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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: Dott. ssa Marialuisa Crucitti ____________Presidente Dott. Eugenio Scopelliti ______________Consigliere Dott.ssa Ginevra Chinè ______________Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 456/2023 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Logiudice e Luigi Parte_1
Serino, p.e.c. e Email_1 Email_2
– Appellante -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria PEC
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- Appellato -
CONCLUSIONI Come da scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, esponeva Parte_1 di avere sottoscritto con il una Controparte_1 serie reiterata ed ininterrotta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa protrattisi senza soluzione di continuità contratti dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 ed, in particolare dal 01/07/2001 al 31/08/2011 presso l'ITC “Ferraris” di Reggio Calabria e dal 01/09/2011 al 31/08/2018 presso il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabriae e che provenendo dal bacino LSU, come altri che versavano in analoga situazione, era stata formalmente inquadrata come collaboratore, ma, nella sostanza, aveva svolto mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'Amministrazione scolastica erano rimasti vacanti e disponibili.
Sosteneva che, nonostante sotto il profilo formale il rapporto fosse stato configurato come di collaborazione coordinata e continuativa, nei fatti aveva svolto le medesime mansioni di un lavoratore subordinato e precisamente dell'assistente amministrativo del personale ATA, osservando i medesimi orari di servizio del restante personale con tale qualifica ( generalmente dalle 08:30 alle 13:30, con rientri pomeridiani), attenendosi ai piani di lavoro, predisposti dal DSGA e dal dirigente scolastico per il personale ATA, che il corrispettivo era determinato in un compenso annuo, generalmente pari a Lire 30.000.000 (euro 15.493,71), comprensivo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali, da versare alla gestione separata dell' corrisposto CP_2 con periodicità mensile (dal primo gennaio 2013 il compenso annuo netto era diminuito progressivamente in ragione dell'aumento dell'aliquota contributiva fissata inizialmente al 13% fino ad arrivare al 34,23%), che era sottoposta alla verifica dell'orario di ingresso e dell'orario di uscita dall'istituto scolastico ed era tenuta a chiedere i giorni di ferie e i giorni di permesso per assentarsi dal lavoro (subordinati ad autorizzazione) .
La precisava che era stata inclusa nel piano ferie dei dipendenti ATA, che Pt_1 doveva comunicare i periodi di malattia, ricevendo anche visite domiciliari di controllo al pari dei pubblici dipendenti.
Specificava, infine, che le mansioni ( illustrate analiticamente nel ricorso) non le consentivano alcun margine di autonomia diverso da quello proprio dei lavoratori subordinati incardinati nella struttura.
Sulla base di tali premesse argomentative e precisato di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica primo settembre 2018 a seguito del concorso pubblico indetto con la legge finanziaria del 2017, chiedeva, in ragione della dedotta violazione delle norme disciplinanti le collaborazioni coordinate e continuative e del reale atteggiarsi del rapporto quale subordinato dalla stipula del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa (1 luglio 2001) e fino alla data del 31/8/2018
(data in cui cessavano gli effetti dell'ultimo contratto di co.co.co.), previo accertamento della natura subordinata del rapporto: a)il riconoscimento delle differenze retributive medio tempore maturate decorrenti dall'inizio del rapporto di lavoro 27.07.2001 al 31.08.2018 con rapporti sostanzialmente di natura di tipo subordinato e quindi l'inserimento nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio, come disposto dal CCNL Comparto Scuola. e fino alla scadenza dell'ultimo contratto di co.co.co. (31/8/18) oltre interessi e rivalutazione, b) il riconoscimento del diritto alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, con condanna di controparte a corrispondere tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) la condanna del ad inserirla nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15- CP_3
20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
d) la condanna del al versamento, presso i competenti organi, di tutti i CP_3 contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierna ricorrente;
e) la declaratoria dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge con condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
f) la determinazione, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
g) l'adozione di ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente. Nella resistenza del con la sentenza impugnata la domanda era integralmente CP_3 disattesa.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la lavoratrice e la causa, instaurato il contraddittorio con il che ha avversato le difese della Controparte_1 controparte, è stata decisa con le forme di cui all'art.127 ter cpc
Nello specifico, sostituita l'udienza del 4/12/2025 con le note scritte depositate dalle parte entro lo stesso termine, perentorio, alla scadenza, il processo è stato nella camera di Consiglio del 5/12/2025, successivamente resa pubblica con dispositivo corredato da motivazione.
Venendo all'esame della decisione di primo grado e dei motivi di impugnazione, va osservato che il Tribunale, dopo avere accolto l'eccezione di prescrizione per il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso ha negato, sulla base della documentazione, l'esistenza di adeguati riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, come pure dell'esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, ed ha concluso che non fosse dimostrata la radicale difformità dal modello contrattuale prescelto, rigettando la domanda di differenze retributive come pure quella degli scatti di anzianità.
Sulla domanda di condanna al versamento dei contributi il Tribunale ha affermato che la richiesta, prima ancora che infondata per assenza della subordinazione, era inammissibile per assenza di chiamata in giudizio dell' solo soggetto che avrebbe CP_2 potuto esigere il versamento. Avverso la sentenza propone appello la per i motivi che saranno illustrati ed Pt_1 esaminati in successione, per comodità di esposizione.
Con le memorie del 12/11/2025 l'appellante prendendo atto degli arresti delle Sezioni Unite sulla prescrizione ha rinunciato al primo motivo di appello chiedendo le differenze retributive decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dunque dal 09/10/2014 al 31/08/2018 . Con il secondo motivo si è sostenuto che Tribunale avrebbe erroneamente valutato il rapporto, ritenendo insussistente la prova della subordinazione, senza tuttavia esaminare l'esistenza tutti gli indici sintomatici della subordinazione sostenuti dalle prove costituite e delle prove per testi (non ammesse perché ritenute non rilevanti) e svalutando il concreto atteggiarsi dello stesso e per non avere ritenuto provati dei fatti che non erano neanche stati contestati dall'amministrazione .
I rapporti in esame ( come da Nota del prot. n. 77 del 6.2.2003) avrebbero dovuto CP_3 essere definiti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre 2002 senza che potesse essere consentita l'apposizione di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né le formalità riguardanti la rilevazione della presenza oraria degli ex L.S.U., né doveva essere richiesto il recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico. Ciò nonostante, i co.co.co. ex lsu erano stati solo formalmente inquadrati come collaboratori per svolgere sostanzialmente mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'Amministrazione scolastica erano rimasti vacanti e disponibili con vincoli di orario e presenza.
