicolo tramite il dispositivo satellitare”. Si ribadisce poi quel che si sarebbe “già affermato nei precedenti gradi del giudizio”, ovvero che - mentre controparte ha prospettato responsabilità contrattuale - “il custode giudiziario è ausiliario del giudice ed esplica un’attività di natura pubblicistica di originaria ed esclusiva pertinenza dell’amministrazione giudiziaria”, per cui “non è … legato da alcun rapporto di natura privatistica con i titolari delle cose poste sotto la sua custodia e di conseguenza la sua eventuale responsabilità risarcitoria deve necessariamente qualificarsi come extracontrattuale”, onde non sono applicabili le norme relative al deposito contrattuale e all’inversione dell’onere della prova. E l’introduzione di una nuova causa petendi in appello sarebbe inammissibile, alla luce della relativa giurisprudenza di legittimità (si cita Cass. 1684/2012). 6 Il motivo conclude con richiesta di decisione nel merito o, in alternativa, di cassazione della sentenza impugnata con rinvio ex articolo 383 c.p.c. 3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, n.4, 163, terzo comma, nn. 3 e 4, 345 c.p.c. e 2697 c.c. Essendo dinanzi ad una responsabilità extracontrattuale, l’attore aveva l’onere di provare i fatti posti a fondamento delle pretese risarcitorie, ma non lo avrebbe adempiuto, come giustamente rilevato dal primo giudice, né poteva adempierlo nel secondo grado, ex articolo 345 c.p.c.; e gli unici mezzi istruttori assunti sarebbero stati gli interrogatori formali dei convenuti, valutati in senso opposto dai due giudici di merito. Il giudice d’appello avrebbe comunque “del tutto ignorato le circostanze emerse dall’istruttoria”; avrebbe inoltre dovuto – e non l’avrebbe fatto - ritenere adeguate le cautele adottate. La valutazione della corte territoriale sarebbe “completamente diversa dalle emergenze istruttorie” e sostenuta da “motivazione carente, illogica e contraddittoria”. 4. Deve anzitutto esaminarsi il primo motivo. 4.1 È il caso in primis di rilevare che il controricorrente si è difeso assumendo che “non esiste altro tipo di responsabilità al di fuori della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale”, poiché quella da contatto sociale sarebbe non un tertium genus, bensì “una diversa accezione della responsabilità contrattuale”; e dichiara di aver proposte in primo grado le domande per la responsabilità contrattuale e per la extracontrattuale. Nella premessa del ricorso, invece, si afferma che il IC in primo grado avrebbe prospettato la responsabilità contrattuale dello CI secondo le regole del contratto di deposito e che lo CI si sarebbe difeso eccependo l’inapplicabilità delle norme del contratto di deposito stesso e negando la qualificazione della responsabilità come contrattuale, essendo la propria responsabilità disciplinata da norme processuali, e in particolare dall’articolo 67 c.p.c.; in appello poi il IC avrebbe qualificato la responsabilità del custode giudiziario come generata da contatto sociale. 7 La corte territoriale, laddove offre la ricostruzione del processo, dichiara che in primo grado il IC aveva chiesto in via principale che fosse dichiarata la responsabilità dello CI - con conseguente condanna risarcitoria - ai sensi degli articoli 67 c.p.c., 1768, 1780 e/o 2043 c.c. Riassume poi il contenuto del primo motivo d’appello nel senso che vi si censurava la sentenza impugnata “nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la responsabilità del custode sia di natura extracontrattuale” - pur essendo “caratterizzata dal richiamo legislativo al criterio di valutazione della diligenza del buon padre di famiglia, analogamente a quanto previsto dall’art. 1768 c.c. in materia di contratto di deposito” - in quanto si sarebbe seguita “un’errata interpretazione dell’art. 67 c.p.c.”