Art. 2. null amento o la riduzione delle punizioni disciplinari disposti in seguito a parere della Commissione centrale unica, prevista dall' art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93 , dall'articolo unico della legge 28 novembre 1957, n. 1143 , e' dal precedente art. 1, hanno effetto ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano revisioni di provvedimenti di stato o di avanzamento.
Articolo 1
- Legge 6 dicembre 1960, n. 1556
Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1960, n. 1556
Versione
13 gennaio 1961
13 gennaio 1961
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