La giustizia amministrativa, con numerose sentenze, avrebbe sempre dichiarato illegittimi gli accantonamenti dei posti vacanti e disponibili in organico agli ex lsu rilevando che “il quadro normativo non consente di ritenere legittima l'applicazione operata dall'Amministrazione delle norme che sostengono la terziarizzazione in quanto intesa dal legislatore come “esternalizzazione” di servizi della P.A., ossia come riduzione dell'organico ed affidamento di servizi (prima coperti con personale dipendente) a soggetti esterni che operano nel campo dei servizi, attraverso rapporti di Co.co.co. o L.S.U.. Nessuna norma di legge avrebbe previsto la riduzione degli organici a scapito del personale già in servizio per fare luogo al personale da stabilizzare (C.S.N. e Co.co.co.), anche perché la “ratio” di fondo perseguita dal legislatore sarebbe quella risultante dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 468/1997: ossia fare fronte con progetti di L.S.U. a
“esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione”,ossia esigenze non fronteggiabili col personale già in servizio, sia dipendente che a contratto. L'amministrazione si sarebbe avvalsa dei lavoratori ex l.s.u. inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per sopperire alle ordinarie carenze di organico, realizzando piuttosto una “immedesimazione organica” dei collaboratori coordinati e continuativi nei ruoli del personale ATA. In tali casi la Cassazione avrebbe ritenuto applicabile la tutela di cui all'articolo 2126 cod. civ., con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale, tutela che troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione si avvale di prestazioni lavorative mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed inserendo il lavoratore nella struttura organizzativa dell'amministrazione.
In ragione della disciplina vigente la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, ma tale ipotesi esulerebbe dal caso concreto.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sarebbero stati presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione. Il Tribunale ha negato la prova della subordinazione sostenendo che la ricorrente non aveva mai ricevuto contestazioni disciplinari, e che non risultava mai frapposto un diniego ad una richiesta di ferie o di permesso.
Così facendo, tuttavia, ha ignorato tutti gli indici sintomatici della subordinazione offerti in giudizio mai stati contestati dall'amministrazione (il rispetto dell'orario di lavoro indicato dal datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione stabilita in locali e con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, l'obbligo di richiedere permessi in caso si abbia necessità di assentarsi o non si possa rispettare gli orari previsti, la necessità di comunicare assenze e malattie, la possibilità di effettuare le ferie nei periodi indicati dal datore di lavoro ecc.).
Sarebbe stato del resto evidente che la ricorrente non potesse assentarsi autonomamente dal luogo di lavoro giacché era tenuta a presentare le richieste di ferie e permessi all'amministrazione. La stessa inoltre sarebbe stata tenuta a sottostare, al pari degli altri dipendenti, all'osservanza dell'orario di ingresso e di uscita. Non si sarebbe potuto spiegare, altrimenti, perché l'amministrazione avesse richiesto per tutto il periodo in contestazione, sia la registrazione all'ingresso che all'uscita sia la giustificazione delle assenze e delle malattie. Inoltre, il fatto che la ricorrente ricevesse disposizioni di servizio e fosse sottoposta ai piani di lavoro del personale Ata avrebbe connotato una commistione tra lavoratori cococo e lavoratori di tipo subordinato tale da far ritenere che non vi fosse differenza tra le due forme di prestazione lavorativa. La controparte non avrebbe contestato la descrizione dell'attività, ma solo la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e la fondatezza delle domande formulate al Tribunale adito, fornendo soltanto una diversa interpretazione giuridica dei fatti posti alla base della domanda giudiziale. Proprio per la circostanza che il lavoratore non poteva determinare tempi e modi della propria attività lavorativa si sarebbe trattato di una attività subordinata. La connotazione del rapporto si sarebbe potuta desumere per l'inserimento stabile nell'organizzazione del datore, dovuta al fatto che per un decennio ed oltre la ricorrente aveva ricoperto un ruolo ben definito all'interno dell'organigramma dell'Istituto scolastico alla segreteria amministrativa.
Quanto all'utilizzo di locali, mezzi e strutture forniti dal datore di lavoro, sarebbe stata dimostrata e non contestata l'assegnazione, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, presso la segreteria amministrativa, dove la ricorrente svolgeva la prestazione, nonché, nell'assegnazione, per il medesimo periodo, del badge per l'ingresso nell'istituto scolastico.
L'assenza di rischio imprenditoriale sarebbe stato dimostrato e non contestato, giacché la ricorrente non avrebbe mai usufruito di mezzi propri, non essendo nemmeno parametrato il compenso al raggiungimento di alcun obiettivo. In merito alla continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione delle energie lavorative, sarebbe stato rilevato come, nell'ultimo decennio ed oltre, il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa in favore del in modo continuativo, ciò emergendo peraltro dalla reiterazione CP_3 ininterrotta degli incarichi.
La retribuzione predeterminata a cadenza fissa sarebbe stata dimostrata con il cedolino paga, essendo evidente la mancanza di qualsiasi parametrazione della retribuzione al raggiungimento dei risultati. Anche l'esclusività della prestazione sarebbe stata dimostrata e non contestata. Quanto all'infungibilità soggettiva della prestazione, sarebbe stata rilevata l'assenza, nell'organigramma dell'amministrazione, di altra professionalità che potesse svolgere adeguatamente le mansioni conferite al ricorrente.
Per la subordinazione gerarchica, sarebbe stata dimostrata e non contestata la soggezione del ricorrente al potere gerarchico del datore di lavoro, che avrebbe assegnato alla ricorrente precise mansioni attraverso ordini di servizio, esercitando il suo controllo attraverso la rilevazione delle presenze/assenze. Infine, sarebbe stato dimostrato e non contestato che la ricorrente era tenuta a svolgere le sue prestazioni rispettando i medesimi orari di servizio dei lavoratori dipendenti ed era tenuta a comunicare i giorni di riposo e di malattia, ed alla verifica della stessa poteva essere sottoposto a visita fiscale. Sarebbe, pertanto, emersa chiaramente la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro che periodicamente assegnava allo stesso le diverse mansioni da compiere e poteva muovere nei suoi confronti contestazioni di addebito. Inoltre, la ricorrente non avrebbe mai seguito specifici progetti in relazione a tali settori di attività, bensì sarebbe stata inserita nell'ordinamento scolastico con il preciso scopo di svolgere tali mansioni tipiche dell'assistente amministrativo. Anche l'ARAN sin dal 2003 avrebbe evidenziato che in molteplici casi l'utilizzo dei co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni aveva mascherato dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, sarebbe stata dirimente la mancanza nei contratti di co.co.co. di uno specifico progetto, essendo anche carente la “specificità” e l' “eccezionalità” degli incarichi richiesta dalle circolari ( circolare n. 4 del Dip. Funzione Pubblica del 15.07.2004 su “Co.co.co. nelle amministrazioni: presupposti e limiti alla stipula dei contratti” ) per avvalersi di tale strumento, mentre i contenuti coincidevano con la funzione istituzionale della scuola e si sostanziavano nella sua normale attività, soddisfacendo un'esigenza ordinaria e continuativa dell'istituto scolastico per lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo.