. Ad avviso dell’appellante, infatti, il custode giudiziario sarebbe gravato di “una responsabilità derivante dal c.d. <>”, la cui fonte risarcitoria non deriverebbe né dal principio del neminem laedere né dall’inadempimento di una prestazione contrattualmente assunta, ma dalla lesione di obblighi di comportamento diretti a garantire la tutela di interessi esposti al pericolo in occasione dell’esecuzione di un contratto: pertanto lo CI, quale custode giudiziario, sarebbe stato tenuto a rispondere sia all’autorità giudiziaria sia nei confronti dell’appellante “in quanto terzo proprietario del bene sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 67 c.p.c. e dell’art. 1766 e ss. del cod. civ.”. 4.2 Al riguardo, poi, il giudice d’appello disattende l’eccezione ex articolo 345 c.p.c. sollevata dallo CI, subito dichiarando che “i motivi sono fondati nei limiti di quanto segue” e altresì che va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto eccepito dallo CI sulla inammissibilità ex articolo 345, “la qualificazione giuridica del fatto compete al giudice del merito”, il quale “è investito del potere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che in tale attività interpretativa rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio ed il tipo di provvedimento concretamente richiesto”. A ciò si aggiunge che “il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante d’ufficio, nella sua qualità di 8 ausiliario del giudice, … risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste … Ne consegue che l’appellato … è obbligato ad esercitare le sue funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo il combinato disposto degli art. 67, comma 2, c.p.c. e 1176 c.c. Tuttavia, se è vero che il custode giudiziario, nell’esercizio delle sue funzioni, esplica un’attività di natura pubblicistica di pertinenza dell’amministrazione giudiziaria, operando per conto del Giudice, incombe sullo stesso assicurare la conservazione e la tutela del bene custodito pure nell’interesse del terzo proprietario, trovando applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale un generale principio di solidarietà sociale, in base al quale lo stesso è tenuto a mantenere nel corso della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui. Pertanto, in caso di perdita della cosa depositata in seguito al furto, il depositario non si libera della responsabilità <>, provando di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile … Circostanza quest’ultima che non ricorre nel caso in esame…”. Segue nella sentenza impugnata la ricostruzione della vicenda sul piano fattuale. 4.3 La corte territoriale, dunque, in ordine all’eccezione ex articolo 345 c.p.c. immediatamente rivendica che spetta al giudice di merito qualificare la domanda. È chiaro, in effetti, che, se la controparte eccepisce che si tratta di domanda nuova, il giudice ha il potere/dovere di compiere il relativo vaglio e giungere, appunto, a riconoscere o a negare il novum. Come per tutte le eccezioni, quindi, il giudice deve compiere uno scrutinio per valutarne la fondatezza o meno. Che allora il giudice d’appello, nel caso in esame, abbia richiamato il potere di qualificazione del giudicante di per sé non è certo risolutivo, non essendo in discussione l’esistenza di tale potere. Quel che invece, a ben guardare, il giudice di legittimità deve verificare per rispondere alla censura avanzata nel presente ricorso è se l’applicazione dell’articolo 345 c.p.c. è stata corretta o meno, vale a dire se il giudice d’appello ha espletato il vaglio suscitato dall’eccezione in esso 9 racchiusa e se, quale esito del vaglio, ha correttamente riconosciuta o negata l’introduzione nel thema decidendum di una causa nuova. Il giudice d’appello, quindi, nel caso in esame doveva “rispondere” all’eccezione nel senso di riconoscere o meno la sussistenza di domanda fondata sul contatto sociale come già presente nella regiudicanda. 