Sentenza 16 novembre 2004
Massime • 1
Il datore di lavoro che, senza aver predisposto i necessari incombenti sanitari con accollo dei costi, modifica le mansioni dei dipendenti, imponendo lo svolgimento delle stesse con ordine di servizio, viola l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori addetti alle attività a rischio i vaccini idonei a renderli immuni all'agente biologico presente nelle lavorazioni e risponde quindi della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 86 comma secondo lett. a) e 89, comma secondo lett. a), D.lgs n. 626 del 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2004, n. 48406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48406 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/11/2004
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2143
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 20456/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI NA, nata in [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Piedimonte Matese in data 9.01.2004 con cui EL NI IC è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui all'art. 86, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 626/1994;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria dell'imputato;
Sentita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. SINISCALCHI Antonio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente agli effetti civili.
OSSERVA
Con sentenza in data 9.01.2004 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Piedimonte Matese assolveva perché il fatto non sussiste EL NI IC, sindaco del Comune di Piedimonte Matese, dall'imputazione di non avere messo a disposizione i vaccini efficaci già prescritti alla dipendente comunale PI NA dal medico competente in data 23 maggio 2000.
Rilevava il Tribunale che il medico competente aveva comunicato al sindaco con nota 30.05.2000 che le mansioni attribuite alla dipendente comunale PI, menzionate nel certificato d'idoneità lavorativa emesso in pari data, richiedevano l'effettuazione di alcune vaccinazioni obbligatorie;
che le vaccinazioni dovevano essere eseguite presso il Servizio d'igiene dell'ASL competente per territorio e che la lavoratrice era stata informata "del significato e dell'esito degli accertamenti sanitari effettuati nonché dei rischi specifici relativi alle proprie mansioni, che il primo ordine di servizio in relazione alle mutate mansioni era datato 10.06.2000 ed il secondo 16.11.2000, mentre la richiesta delle vaccinazioni era del 21.12.2000; che la dipendente non aveva mai svolto le mansioni che richiedevano le vaccinazioni;
che nessuna disposizione prevedeva che le vaccinazione dovessero essere eseguite prima dell'ordine di servizio;
che la PI, pur avvisata dal medico competente, non si era attivata per l'espletamento delle stesse.
Proponeva ricorso per Cassazione la parte civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 573 c.p.p., denunciando violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità.
Sebbene fosse stato riconosciuto che il sindaco non avesse dato seguito alle disposizioni impartite dal medico competente, era stata esclusa la configurabilità del reato sol perché le differenti mansioni non era state mai svolte.
Andava, invece, dato atto che la dipendente legittimamente si era rifiutata di eseguire gli ordini di servizio prima delle vaccinazioni e riconosciuto che il sindaco non aveva "messo a disposizione" i vaccini prescritti.
Erroneamente, comunque, era stato ritenuto che le vaccinazioni obbligatorie dovessero seguire e non precedere l'ordine di servizio. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Con memoria depositata il 27.04.2004 l'imputato deduceva che le vaccinazioni non erano state effettuate perché la dipendente comunale, pur edotta con la nota del medico competente 30.05.2000, non ave prestato la dovuta collaborazione.
Doveva, peraltro, escludersi che il sindaco, che aveva rilasciato delegato a dirigenti comunali, potesse essere ritenuto datore di lavoro.
Chiedeva il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato. Dispone l'art. 86, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 19.09.1994 n. 626 (sulla prevenzione infortuni) che il datore di lavoro adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedano misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione i vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente.
Nel caso in esame, in cui una dipendente comunale è stata assegnata a mansioni diverse da quelle espletate, tale obbligo sussisteva a carico del sindaco, quale datore di lavoro (come correttamente ritenuto dal Tribunale con motivazione irreprensibile anche in riferimento all'assenza di valida delega), poiché il medico competente aveva allo stesso comunicato, con nota 30, 05.2000, che le nuove mansioni attribuite alla lavoratrice richiedevano alcune vaccinazioni obbligatorie da eseguire "presso il servizio d'igiene dell'ASL competente".
Competeva, quindi, al sindaco di dare corso all'incombente mediante autorizzazione all'ASL a praticare le vaccinazioni obbligatorie e formale invito alla lavoratrice di presentarsi alla stessa ASL. Erronea, quindi, è la decisione del primo giudice secondo cui le vaccinazioni obbligatorie non devono necessariamente precedere remissione degli ordini di servizio aventi ad oggetto le nuove mansioni, essendo sufficiente che gli incombenti sanitari precedano lo svolgimento della nuova attività lavorativa poiché l'informativa inviata al sindaco dal medico competente in data 30.05.2000 circa l'obbligatorietà delle vaccinazioni per le nuove mansioni attribuite alla dipendente imponeva al predetto di richiederne al sanitari dell'ASL l'effettuazione, mettendo a disposizione i vaccini, mediante assunzione del relativo costo.
Quindi, l'espletamento dell'incombente doveva precedere e non seguire, dopo la constatazione dell'omissione, l'emissione degli ordini di servizio datati 10.06. e 21.12.2000.
La richiesta di vaccinazione, infatti, è stata effettuata il 21 dicembre 2000.
Ne consegue che l'inottemperanza dell'obbligo di cui alla norma citata precludeva il regolare svolgimento delle nuove mansioni pur imposto alla dipendente con appositi ordini di servizio. La sentenza impugnata, fermi gli effetti penali, va, quindi, annullata, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 86, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 626/1994, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 622 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 86, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 626/1994, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004