L'appellante ha richiamato le valutazioni fatte dalla CGUE nei casi ed , Per_1 Per_2 in cui si è imposto al Giudice nazionale, nell'applicare la normativa UE diretta contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, di prediligere, al di là della mera qualificazione formale di un rapporto di lavoro, il dato delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa, ogni qual volta la qualifica formale sia solamente fittizia, nascondendo un reale rapporto di lavoro subordinato, che può conferire diritti in base alle direttive UE. Ha richiamato l'accordo quadro ne contratti a termine e gli approdi della giurisprudenza comunitaria. Ha pertanto insistito per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.), con il diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo. Il motivo è fondato.
Va rilevato che l'appellante, ex LSU, ha prestato servizio, dal primo luglio 2001 sino al 31 agosto 2018 presso due TU CO , in CP_1 Controparte_4 forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (1/07/2001 al 31/12/2001, dal 01/01/2002 al 31/12/2002 02/01/2003, dal 01/01/2003 al 31/12/2003, dal 01/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/01/2005 al 31/12/2005, al 01/01/2006 al 31/12/2006, dal 01/01/2007 al 31/12/2007 , dal 01/01/2008 al 31/12/2008, dal 01/01/2009 al 31/12/2009, dal 01/01/2010 al 31/12/2010, dal 01/01/2011 al 31/08/2011, dal 01/09/2011 al 31/08/2012, al 01/09/2012 al
31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014, dal 01/09/2014 al 31/08/2015, dal 01/09/2015 al 31/08/2016, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, dal 01/09/2017 al 31/08/2018), svolgendo mansioni di "assistente amministrativo", profilo B1. Tali contratti erano stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone:"Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista". In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici CO Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico ( del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività della malattia essendo non solo prescritta la richiesta di ferie e malattia con gli stessi moduli in uso ai dipendenti, ma essendo stata disposta anche la cd “visita di controllo”, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.
Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. E del resto le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non sono stante contestate dal che, viceversa, ha CP_1 solo contestato la qualificazione giuridica ritenendo vincolante l'aspetto formale. Viceversa, la giurisprudenza ha da tempo affermato che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n.
28459/2018). Se ne ricava che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato la domanda è fondata. L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa non esclude la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del reale assetto degli interessi. Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).
Come si è detto, la ricostruzione proposta dalla lavoratrice era confermata da molteplici elementi quali la circostanza che sul registro presenze la stessa dovesse firmare giorno per giorno, come i dipendenti, indicando gli orari di entrata e di uscita (con il connesso calcolo delle ore di presenza e delle eventuali differenze ai fini del recupero), le richieste inoltrate al Dirigente Scolastico per potere usufruire di ferie, di permessi per malattia, le richieste indirizzate al Dirigente di potere recuperare assenze con il lavoro svolto il sabato ( che si affermava corrispondente al giorno libero), il referto medico della visita fiscale disposta dal datore di lavoro in tre occasioni, gli ordini di servizio in cui la stessa era destinataria di specifiche incombenze e s ricavava fosse perfettamente inserita nell'organizzazione del lavoro proprio per le specifiche competenze affidate ed essendo chiamata a partecipare alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato da cedolini paga ( in cui si faceva riferimento alla voce e “stipendio” in cui l'importo lordo era soggetto a ritenute IPFEF). Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante fosse pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa. A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico. Se ne ricava che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata. Né può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che poiché in concreto la ricorrente non era stata oggetto di richiami o sanzioni disciplinari ( <la parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza
o ad una mancata osservanza di orari, .Nessun atto di lesione della sua autonomia è portato in giudizio>>….<<… non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro , quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego>>) non fosse stato dimostrata la natura subordinata del rapporto, essendo le circostanze rappresentate dal primo giudice, espressione del momento patologico del rapporto subordinato che è solo eventuale e può non attualizzarsi laddove la condotta del lavoratore sia conforme alle prescrizioni datoriali. Quanto alle conseguenze dell'accertamento richiesto circa la natura subordinata del rapporto va richiamata l'ampia giurisprudenza di legittimità che legittima in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art.2126 cc ( ex multis: Cass. 4360/2023) con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale.
E tuttavia, nel caso di specie resta ferma, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, la declaratoria d'inammissibilità della domanda di condanna al versamento dei contributi compiuta dal Tribunale per difetto di contraddittorio con l' che è CP_2 passata in giudicato.
Va dunque riconosciuto il solo trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte cui l'appellante avrebbe avuto diritto quale assistente amministrativo a tempo indeterminato, per i singoli periodi lavorati, attesa la domanda di condanna generica formulata al riguardo sin dal ricorso originario, da riconoscersi oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo. Con l'ulteriore motivo, si deduce che l'accertamento della natura subordinata del rapporto avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda tesa all'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con successivi rapporti a termine e quindi di accertare l'insussistenza di ragioni oggettive giustificative della disparità di trattamento denunziata tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Sarebbe stata riscontrabile la violazione dell'art.4 dell'accordo quadro e del principio di non discriminazione. Pertanto, avrebbe dovuto essere riformata la sentenza anche nella parte in cui negava il riconoscimento della progressione economica e stipendiale. Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di percepire incrementi retributivi e l'inserimento nella 3° fascia stipendiale, connessi entrambi all'anzianità di servizio, Il ha sostenuto che le domande sarebbero infondate, poiché il CP_1 servizio prestato non sarebbe valutabile come servizio pre-ruolo, in quanto prestato in qualità di lavoratore autonomo, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le scuole statali della provincia di Reggio Calabria.