4.4 La corte territoriale si occupa dell’eccezione in modo non del tutto limpido, ma nel suo complesso comunque comprensibile. Infatti, nel primo motivo d’appello si era addotto che il primo giudice aveva errato attribuendo al custode una responsabilità extracontrattuale, mentre gli si doveva riconoscere responsabilità da contatto sociale qualificato (per un lapsus calami, nella sentenza è scritto “c.d. <>”, ma il riferimento al “contatto sociale” è attestato indubbiamente dal successivo sviluppo della frase motivazionale, già riportata più sopra: “una responsabilità derivante dal c.d. <>, la cui fonte risarcitoria non deriverebbe né dal principio del neminem laedere né dall’inadempimento di una prestazione contrattualmente assunta”). E la corte, oltre a rivendicare appunto il proprio potere qualificatorio, dichiara che i motivi d’appello risultano “fondati nei limiti di quanto segue”. Poiché, allora, il primo motivo del gravame consisteva nella (ri)qualificazione in domanda fondata su responsabilità da contatto sociale quella che il tribunale aveva - astrattamente, perché in concreto aveva rigettato la domanda - delineato come extracontrattuale, nonostante l’aggiunta “nei limiti di quanto segue”, deve ritenersi che tale primo motivo sia stato accolto dalla corte territoriale. 4.5 In astratto, allora, occorrerebbe appurare se la responsabilità da contatto sociale costituisca un tertium genus oppure sia - comunque - una mera species inclusa nel genus della responsabilità contrattuale o, in alternativa, in quello della responsabilità extracontrattuale, considerato che il giudice d’appello lascia intendere che in primo grado il IC aveva proposto sia la domanda contrattuale sia la domanda extracontrattuale per ottenere una condanna risarcitoria, in quanto aveva invocato in via alternativa gli “artt. 67 c.p.c., 1768, 1780 e/o 2043 10 c.c.”. E non a caso il controricorrente nega che la responsabilità da contatto sociale sia un tertium genus, soggiungendo che “non appare quindi mutato né il petitum né la causa petendi, rimanendo nell’alveo della originaria domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale chiesto in primo grado”. Invero, è ben noto che, dirimendo una “pressione” interpretativa che da anni si manifestava, a livello giurisprudenziale ha sancito l’esistenza della domanda risarcitoria per responsabilità da contatto sociale Cass. sez. 3, 22 gennaio 1999 n. 589, in una fattispecie di responsabilità medica, affermando che a chi svolge una professione “protetta” - cioè per la quale è richiesta una speciale abilitazione statale -, che “abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti”, si relaziona “la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giuridico”, non limitandosi a chiedergli un non facere - “e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità” -, ma richiedendo pure quello specifico facere in cui “si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento”, perizia attestata appunto dalla pubblica abilitazione. E quindi l’assenza di un contratto e pertanto di un obbligo di prestazione dell’operatore non neutralizza la professionalità specifica in gioco, “secondo determinati standard accertati dall’ordinamento su quel soggetto”: detta professionalità specifica “si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in <> con lui”. Questo noto arresto evince da un contatto peculiare - perché compiuto con un operatore a sua volta specifico in quanto abilitato dall’ordinamento giuridico - una forma assimilabile a quella contrattuale, escludendo peraltro la fonte extracontrattuale: nella fattispecie, infatti, non si riscontra responsabilità aquiliana, “poiché questa non nasce dalla violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui” onde, “quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto (<>) ciò a cui era tenuto in forza di un precedente <>, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale”. È il contatto, allora, che genera l’obbligazione, se 11 incastonato in una specificità discendente dalla professionalità, sancita da pubblica norma, dell’operatore; e tale obbligazione riceve il trattamento delle regole dell’obbligazione contrattuale, ma se ne dissocia alla fonte, poiché nell’articolo 1173 c.c. - che, come è ben noto, tripartisce le fonti delle obbligazioni tra contratto, fatto illecito e “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” - si ravvisa come fonte non il contratto, bensì gli ulteriori atti o fatti idonei (le cosiddette variae causarum figurae) a produrre obbligazioni che “chiudono” il sistema come clausola generale e dunque ontologicamente poliedrica. Così Cass. 589/1999 