Art. 2. null amento o la riduzione delle punizioni disciplinari disposti in seguito a parere della Commissione centrale unica, prevista dall' art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93 , dall'articolo unico della legge 28 novembre 1957, n. 1143 , e' dal precedente art. 1, hanno effetto ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano revisioni di provvedimenti di stato o di avanzamento.
Versione
13 gennaio 1961
13 gennaio 1961