Anche tale motivo di appello è fondato. L'appellante ha diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015). Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento una volta che si affermi che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Vale anche in tal caso la considerazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. Nell'attuale controversia è stata richiesta a seguito della assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione che la stessa lavoratrice venisse inserita nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio. La domanda va accolta per quanto detto sopra essendo l'obiezione del
, che i servizi prestati non possano equipararsi ad attività preruolo, non CP_1 conferente considerata la necessità di parificare detto servizio a quello svolto dai dipendenti con contratti ab origine a tempo indeterminato. Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di trattamento di fine rapporto, richiesto nelle conclusioni dell'originario ricorso ai fini della parificazione del trattamento economico riservato ai dipendenti, non essendo ancora maturato il relativo diritto, poiché, a seguito dell'immissione in ruolo con rapporto a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione), avvenuta il 1° settembre 2018, il rapporto di lavoro con il non può considerarsi cessato (difatti, in coerenza a tale premessa CP_3
l'appellante ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, attraverso la prestazione di attività lavorativa con plurimi contratti di lavoro a termine, pretesa rispetto alla quale la domanda di un tfr per i contrati a termine si pone in contraddizione).
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato il diniego del diritto al risarcimento del danno per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Ha affermato che, una volta riconosciuto il carattere subordinato della prestazione, nulla osterebbe a che venisse attribuito il risarcimento del danno, infatti la ricorrente non sarebbe stata stabilizzata con un piano straordinario di assunzioni, come per i docenti stabilizzati con la l. 107/15, ma l'Amministrazione avrebbe provveduto ogni anno, dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, attraverso un meccanismo contrattuale che, teoricamente, avrebbe dovuto favorire il transito dei “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione e che invece, di fatto, si è tradotto, nell'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a termine reiterati, con conseguente stato di “precariato continuo”.
Il d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 avrebbe consentito l'avvio delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico e la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) avrebbe disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. L'art. 1 del bando avrebbe precisato che < comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal primo settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.>> . Nel caso in esame, dunque, la ricorrente sarebbe stata assunta, dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario. Il richiamo compiuto dal Tribunale alla sentenza n. 3472/2020 della Corte di Cassazione non sarebbe stato conferente rispetto al caso di specie, non potendo la previsione con la quale era stato disposto l'avvio di una procedura selettiva costituire una norma equivalente ad una misura energicamente dissuasiva all'abusivo utilizzo di rapporti a termine che legittimasse la totale esclusione del diritto al risarcimento del danno ex art. 36 T.u.p.i.. Avuto riguardo alla durata del rapporto e alle considerevoli dimensioni aziendali, l'indennità in questione avrebbe dovuto determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa protrattosi per oltre quindici anni.
Anche tale motivo è fondato. Va premesso che l'assunzione con contratti a termine in alcuni casi protratti dall'inizio dell'anno solare fino alla sua conclusione, e tal altra dall'inizio dell'anno scolastico, primo settembre al 31 agosto, reiterata di anno in anno, per lungo tempo nella medesimo istituto scolastico, è indicativa della funzionalizzazione dell'assunzione dell'appellante per la copertura di posti vacanti . Si profila pertanto la chiara violazione dei limiti del corretto utilizzo del contratto a termine essendo stato superato anche il limite temporale dei 36 mesi. Va, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, escluso che l'assunzione avvenuta nel 2018 abbia eliso il danno scaturente da tale abuso. L'assunzione dell'appellante è avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619. La previsione è relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Nello specifico il comma 619 sopra citato prevede :
< Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 febbraio Controparte_1
2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. >>.
Come si vede, la procedura selettiva in questione non si propone di superare una condizione di precariato ma è esplicitamente funzionale ad <assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>. Il tenore della previsione, che denuncia univocamente le ragioni che determinano il legislatore a tali assunzioni, risulta determinante per la decisione del punto devoluto con l'appello, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte. La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del 2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi. In generale si è richiesto (Sez. L, Ordinanza n. 7720 del 2023) che soccorrano requisiti soggettivi ed oggettivi e che perciò l'immissione avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già 'ex ante' una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Si è anche affermato che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice 'chance' di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria;
nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale >> Si è pure detto ( Ordinanza n. 4970 del 2023) che non è sufficiente l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma che occorrendo che sia stata da essa determinata, <costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.>>. Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>> Infatti (Cass. 4382/2023) << il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata», si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);>> Come si vede, l'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205 /2017 art.1, comma 619, non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non
è stata predisposta come conseguenza dello stesso. L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (<Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione. Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20 comma 1 del dlgs n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni ( operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti <uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>> Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016). Considerata la durata dei contratti (che coprono 16 anni di servizio con 18 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5 + 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario.
. La circostanza che sulla decisione di parte della domanda, ed in specie in correlazione alle differenze retributive sia stato determinante l'adesione ad un orientamento relativamente alla decorrenza della prescrizione contrario a quello assunto dalla Suprema Corte nel 2021 ed in relazione al quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la decisione, costituisce ragione sufficiente per compensare di un terzo le spese di entrambi i gradi, che per il resto seguono la soccombenza che è propria del
. CP_1
Le spese sono liquidate, nell'intero, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, rientrante nello scaglione valore indeterminabile ai valori minimi attesa la serialità dei ricorsi). Della frazione di spese al cui pagamento è condannato il va disposta CP_1 distrazione in favore dei difensori dell'appellata che ne hanno fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale Gl di Reggio Calabria n. 854/2023, pubblicata in data 27 aprile 2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decide:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata (che resta ferma per i capi non oggetto di impugnativa su cui c'è stata rinuncia come da motivazione),
a)dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorso fra le parti ed il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate per il periodo dal 09/10/2014 al 31/08/2018 in relazione al trattamento retributivo ATA B1, alla cui corresponsione condanna il appellato, oltre alla maggior somma fra CP_1 interessi e rivalutazione;
b)condanna il appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante CP_1 con calcolo dei 17 anni di lavoro ( considerati i periodi effettivi lavorati ) ed inclusione nella terza fascia dall'assunzione a tempo indeterminato;
c)Condanna il al risarcimento del danno per abuso dei contratti a CP_1 termine che liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione ( ATA B1 nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
2) Dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 4.628,00 oltre Iva, cpa e spese generali,
e, per il secondo grado, in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ponendo i residui due terzi a carico dell'appellato e distraendoli in favore degli Avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino. Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio del 5/12/2025. Il Consigliere rel .est. Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: Dott. ssa Marialuisa Crucitti ____________Presidente Dott. Eugenio Scopelliti ______________Consigliere Dott.ssa Ginevra Chinè ______________Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 456/2023 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Logiudice e Luigi Parte_1
Serino, p.e.c. e Email_1 Email_2
– Appellante -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria PEC
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- Appellato -
CONCLUSIONI Come da scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, esponeva Parte_1 di avere sottoscritto con il una Controparte_1 serie reiterata ed ininterrotta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa protrattisi senza soluzione di continuità contratti dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 ed, in particolare dal 01/07/2001 al 31/08/2011 presso l'ITC “Ferraris” di Reggio Calabria e dal 01/09/2011 al 31/08/2018 presso il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabriae e che provenendo dal bacino LSU, come altri che versavano in analoga situazione, era stata formalmente inquadrata come collaboratore, ma, nella sostanza, aveva svolto mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'Amministrazione scolastica erano rimasti vacanti e disponibili.