conquista dal suo elaborato percorso interpretativo che l’obbligazione derivante da contatto sociale “può essere sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto”. La species della responsabilità da contatto sociale qualificato si è espansa, in seguito, oltre l’ambito delle professioni sanitarie: ha investito, per esempio, il rapporto con l’avvocato per condotte non strettamente inerenti all’esercizio dell’attività difensiva ma comunque sottoposte alle norme deontologiche, e parimenti il rapporto con il notaio, per poi svilupparsi anche nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni. 4.6 Tuttavia, il reale e concreto obiettivo di verifica qui è un altro. A prescindere comunque dalla assoggettabilità o meno a questa species della responsabilità del custode nominato dall’autorità giudiziaria nei confronti del proprietario della cosa sequestrata, quel che rileva nel caso in esame è la sua sussunzione in tale species effettuata dal giudice d’appello in accoglimento del primo motivo del gravame, perché il quesito cui occorre rispondere è, a questo punto, se la responsabilità da contatto sociale è da ricondurre, nella prospettazione del ricorrente, come una species al genus, alla responsabilità contrattuale ai fini non sostanziali ma processuali. Se infatti la disciplina che regola la responsabilità da contatto sociale è la medesima che, nel caso concreto, regola la responsabilità da contratto, non è insorta alcuna lesione al diritto di difesa dell’attuale ricorrente qualificando in tal 12 modo il rapporto come fonte delle pretese di controparte: lo stesso ricorrente, invero, riconosce che all’inizio fu proposta nei suoi confronti azione contrattuale. I vizi processuali, è ben noto, non rilevano – e quindi non sprigionano effetti di fondamento impugnatorio - se non producono appunto una concreta lesione del diritto di difesa e quindi se la parte nei cui confronti sono stati posti in essere non ne ha patito alcun pregiudizio logicamente ricaduto sul profilo giurisdizionale del merito. Si tratta del riscontro della sussistenza dell’interesse processuale di chi li lamenta. Invero, l’interesse processuale è, nell’ottica della parte che ne è titolare, il motore giustificativo del processo. Se, dunque, quel che la parte deduce in sede di impugnazione - l’interesse a impugnare è naturalmente una protrazione/specificazione dell’interesse di cui all’articolo 100 c.p.c. - non è correlato al suo processuale interesse, nel senso che non incide sull’accertamento compiuto nel grado precedente e poi riversato nella pronuncia impugnata, non ricorre ragione per esaminarlo perché è la parte stessa che non può trarne vantaggio concreto. E tale interesse ad impugnare, che proprio si orienta all’obiettivo sostanziale del processo dal punto di vista della parte impugnante (il parametro dell’interesse a impugnare viene infatti identificato nella soccombenza sostanziale – cfr. quali meri esempi le affermazioni di Cass. sez. 3, 7 maggio 2009 n. 10486, per cui rileva ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare "la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione e va apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare alla parte proponente il gravame dall'eventuale accoglimento di quest'ultimo", e Cass. sez. 3, 6 agosto 2002 n. 11778, per cui l'interesse ex articolo 100 c.p.c. "si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si ricollega pertanto ad una soccombenza sostanziale della parte nel precedente giudizio”; sempre fra i massimati arresti ribadiscono questo fondamentale insegnamento, ex multis, pure Cass. sez. 5, 2 aprile 2004 n. 6546, Cass. sez. 3, 4 giugno 2007 n. 12952, Cass. sez. 1, 12 aprile 2013 n. 8934, 13 Cass. sez. 3, 29 maggio 2018 n. 13395 e da ultimo Cass. sez. 1, 29 dicembre 2022 n. 38054 -); e detta identificazione deve a sua volta compiersi sulla base della prospettazione operata dalla parte che si presenta come interessata (cfr. S.U. 15 maggio 2015 n. 9934; Cass. sez. 1, ord. 23 luglio 2021 n. 21238). 