CASS
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2025, n. 17534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17534 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da NG FA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 01/10/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/10/2024, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 04/10/2022, nel dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contravvenzioni, condannava FA NG alla pena di mesi 10 di reclusione per il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso deducendo, con un unico motivo, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17534 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 03/04/2025 Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto di addebitare al ricorrente una porzione di condotta che in realtà concerneva il solo coimputato TO, che ha invece optato per un rito alternativo. Le condotte iniziali, nella contestazione, venivano infatti suddivise tra i due correi in riferimento alle tre località ove si è sviluppata l'attività: Sale (Alessandria), Breda di Piave (Treviso) e ON SA TE (Como). La condotta che asseritamente radicava la competenza dinanzi al Tribunale di Alessandria, ossia quella relativa al sito di Sale, è attribuita al solo TO, tanto che l'NG, in ordine a tale sito, è stato assolto per non avere commesso il fatto. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, va evidenziato che, a pagina 7 della sentenza impugnata, si dà atto che la questione della competenza per territorio non era stata neppure sollevata nei termini perentori di cui all'articolo 491 cod. proc. pen., con conseguente decadenza della stessa, circostanza con cui il ricorrente non si confronta, con conseguente genericità della doglianza, che deve essere dichiarata inammissibile. 3. In secondo luogo, il Collegio rileva che le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Balleri, Rv. 277304 - 01) che il principio della c.d. perpetuatio iurisclíctionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo. Pertanto, la competenza territoriale individuata all'esito dell'udienza preliminare non è soggetta a modificazioni in caso di assoluzione o proscioglimento per i reati che radicavano la competenza 01-circondario designato in sede di indagini preliminari. 5. Va anche aggiunto che, a pagina 8, la sentenza evidenzia come le prime condotte di "traffico" siano state oggettivamente commesse in Sale, presso la sede operativa della società e dove esisteva la principale organizzazione di mezzi e strutture, ciò che consentiva pacificamente di radicare presso quel Circondario la competenza territoriale, conformemente agli arresti di questa Corte in riferimento all'individuazione del /ocus commissi delictí (v., ex multis, Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798 - 01; Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145 - 01 ; Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605 - 01, secondo cui «la 2 competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile»). Il motivo, che mette in discussione un principio ormai consolidato, senza addurre elementi di novità, e reitera una censura motivatamente disattesa dalla Corte territoriale, è quindi manifestamente infondato e, in ogni caso, inammissibile per genericità. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/04/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/10/2024, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 04/10/2022, nel dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contravvenzioni, condannava FA NG alla pena di mesi 10 di reclusione per il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso deducendo, con un unico motivo, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17534 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 03/04/2025 Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto di addebitare al ricorrente una porzione di condotta che in realtà concerneva il solo coimputato TO, che ha invece optato per un rito alternativo. Le condotte iniziali, nella contestazione, venivano infatti suddivise tra i due correi in riferimento alle tre località ove si è sviluppata l'attività: Sale (Alessandria), Breda di Piave (Treviso) e ON SA TE (Como). La condotta che asseritamente radicava la competenza dinanzi al Tribunale di Alessandria, ossia quella relativa al sito di Sale, è attribuita al solo TO, tanto che l'NG, in ordine a tale sito, è stato assolto per non avere commesso il fatto. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, va evidenziato che, a pagina 7 della sentenza impugnata, si dà atto che la questione della competenza per territorio non era stata neppure sollevata nei termini perentori di cui all'articolo 491 cod. proc. pen., con conseguente decadenza della stessa, circostanza con cui il ricorrente non si confronta, con conseguente genericità della doglianza, che deve essere dichiarata inammissibile. 3. In secondo luogo, il Collegio rileva che le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Balleri, Rv. 277304 - 01) che il principio della c.d. perpetuatio iurisclíctionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo. Pertanto, la competenza territoriale individuata all'esito dell'udienza preliminare non è soggetta a modificazioni in caso di assoluzione o proscioglimento per i reati che radicavano la competenza 01-circondario designato in sede di indagini preliminari. 5. Va anche aggiunto che, a pagina 8, la sentenza evidenzia come le prime condotte di "traffico" siano state oggettivamente commesse in Sale, presso la sede operativa della società e dove esisteva la principale organizzazione di mezzi e strutture, ciò che consentiva pacificamente di radicare presso quel Circondario la competenza territoriale, conformemente agli arresti di questa Corte in riferimento all'individuazione del /ocus commissi delictí (v., ex multis, Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798 - 01; Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145 - 01 ; Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605 - 01, secondo cui «la 2 competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile»). Il motivo, che mette in discussione un principio ormai consolidato, senza addurre elementi di novità, e reitera una censura motivatamente disattesa dalla Corte territoriale, è quindi manifestamente infondato e, in ogni caso, inammissibile per genericità. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/04/2025.