Sosteneva che, nonostante sotto il profilo formale il rapporto fosse stato configurato come di collaborazione coordinata e continuativa, nei fatti aveva svolto le medesime mansioni di un lavoratore subordinato e precisamente dell'assistente amministrativo del personale ATA, osservando i medesimi orari di servizio del restante personale con tale qualifica ( generalmente dalle 08:30 alle 13:30, con rientri pomeridiani), attenendosi ai piani di lavoro, predisposti dal DSGA e dal dirigente scolastico per il personale ATA, che il corrispettivo era determinato in un compenso annuo, generalmente pari a Lire 30.000.000 (euro 15.493,71), comprensivo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali, da versare alla gestione separata dell' corrisposto CP_2 con periodicità mensile (dal primo gennaio 2013 il compenso annuo netto era diminuito progressivamente in ragione dell'aumento dell'aliquota contributiva fissata inizialmente al 13% fino ad arrivare al 34,23%), che era sottoposta alla verifica dell'orario di ingresso e dell'orario di uscita dall'istituto scolastico ed era tenuta a chiedere i giorni di ferie e i giorni di permesso per assentarsi dal lavoro (subordinati ad autorizzazione) .
La precisava che era stata inclusa nel piano ferie dei dipendenti ATA, che Pt_1 doveva comunicare i periodi di malattia, ricevendo anche visite domiciliari di controllo al pari dei pubblici dipendenti.
Specificava, infine, che le mansioni ( illustrate analiticamente nel ricorso) non le consentivano alcun margine di autonomia diverso da quello proprio dei lavoratori subordinati incardinati nella struttura.
Sulla base di tali premesse argomentative e precisato di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica primo settembre 2018 a seguito del concorso pubblico indetto con la legge finanziaria del 2017, chiedeva, in ragione della dedotta violazione delle norme disciplinanti le collaborazioni coordinate e continuative e del reale atteggiarsi del rapporto quale subordinato dalla stipula del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa (1 luglio 2001) e fino alla data del 31/8/2018
(data in cui cessavano gli effetti dell'ultimo contratto di co.co.co.), previo accertamento della natura subordinata del rapporto: a)il riconoscimento delle differenze retributive medio tempore maturate decorrenti dall'inizio del rapporto di lavoro 27.07.2001 al 31.08.2018 con rapporti sostanzialmente di natura di tipo subordinato e quindi l'inserimento nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio, come disposto dal CCNL Comparto Scuola. e fino alla scadenza dell'ultimo contratto di co.co.co. (31/8/18) oltre interessi e rivalutazione, b) il riconoscimento del diritto alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, con condanna di controparte a corrispondere tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) la condanna del ad inserirla nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15- CP_3
20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
d) la condanna del al versamento, presso i competenti organi, di tutti i CP_3 contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierna ricorrente;
e) la declaratoria dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge con condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
f) la determinazione, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
g) l'adozione di ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente. Nella resistenza del con la sentenza impugnata la domanda era integralmente CP_3 disattesa.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la lavoratrice e la causa, instaurato il contraddittorio con il che ha avversato le difese della Controparte_1 controparte, è stata decisa con le forme di cui all'art.127 ter cpc
Nello specifico, sostituita l'udienza del 4/12/2025 con le note scritte depositate dalle parte entro lo stesso termine, perentorio, alla scadenza, il processo è stato nella camera di Consiglio del 5/12/2025, successivamente resa pubblica con dispositivo corredato da motivazione.
Venendo all'esame della decisione di primo grado e dei motivi di impugnazione, va osservato che il Tribunale, dopo avere accolto l'eccezione di prescrizione per il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso ha negato, sulla base della documentazione, l'esistenza di adeguati riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, come pure dell'esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, ed ha concluso che non fosse dimostrata la radicale difformità dal modello contrattuale prescelto, rigettando la domanda di differenze retributive come pure quella degli scatti di anzianità.
Sulla domanda di condanna al versamento dei contributi il Tribunale ha affermato che la richiesta, prima ancora che infondata per assenza della subordinazione, era inammissibile per assenza di chiamata in giudizio dell' solo soggetto che avrebbe CP_2 potuto esigere il versamento. Avverso la sentenza propone appello la per i motivi che saranno illustrati ed Pt_1 esaminati in successione, per comodità di esposizione.
Con le memorie del 12/11/2025 l'appellante prendendo atto degli arresti delle Sezioni Unite sulla prescrizione ha rinunciato al primo motivo di appello chiedendo le differenze retributive decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dunque dal 09/10/2014 al 31/08/2018 . Con il secondo motivo si è sostenuto che Tribunale avrebbe erroneamente valutato il rapporto, ritenendo insussistente la prova della subordinazione, senza tuttavia esaminare l'esistenza tutti gli indici sintomatici della subordinazione sostenuti dalle prove costituite e delle prove per testi (non ammesse perché ritenute non rilevanti) e svalutando il concreto atteggiarsi dello stesso e per non avere ritenuto provati dei fatti che non erano neanche stati contestati dall'amministrazione .
I rapporti in esame ( come da Nota del prot. n. 77 del 6.2.2003) avrebbero dovuto CP_3 essere definiti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre 2002 senza che potesse essere consentita l'apposizione di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né le formalità riguardanti la rilevazione della presenza oraria degli ex L.S.U., né doveva essere richiesto il recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico. Ciò nonostante, i co.co.co. ex lsu erano stati solo formalmente inquadrati come collaboratori per svolgere sostanzialmente mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'Amministrazione scolastica erano rimasti vacanti e disponibili con vincoli di orario e presenza.