4.7 Nel caso in esame, dalla prospettazione suddetta offerta dal ricorrente non emerge che la pretesa erronea sussunzione della responsabilità del custode nel contatto sociale abbia, realmente e in concreto, inciso sulla soccombenza sostanziale dell’attuale ricorrente e dunque suscitato l’interesse ad impugnare. Invero il ricorrente si arresta a un livello di asserto astratto laddove sostiene che, per l’introduzione illegittima della nuova causa petendi (ed erroneamente duplicata, in relazione alla questione della possibilità di recuperare il veicolo mediante il dispositivo satellitare se attivato, in quanto elemento puramente fattuale che in realtà può confluire nel paradigma di ogni tipo di responsabilità), “non ha potuto prendere posizione, nel primo grado del giudizio”, sulla pretesa responsabilità da contatto sociale, e altresì che “in primo grado non ha potuto assolvere un onere probatorio che discende solamente da una domanda tardivamente proposta in appello”. L’argomento qui si arresta, offrendo pertanto una evidente inconsistenza: la responsabilità da contatto sociale, nel caso in esame, che fosse o meno fondata, non faceva emergere alcun novum rispetto al quadro contrattuale da cui lo CI già aveva dovuto difendersi in primo grado. E infatti il motivo si sviluppa nel sostenere meramente che del ricorrente la “eventuale responsabilità risarcitoria deve necessariamente qualificarsi come extracontrattuale”, concludendosi infine con richiamo di giurisprudenza per cui occorre - del tutto condivisibilmente - affinché si verifichi un novum per modifica di causa petendi in secondo grado, che la nuova domanda sia impostata “su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione e alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia” (Cass. 1684/2012): ma dal contenuto del motivo appena esaminato emerge che, nel caso concreto, nulla ha effettivamente alterato il tema di indagine, vale a dire nulla ha leso il diritto di difesa dell’attuale ricorrente, così nulla pure incidendo sulla conclusione di 14 merito, nonostante la non particolarmente pregevole (visto anche il “miscelato” riferimento alla responsabilità extracontrattuale) motivazione della sentenza impugnata offerta per sostenerla. Motivazione che comunque a sua volta non raggiunge l’ulteriore vizio, pure invocato nella eterogenea rubrica del motivo, di violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. - e, a priori, di carenza di minimo costituzionale nella esternazione delle ragioni -. 4.8 Il motivo, in conclusione, non merita accoglimento. 5. Il secondo motivo presenta, con massima evidenza, un contenuto diretto a perseguire il classico terzo grado di merito, proponendo una soluzione fattuale diversa rispetto a quella adottata dalla corte territoriale. Esso pertanto incorre sine dubio nella inammissibilità. 6. La peculiarità della tematica prospettata, per quanto inadeguatamente, con il primo motivo giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente AR SI DA SE 15
-ricorrente - contro IC IO, rappresentato difeso e domiciliato dall’avvocato Valguarnera Fabio;
- controricorrente- nonché nei confronti di NA NG e IC NC quali eredi di IC NO;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19043 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: AZ HI Data pubblicazione: 05/07/2023 2 avverso la sentenza n. 2358/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/5/2023 dal Consigliere HI AZ: FATTI DI CAUSA 1. Per quanto qui interessa, IO IC nel 2008 conveniva davanti al Tribunale di Termini Imerese NC CI e NO IC esponendo che il 6 novembre 2007 era stato coinvolto in un incidente stradale per cui la polizia aveva sequestrato la sua automobile, una Passat Volkswagen, incaricandone della custodia la ditta A.C.I. Soccorso Stradale di NC CI, il cui dipendente NO IC la trasportava al deposito della ditta;
l’8 novembre 2003 il sequestro era convalidato, e pertanto il proprietario del veicolo sospendeva l’efficacia del contratto assicurativo e disattivava l’antifurto satellitare previsto nel contratto. Il 7 gennaio 2008 però apprendeva dalla polizia che tra il 20 e il 21 dicembre 2007 l’auto era stata rubata e che NC CI aveva presentato la relativa denuncia il 22 dicembre 2007. Successivamente l’11 gennaio 2008 veniva disposto il dissequestro della vettura, essendo emerso che l’attore non era coinvolto nell’incidente. IO IC chiedeva pertanto di accertare la responsabilità, ex articoli 67 c.p.c., 1768, 1780 e/o 2043 c.c., del titolare della ditta NC CI e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni;