La giustizia amministrativa, con numerose sentenze, avrebbe sempre dichiarato illegittimi gli accantonamenti dei posti vacanti e disponibili in organico agli ex lsu rilevando che “il quadro normativo non consente di ritenere legittima l'applicazione operata dall'Amministrazione delle norme che sostengono la terziarizzazione in quanto intesa dal legislatore come “esternalizzazione” di servizi della P.A., ossia come riduzione dell'organico ed affidamento di servizi (prima coperti con personale dipendente) a soggetti esterni che operano nel campo dei servizi, attraverso rapporti di Co.co.co. o L.S.U.. Nessuna norma di legge avrebbe previsto la riduzione degli organici a scapito del personale già in servizio per fare luogo al personale da stabilizzare (C.S.N. e Co.co.co.), anche perché la “ratio” di fondo perseguita dal legislatore sarebbe quella risultante dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 468/1997: ossia fare fronte con progetti di L.S.U. a
“esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione”,ossia esigenze non fronteggiabili col personale già in servizio, sia dipendente che a contratto. L'amministrazione si sarebbe avvalsa dei lavoratori ex l.s.u. inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per sopperire alle ordinarie carenze di organico, realizzando piuttosto una “immedesimazione organica” dei collaboratori coordinati e continuativi nei ruoli del personale ATA. In tali casi la Cassazione avrebbe ritenuto applicabile la tutela di cui all'articolo 2126 cod. civ., con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale, tutela che troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione si avvale di prestazioni lavorative mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed inserendo il lavoratore nella struttura organizzativa dell'amministrazione.
In ragione della disciplina vigente la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, ma tale ipotesi esulerebbe dal caso concreto.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sarebbero stati presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione. Il Tribunale ha negato la prova della subordinazione sostenendo che la ricorrente non aveva mai ricevuto contestazioni disciplinari, e che non risultava mai frapposto un diniego ad una richiesta di ferie o di permesso.
Così facendo, tuttavia, ha ignorato tutti gli indici sintomatici della subordinazione offerti in giudizio mai stati contestati dall'amministrazione (il rispetto dell'orario di lavoro indicato dal datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione stabilita in locali e con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, l'obbligo di richiedere permessi in caso si abbia necessità di assentarsi o non si possa rispettare gli orari previsti, la necessità di comunicare assenze e malattie, la possibilità di effettuare le ferie nei periodi indicati dal datore di lavoro ecc.).
Sarebbe stato del resto evidente che la ricorrente non potesse assentarsi autonomamente dal luogo di lavoro giacché era tenuta a presentare le richieste di ferie e permessi all'amministrazione. La stessa inoltre sarebbe stata tenuta a sottostare, al pari degli altri dipendenti, all'osservanza dell'orario di ingresso e di uscita. Non si sarebbe potuto spiegare, altrimenti, perché l'amministrazione avesse richiesto per tutto il periodo in contestazione, sia la registrazione all'ingresso che all'uscita sia la giustificazione delle assenze e delle malattie. Inoltre, il fatto che la ricorrente ricevesse disposizioni di servizio e fosse sottoposta ai piani di lavoro del personale Ata avrebbe connotato una commistione tra lavoratori cococo e lavoratori di tipo subordinato tale da far ritenere che non vi fosse differenza tra le due forme di prestazione lavorativa. La controparte non avrebbe contestato la descrizione dell'attività, ma solo la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e la fondatezza delle domande formulate al Tribunale adito, fornendo soltanto una diversa interpretazione giuridica dei fatti posti alla base della domanda giudiziale. Proprio per la circostanza che il lavoratore non poteva determinare tempi e modi della propria attività lavorativa si sarebbe trattato di una attività subordinata. La connotazione del rapporto si sarebbe potuta desumere per l'inserimento stabile nell'organizzazione del datore, dovuta al fatto che per un decennio ed oltre la ricorrente aveva ricoperto un ruolo ben definito all'interno dell'organigramma dell'Istituto scolastico alla segreteria amministrativa.
Quanto all'utilizzo di locali, mezzi e strutture forniti dal datore di lavoro, sarebbe stata dimostrata e non contestata l'assegnazione, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, presso la segreteria amministrativa, dove la ricorrente svolgeva la prestazione, nonché, nell'assegnazione, per il medesimo periodo, del badge per l'ingresso nell'istituto scolastico.
L'assenza di rischio imprenditoriale sarebbe stato dimostrato e non contestato, giacché la ricorrente non avrebbe mai usufruito di mezzi propri, non essendo nemmeno parametrato il compenso al raggiungimento di alcun obiettivo. In merito alla continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione delle energie lavorative, sarebbe stato rilevato come, nell'ultimo decennio ed oltre, il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa in favore del in modo continuativo, ciò emergendo peraltro dalla reiterazione CP_3 ininterrotta degli incarichi.
La retribuzione predeterminata a cadenza fissa sarebbe stata dimostrata con il cedolino paga, essendo evidente la mancanza di qualsiasi parametrazione della retribuzione al raggiungimento dei risultati. Anche l'esclusività della prestazione sarebbe stata dimostrata e non contestata. Quanto all'infungibilità soggettiva della prestazione, sarebbe stata rilevata l'assenza, nell'organigramma dell'amministrazione, di altra professionalità che potesse svolgere adeguatamente le mansioni conferite al ricorrente.
Per la subordinazione gerarchica, sarebbe stata dimostrata e non contestata la soggezione del ricorrente al potere gerarchico del datore di lavoro, che avrebbe assegnato alla ricorrente precise mansioni attraverso ordini di servizio, esercitando il suo controllo attraverso la rilevazione delle presenze/assenze. Infine, sarebbe stato dimostrato e non contestato che la ricorrente era tenuta a svolgere le sue prestazioni rispettando i medesimi orari di servizio dei lavoratori dipendenti ed era tenuta a comunicare i giorni di riposo e di malattia, ed alla verifica della stessa poteva essere sottoposto a visita fiscale. Sarebbe, pertanto, emersa chiaramente la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro che periodicamente assegnava allo stesso le diverse mansioni da compiere e poteva muovere nei suoi confronti contestazioni di addebito. Inoltre, la ricorrente non avrebbe mai seguito specifici progetti in relazione a tali settori di attività, bensì sarebbe stata inserita nell'ordinamento scolastico con il preciso scopo di svolgere tali mansioni tipiche dell'assistente amministrativo. Anche l'ARAN sin dal 2003 avrebbe evidenziato che in molteplici casi l'utilizzo dei co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni aveva mascherato dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, sarebbe stata dirimente la mancanza nei contratti di co.co.co. di uno specifico progetto, essendo anche carente la “specificità” e l' “eccezionalità” degli incarichi richiesta dalle circolari ( circolare n. 4 del Dip. Funzione Pubblica del 15.07.2004 su “Co.co.co. nelle amministrazioni: presupposti e limiti alla stipula dei contratti” ) per avvalersi di tale strumento, mentre i contenuti coincidevano con la funzione istituzionale della scuola e si sostanziavano nella sua normale attività, soddisfacendo un'esigenza ordinaria e continuativa dell'istituto scolastico per lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo.