in subordine chiedeva che fosse dichiarata responsabilità solidale di NC CI e NO IC ai sensi degli articoli 67 c.p.c., 1768, 1780, 1228, 2049 e 2043 c.c.; in ulteriore subordine chiedeva che fosse dichiarato responsabile NO IC in base sempre alle suddette norme. I convenuti si costituivano con distinti atti, resistendo. 3 Con sentenza del 29 ottobre 2012 il Tribunale respingeva tutte le domande attoree. Il IC proponeva appello, notificandolo anche agli eredi del IC, frattanto deceduto;
si costituiva resistendo soltanto lo CI. La Corte d’appello di Palermo, accogliendo il gravame, condannava lo CI a risarcire l’appellante nella misura di euro 32.120 oltre interessi e a rifonderle le spese di entrambi i gradi. 2. Ha presentato ricorso lo CI avverso il IC, che si è difeso con controricorso. La causa, chiamata all’udienza pubblica del 24 febbraio 2021, veniva con ordinanza interlocutoria del 12 marzo 2021 rinviata a nuovo ruolo essendo stata redatta la sentenza impugnata da giudice d’appello ausiliario ed essendo all’epoca pendente davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale al riguardo. Sopravvenuta poi la relativa decisione della Consulta, confermante la validità della presenza del giudice ausiliario, la causa è stata messa in ruolo nella pubblica udienza del 5 maggio 2023. Memoria è stata depositata dal ricorrente;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo parziale accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è composto di due motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, n.4, 163, terzo comma, nn. 3 e 4, 345, 101, 67 c.p.c., 1176, 1768, 1218 e 2697 c.c. 4 Si sostiene che in primo grado, in via principale, il IC si sarebbe fondato sul contratto di deposito disciplinato nel codice civile, adducendo pertanto responsabilità contrattuale per avvalersi del più favorevole regime probatorio (si richiamano gli articoli 1176, 1768, 1218 e 2697 c.c.), ma che in appello avrebbe introdotto per la domanda risarcitoria una nuova causa petendi, la responsabilità da contatto sociale, così violando l’articolo 345 c.p.c. giacché il contatto sociale costituirebbe un tertium genus rispetto alla responsabilità contrattuale e a quella extracontrattuale. La Corte d’appello avrebbe poi disatteso la relativa eccezione ex articolo 345 c.p.c. sollevata dallo CI sulla base dell’asserto che “la qualificazione giuridica del fatto compete al giudice del merito”, il quale “è investito del potere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che in tale attività interpretativa rilevino le espressioni utilizzate dalle parti”. La corte, però, avrebbe “travalicato ampiamente la portata del suddetto principio”, giungendo a qualificare non la pretesa attorea (il petitum) bensì il fondamento della domanda (la causa petendi); e comunque “i due tipi di responsabilità hanno petitum e causa petendi diversi”, per cui sarebbe stata inammissibilmente introdotta in appello una domanda nuova (si invoca Cass. 14934/2002 che ravvisa nelle domande per responsabilità contrattuale e per responsabilità extracontrattuale due azioni diverse perché dotate di diversi petita e di diverse causae petendi). Inoltre, senza spiegarlo nella motivazione della sentenza, il giudice d’appello avrebbe “applicato congiuntamente” gli articoli 67 c.p.c. e 1176 c.c., “operando un’inedita commistione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”. Ancora, il giudice d’appello si sarebbe contraddetto, da un lato osservando che anche nella responsabilità extracontrattuale si applica “un generale principio di solidarietà sociale”, e dall’altro affermando che “in caso di perdita della cosa depositata in seguito al furto, il depositario non si libera dalla responsabilità <
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente AR SI DA SE 15