L'appellante ha richiamato le valutazioni fatte dalla CGUE nei casi ed , Per_1 Per_2 in cui si è imposto al Giudice nazionale, nell'applicare la normativa UE diretta contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, di prediligere, al di là della mera qualificazione formale di un rapporto di lavoro, il dato delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa, ogni qual volta la qualifica formale sia solamente fittizia, nascondendo un reale rapporto di lavoro subordinato, che può conferire diritti in base alle direttive UE. Ha richiamato l'accordo quadro ne contratti a termine e gli approdi della giurisprudenza comunitaria. Ha pertanto insistito per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.), con il diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo. Il motivo è fondato.
Va rilevato che l'appellante, ex LSU, ha prestato servizio, dal primo luglio 2001 sino al 31 agosto 2018 presso due TU CO , in CP_1 Controparte_4 forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (1/07/2001 al 31/12/2001, dal 01/01/2002 al 31/12/2002 02/01/2003, dal 01/01/2003 al 31/12/2003, dal 01/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/01/2005 al 31/12/2005, al 01/01/2006 al 31/12/2006, dal 01/01/2007 al 31/12/2007 , dal 01/01/2008 al 31/12/2008, dal 01/01/2009 al 31/12/2009, dal 01/01/2010 al 31/12/2010, dal 01/01/2011 al 31/08/2011, dal 01/09/2011 al 31/08/2012, al 01/09/2012 al
31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014, dal 01/09/2014 al 31/08/2015, dal 01/09/2015 al 31/08/2016, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, dal 01/09/2017 al 31/08/2018), svolgendo mansioni di "assistente amministrativo", profilo B1. Tali contratti erano stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone:"Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista". In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici CO Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico ( del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività della malattia essendo non solo prescritta la richiesta di ferie e malattia con gli stessi moduli in uso ai dipendenti, ma essendo stata disposta anche la cd “visita di controllo”, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.
Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. E del resto le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non sono stante contestate dal che, viceversa, ha CP_1 solo contestato la qualificazione giuridica ritenendo vincolante l'aspetto formale. Viceversa, la giurisprudenza ha da tempo affermato che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n.
28459/2018). Se ne ricava che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato la domanda è fondata. L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa non esclude la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del reale assetto degli interessi. Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).
Come si è detto, la ricostruzione proposta dalla lavoratrice era confermata da molteplici elementi quali la circostanza che sul registro presenze la stessa dovesse firmare giorno per giorno, come i dipendenti, indicando gli orari di entrata e di uscita (con il connesso calcolo delle ore di presenza e delle eventuali differenze ai fini del recupero), le richieste inoltrate al Dirigente Scolastico per potere usufruire di ferie, di permessi per malattia, le richieste indirizzate al Dirigente di potere recuperare assenze con il lavoro svolto il sabato ( che si affermava corrispondente al giorno libero), il referto medico della visita fiscale disposta dal datore di lavoro in tre occasioni, gli ordini di servizio in cui la stessa era destinataria di specifiche incombenze e s ricavava fosse perfettamente inserita nell'organizzazione del lavoro proprio per le specifiche competenze affidate ed essendo chiamata a partecipare alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato da cedolini paga ( in cui si faceva riferimento alla voce e “stipendio” in cui l'importo lordo era soggetto a ritenute IPFEF). Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante fosse pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa. A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico. Se ne ricava che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata. Né può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che poiché in concreto la ricorrente non era stata oggetto di richiami o sanzioni disciplinari ( <la parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza
o ad una mancata osservanza di orari, .Nessun atto di lesione della sua autonomia è portato in giudizio>>….<<… non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro , quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego>>) non fosse stato dimostrata la natura subordinata del rapporto, essendo le circostanze rappresentate dal primo giudice, espressione del momento patologico del rapporto subordinato che è solo eventuale e può non attualizzarsi laddove la condotta del lavoratore sia conforme alle prescrizioni datoriali. Quanto alle conseguenze dell'accertamento richiesto circa la natura subordinata del rapporto va richiamata l'ampia giurisprudenza di legittimità che legittima in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art.2126 cc ( ex multis: Cass. 4360/2023) con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale.
E tuttavia, nel caso di specie resta ferma, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, la declaratoria d'inammissibilità della domanda di condanna al versamento dei contributi compiuta dal Tribunale per difetto di contraddittorio con l' che è CP_2 passata in giudicato.
Va dunque riconosciuto il solo trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte cui l'appellante avrebbe avuto diritto quale assistente amministrativo a tempo indeterminato, per i singoli periodi lavorati, attesa la domanda di condanna generica formulata al riguardo sin dal ricorso originario, da riconoscersi oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo. Con l'ulteriore motivo, si deduce che l'accertamento della natura subordinata del rapporto avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda tesa all'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con successivi rapporti a termine e quindi di accertare l'insussistenza di ragioni oggettive giustificative della disparità di trattamento denunziata tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Sarebbe stata riscontrabile la violazione dell'art.4 dell'accordo quadro e del principio di non discriminazione. Pertanto, avrebbe dovuto essere riformata la sentenza anche nella parte in cui negava il riconoscimento della progressione economica e stipendiale. Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di percepire incrementi retributivi e l'inserimento nella 3° fascia stipendiale, connessi entrambi all'anzianità di servizio, Il ha sostenuto che le domande sarebbero infondate, poiché il CP_1 servizio prestato non sarebbe valutabile come servizio pre-ruolo, in quanto prestato in qualità di lavoratore autonomo, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le scuole statali della provincia di Reggio Calabria.
Anche tale motivo di appello è fondato. L'appellante ha diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015). Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento una volta che si affermi che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Vale anche in tal caso la considerazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. Nell'attuale controversia è stata richiesta a seguito della assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione che la stessa lavoratrice venisse inserita nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio. La domanda va accolta per quanto detto sopra essendo l'obiezione del
, che i servizi prestati non possano equipararsi ad attività preruolo, non CP_1 conferente considerata la necessità di parificare detto servizio a quello svolto dai dipendenti con contratti ab origine a tempo indeterminato. Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di trattamento di fine rapporto, richiesto nelle conclusioni dell'originario ricorso ai fini della parificazione del trattamento economico riservato ai dipendenti, non essendo ancora maturato il relativo diritto, poiché, a seguito dell'immissione in ruolo con rapporto a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione), avvenuta il 1° settembre 2018, il rapporto di lavoro con il non può considerarsi cessato (difatti, in coerenza a tale premessa CP_3
l'appellante ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, attraverso la prestazione di attività lavorativa con plurimi contratti di lavoro a termine, pretesa rispetto alla quale la domanda di un tfr per i contrati a termine si pone in contraddizione).
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato il diniego del diritto al risarcimento del danno per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Ha affermato che, una volta riconosciuto il carattere subordinato della prestazione, nulla osterebbe a che venisse attribuito il risarcimento del danno, infatti la ricorrente non sarebbe stata stabilizzata con un piano straordinario di assunzioni, come per i docenti stabilizzati con la l. 107/15, ma l'Amministrazione avrebbe provveduto ogni anno, dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, attraverso un meccanismo contrattuale che, teoricamente, avrebbe dovuto favorire il transito dei “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione e che invece, di fatto, si è tradotto, nell'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a termine reiterati, con conseguente stato di “precariato continuo”.
Il d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 avrebbe consentito l'avvio delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico e la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) avrebbe disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. L'art. 1 del bando avrebbe precisato che < comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal primo settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.>> . Nel caso in esame, dunque, la ricorrente sarebbe stata assunta, dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario. Il richiamo compiuto dal Tribunale alla sentenza n. 3472/2020 della Corte di Cassazione non sarebbe stato conferente rispetto al caso di specie, non potendo la previsione con la quale era stato disposto l'avvio di una procedura selettiva costituire una norma equivalente ad una misura energicamente dissuasiva all'abusivo utilizzo di rapporti a termine che legittimasse la totale esclusione del diritto al risarcimento del danno ex art. 36 T.u.p.i.. Avuto riguardo alla durata del rapporto e alle considerevoli dimensioni aziendali, l'indennità in questione avrebbe dovuto determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa protrattosi per oltre quindici anni.
Anche tale motivo è fondato. Va premesso che l'assunzione con contratti a termine in alcuni casi protratti dall'inizio dell'anno solare fino alla sua conclusione, e tal altra dall'inizio dell'anno scolastico, primo settembre al 31 agosto, reiterata di anno in anno, per lungo tempo nella medesimo istituto scolastico, è indicativa della funzionalizzazione dell'assunzione dell'appellante per la copertura di posti vacanti . Si profila pertanto la chiara violazione dei limiti del corretto utilizzo del contratto a termine essendo stato superato anche il limite temporale dei 36 mesi. Va, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, escluso che l'assunzione avvenuta nel 2018 abbia eliso il danno scaturente da tale abuso. L'assunzione dell'appellante è avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619. La previsione è relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Nello specifico il comma 619 sopra citato prevede :
< Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 febbraio Controparte_1
2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. >>.
Come si vede, la procedura selettiva in questione non si propone di superare una condizione di precariato ma è esplicitamente funzionale ad <assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>. Il tenore della previsione, che denuncia univocamente le ragioni che determinano il legislatore a tali assunzioni, risulta determinante per la decisione del punto devoluto con l'appello, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte. La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del 2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi. In generale si è richiesto (Sez. L, Ordinanza n. 7720 del 2023) che soccorrano requisiti soggettivi ed oggettivi e che perciò l'immissione avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già 'ex ante' una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Si è anche affermato che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice 'chance' di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria;
nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale >> Si è pure detto ( Ordinanza n. 4970 del 2023) che non è sufficiente l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma che occorrendo che sia stata da essa determinata, <costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.>>. Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>> Infatti (Cass. 4382/2023) << il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata», si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);>> Come si vede, l'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205 /2017 art.1, comma 619, non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non
è stata predisposta come conseguenza dello stesso. L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (<Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione. Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20 comma 1 del dlgs n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni ( operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti <uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>> Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016). Considerata la durata dei contratti (che coprono 16 anni di servizio con 18 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5 + 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario.
. La circostanza che sulla decisione di parte della domanda, ed in specie in correlazione alle differenze retributive sia stato determinante l'adesione ad un orientamento relativamente alla decorrenza della prescrizione contrario a quello assunto dalla Suprema Corte nel 2021 ed in relazione al quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la decisione, costituisce ragione sufficiente per compensare di un terzo le spese di entrambi i gradi, che per il resto seguono la soccombenza che è propria del
. CP_1
Le spese sono liquidate, nell'intero, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, rientrante nello scaglione valore indeterminabile ai valori minimi attesa la serialità dei ricorsi). Della frazione di spese al cui pagamento è condannato il va disposta CP_1 distrazione in favore dei difensori dell'appellata che ne hanno fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale Gl di Reggio Calabria n. 854/2023, pubblicata in data 27 aprile 2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decide:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata (che resta ferma per i capi non oggetto di impugnativa su cui c'è stata rinuncia come da motivazione),
a)dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorso fra le parti ed il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate per il periodo dal 09/10/2014 al 31/08/2018 in relazione al trattamento retributivo ATA B1, alla cui corresponsione condanna il appellato, oltre alla maggior somma fra CP_1 interessi e rivalutazione;
b)condanna il appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante CP_1 con calcolo dei 17 anni di lavoro ( considerati i periodi effettivi lavorati ) ed inclusione nella terza fascia dall'assunzione a tempo indeterminato;
c)Condanna il al risarcimento del danno per abuso dei contratti a CP_1 termine che liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione ( ATA B1 nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
2) Dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 4.628,00 oltre Iva, cpa e spese generali,
e, per il secondo grado, in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ponendo i residui due terzi a carico dell'appellato e distraendoli in favore degli Avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino. Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio del 5/12/2025. Il Consigliere rel .est. Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti