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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6597/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Sabrina Bosi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 19 novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6597/2023 promossa da:
assistita dall'avv. Monica Parte_1
De Virgilis RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura di Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “nel merito: in accoglimento del ricorso proposto, annullare il decreto adottato dalla Questura di Modena in data 30.06.2022 ed accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 1 e 1.1 del D.lgs. n. 286/98 come novellato dal D.L. n. 130/2020 convertito in Legge 137/2020 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente Parte_1
, nata a [...] – Colombia il 01.08.1996, al
[...] riconoscimento della “protezione speciale”, ordinando alla Questura
Pagina 1 competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Modena. Vinte le spese.”.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 10/5/2023, la ricorrente, , nata in [...] il Parte_1
1°/8/1996, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena del
30/6/2022, notificatole in data 4/5/2023, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, presentata in data 19/5/2022.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare, la sospensione ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. n. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, in accoglimento del ricorso, di annullare il decreto adottato dalla di CP_2
Modena e di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, co. 1
e 1.1, T.U.I. e, per l'effetto, di riconoscere la protezione speciale, ordinando al Questore competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2. Con decreto dell'11/5/2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando come il rimpatrio della stessa ne avrebbe pregiudicato il diritto al rispetto della vita privata, così come ricostruita sul territorio nazionale.
3. Il , in data 2/10/2023, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza.
4.Il difensore della ricorrente ha depositato in atti documentazione a riprova dell'integrazione socio-lavorativa della propria assistita. In particolare: contratti di lavoro, buste paga, estratto previdenziale INPS, contratto di locazione, attestato di frequenza di un corso di formazione generale per lavoratori, attestato di partecipazione ad un corso di lingua e cultura
Pagina 2 italiana, attestato di frequenza della lezione informativa manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro presso la Croce Rossa Italiana, una serie di lettere da parte dell'insegnante di italiano, dell'Università di Modena e
Reggio Emilia e da diverse associazioni di promozione sociale.
5. All'esito, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per ulteriore eventuale produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale di discussione del 19/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
7.La storia della ricorrente è un po' particolare. Si tratta, infatti, di una giovane colombiana che nel 2014 era andata a studiare in Ucraina e che, al momento dell'invasione russa, frequentava l'università a Kiev, facoltà di medicina, con il fidanzato, , conosciuto sul Persona_1 posto. Entrambi sono fuggiti dal teatro di guerra e hanno trovato rifugio, insieme ad altri giovani, in Italia, accolti dalla Parrocchia “Madonna della
Neve” di Carpi gestita Don Persona_2
Ma il perdurare dei combattimenti ha trasformato quello che, in un primo momento, doveva essere un aiuto “temporaneo” ed “emergenziale”, in un'accoglienza a lungo termine. La difesa ha evidenziato che tale stato di cose ha inevitabilmente costretto la ricorrente a ripensare ad un nuovo progetto di vita: non potendo fare ritorno in Ucraina e neppure nel suo paese di origine - dal quale manca da oltre otto anni e dal quale si era allontanata non avendo condizioni favorevoli sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto il profilo del contesto famigliare - la ha Parte_1 deciso di stabilizzare la sua presenza sul territorio nazionale. Infatti, pur essendo scappata dalla guerra come tantissimi cittadini ucraini, non ha potuto beneficiare della protezione temporanea, perché non ucraina e perché titolare di un permesso temporaneo per studio rilasciato appunto
Pagina 3 dall'autorità ucraina, e per questo motivo, ha inoltrato al Questore di
Modena la richiesta di protezione speciale, formalizzata in data 19/05/2022.
8.Il diniego del titolo di soggiorno richiesto dalla ricorrente è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che le allegazioni della ricorrente non attesterebbero un radicamento sul territorio nazionale di tipo famigliare e/o sociale, data l'assenza di attività lavorativa, di una relazione stabile o familiare.
Il Ministero dell'Interno, costituendosi nel presente giudizio, ha evidenziato, in particolare, che la ricorrente non ha alcun legame familiare sul territorio italiano, che invece conserva nel suo Paese di origine, e, pertanto, nonostante la disponibilità del Comune di Carpi e dell'Università di Modena
e Reggio Emilia di inserirla in un percorso integrativo, non si configurerebbe alcuna indebita interferenza nella vita privata della giovane in caso di suo allontanamento.
Ha ribadito, inoltre, come alla ricorrente, in assenza di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciato dalle autorità ucraine, non possa essere riconosciuto un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di emergenza Ucraina. La stessa ha, infatti, sempre vissuto in Colombia e solo per un breve periodo – per motivi di studio – in Ucraina e, in caso di rientro nel Paese di provenienza, non vi sarebbero motivi per ritenere che l'istante possa essere vittima di tortura e trattamenti inumani o degradanti.
Infine, in merito alla protezione speciale, il Ministero ha affermato che la ratio sottesa al rilascio del permesso di soggiorno non è quella di sanare ingressi illegali in Italia, ma di tutelare forme di vita privata e familiare già consolidate sul territorio nazionale;
dunque, dato che la ricorrente non studierebbe e neppure lavorerebbe, non essendo in condizione di instaurare validi rapporti di lavoro (non essendo giunta in Italia con un visto per motivi di lavoro), non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione.
9.Il Tribunale ritiene, al contrario, che le allegazioni della ricorrente, supportate dai documenti prodotti, comprovino come la stessa, presente sul
Pagina 4 territorio italiano da circa tre anni, si sia inserita nel tessuto sociale e lavorativo della provincia, in cui vive e dove stabilmente risiede e convive con il proprio compagno, organizzando un sistema di vita e di relazioni rese possibili da una sempre più intensa attività lavorativa, che l'ha resa progressivamente indipendente e libera di autodeterminarsi.
Invero, la stessa ha frequentato un corso di formazione generale per lavoratori in materia di HACCP, come attestato dalle certificazione rilasciata il 6/2/2023 da Tack&Tmi Italy S.r.l. e, a partire dal 13/7/2022, ha iniziato a svolgere numerosi lavori con diversi contratti di breve durata.
In particolare, dall'estratto conto previdenziale e dai vari contratti depositati emerge la seguente situazione: dal 13/7/2022 al 9/9/2022, la ricorrente ha prestato in modalità part-time attività lavorativa per la “Parrocchia Madonna della Neve”, con la mansione di mediatrice culturale, ottenendo un compenso complessivo pari a € 797; dal 1°/8/2022 al 5/10/2022 ha lavorato con diversi contratti a tempo parziale per la “Power Service Società
Cooperativa”, con la qualifica di socio lavoratore, percependo una retribuzione complessiva di € 1.527. Successivamente, nel mese di ottobre, ha lavorato in qualità di operaia per “S.p.A. ADHR Group – Agenzia per il lavoro” e ottenuto un compenso totale di € 981; dall'8/11/2022 al
31/12/2022 ha svolto attività lavorativa per la società “G.S. Rubiera S.r.l.”
e percepito complessivamente € 774. A partire dal 19/3/2023, invece, la ricorrente ha iniziato a lavorare, con un contratto a tempo indeterminato, come collaboratrice familiare, presso la SI.ra e, in Persona_3 virtù di tale rapporto, ha ottenuto una retribuzione totale di € 13.674; inoltre, dal 9/12/2023, risulta che la ricorrente abbia lavorato, fino al
31/8/2024, per la società “Napo's S.r.l.”, percependo un compenso pari a
€ 2.258. Dalla documentazione presente in atti, tra l'altro, risulta che la donna, a partire dal 25/9/2023, abbia iniziato a lavorare part-time anche come badante, a tempo indeterminato, per la sig.ra , con Parte_2 una paga base di € 7,78 orari per un totale di 8 ore alla settimana.
Infine, come ulteriori elementi idonei ad apprezzare il grado di integrazione raggiunto, deve evidenziarsi che la ricorrente dispone di una autonoma
Pagina 5 abitazione, come dimostrato dal subentro del 16/09/2023 nel contratto di locazione in atti, ha frequentato un corso di lingua e cultura italiana (come documentato dall'attestato di partecipazione rilasciato il 30/9/2022 da
“Erostraniero”) e un corso di manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro presso la Croce Rossa Italiana, con attestato rilasciato il 29/03/2023.
Si deve, quindi, osservare come nel periodo trascorso sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta, sia per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. È, infatti, nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs.
Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have
a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
10.Sulla base delle suddette comprovate allegazioni fattuali il quadro normativo di riferimento consente indubbiamente l'accoglimento della domanda avanzata.
Infatti, deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs
n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
Pagina 6 nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio
2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede, all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n.
286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata il 19/5/2022.
11. L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano
Pagina 7 necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus
Pagina 8 possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi
«l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di
Pagina 9 protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
12.Con riferimento quindi all'articolato sistema di vita che la ricorrente ha costruito e consolidato nel corso degli anni di permanenza sul nostro territorio, come sopra descritto, non può che concludersi che integrerebbe una grave violazione dei diritti inviolabili della persona - perché incidente direttamente sulla sua vita privata e famigliare e sulla sua stessa identità
e dignità - l'ipotesi di un subitaneo sradicamento dal territorio italiano e di un suo rientro nel territorio di origine, ormai lasciato da anni.
9.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo la ricorrente presentato istanza in data 19/5/2022, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo
Pagina 10 radicamento della ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
26/11/2024.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Sabrina Bosi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 19 novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6597/2023 promossa da:
assistita dall'avv. Monica Parte_1
De Virgilis RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura di Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “nel merito: in accoglimento del ricorso proposto, annullare il decreto adottato dalla Questura di Modena in data 30.06.2022 ed accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 1 e 1.1 del D.lgs. n. 286/98 come novellato dal D.L. n. 130/2020 convertito in Legge 137/2020 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente Parte_1
, nata a [...] – Colombia il 01.08.1996, al
[...] riconoscimento della “protezione speciale”, ordinando alla Questura
Pagina 1 competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Modena. Vinte le spese.”.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 10/5/2023, la ricorrente, , nata in [...] il Parte_1
1°/8/1996, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena del
30/6/2022, notificatole in data 4/5/2023, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, presentata in data 19/5/2022.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare, la sospensione ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. n. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, in accoglimento del ricorso, di annullare il decreto adottato dalla di CP_2
Modena e di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, co. 1
e 1.1, T.U.I. e, per l'effetto, di riconoscere la protezione speciale, ordinando al Questore competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2. Con decreto dell'11/5/2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando come il rimpatrio della stessa ne avrebbe pregiudicato il diritto al rispetto della vita privata, così come ricostruita sul territorio nazionale.
3. Il , in data 2/10/2023, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza.
4.Il difensore della ricorrente ha depositato in atti documentazione a riprova dell'integrazione socio-lavorativa della propria assistita. In particolare: contratti di lavoro, buste paga, estratto previdenziale INPS, contratto di locazione, attestato di frequenza di un corso di formazione generale per lavoratori, attestato di partecipazione ad un corso di lingua e cultura
Pagina 2 italiana, attestato di frequenza della lezione informativa manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro presso la Croce Rossa Italiana, una serie di lettere da parte dell'insegnante di italiano, dell'Università di Modena e
Reggio Emilia e da diverse associazioni di promozione sociale.
5. All'esito, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per ulteriore eventuale produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale di discussione del 19/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
7.La storia della ricorrente è un po' particolare. Si tratta, infatti, di una giovane colombiana che nel 2014 era andata a studiare in Ucraina e che, al momento dell'invasione russa, frequentava l'università a Kiev, facoltà di medicina, con il fidanzato, , conosciuto sul Persona_1 posto. Entrambi sono fuggiti dal teatro di guerra e hanno trovato rifugio, insieme ad altri giovani, in Italia, accolti dalla Parrocchia “Madonna della
Neve” di Carpi gestita Don Persona_2
Ma il perdurare dei combattimenti ha trasformato quello che, in un primo momento, doveva essere un aiuto “temporaneo” ed “emergenziale”, in un'accoglienza a lungo termine. La difesa ha evidenziato che tale stato di cose ha inevitabilmente costretto la ricorrente a ripensare ad un nuovo progetto di vita: non potendo fare ritorno in Ucraina e neppure nel suo paese di origine - dal quale manca da oltre otto anni e dal quale si era allontanata non avendo condizioni favorevoli sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto il profilo del contesto famigliare - la ha Parte_1 deciso di stabilizzare la sua presenza sul territorio nazionale. Infatti, pur essendo scappata dalla guerra come tantissimi cittadini ucraini, non ha potuto beneficiare della protezione temporanea, perché non ucraina e perché titolare di un permesso temporaneo per studio rilasciato appunto
Pagina 3 dall'autorità ucraina, e per questo motivo, ha inoltrato al Questore di
Modena la richiesta di protezione speciale, formalizzata in data 19/05/2022.
8.Il diniego del titolo di soggiorno richiesto dalla ricorrente è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che le allegazioni della ricorrente non attesterebbero un radicamento sul territorio nazionale di tipo famigliare e/o sociale, data l'assenza di attività lavorativa, di una relazione stabile o familiare.
Il Ministero dell'Interno, costituendosi nel presente giudizio, ha evidenziato, in particolare, che la ricorrente non ha alcun legame familiare sul territorio italiano, che invece conserva nel suo Paese di origine, e, pertanto, nonostante la disponibilità del Comune di Carpi e dell'Università di Modena
e Reggio Emilia di inserirla in un percorso integrativo, non si configurerebbe alcuna indebita interferenza nella vita privata della giovane in caso di suo allontanamento.
Ha ribadito, inoltre, come alla ricorrente, in assenza di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciato dalle autorità ucraine, non possa essere riconosciuto un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di emergenza Ucraina. La stessa ha, infatti, sempre vissuto in Colombia e solo per un breve periodo – per motivi di studio – in Ucraina e, in caso di rientro nel Paese di provenienza, non vi sarebbero motivi per ritenere che l'istante possa essere vittima di tortura e trattamenti inumani o degradanti.
Infine, in merito alla protezione speciale, il Ministero ha affermato che la ratio sottesa al rilascio del permesso di soggiorno non è quella di sanare ingressi illegali in Italia, ma di tutelare forme di vita privata e familiare già consolidate sul territorio nazionale;
dunque, dato che la ricorrente non studierebbe e neppure lavorerebbe, non essendo in condizione di instaurare validi rapporti di lavoro (non essendo giunta in Italia con un visto per motivi di lavoro), non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione.
9.Il Tribunale ritiene, al contrario, che le allegazioni della ricorrente, supportate dai documenti prodotti, comprovino come la stessa, presente sul
Pagina 4 territorio italiano da circa tre anni, si sia inserita nel tessuto sociale e lavorativo della provincia, in cui vive e dove stabilmente risiede e convive con il proprio compagno, organizzando un sistema di vita e di relazioni rese possibili da una sempre più intensa attività lavorativa, che l'ha resa progressivamente indipendente e libera di autodeterminarsi.
Invero, la stessa ha frequentato un corso di formazione generale per lavoratori in materia di HACCP, come attestato dalle certificazione rilasciata il 6/2/2023 da Tack&Tmi Italy S.r.l. e, a partire dal 13/7/2022, ha iniziato a svolgere numerosi lavori con diversi contratti di breve durata.
In particolare, dall'estratto conto previdenziale e dai vari contratti depositati emerge la seguente situazione: dal 13/7/2022 al 9/9/2022, la ricorrente ha prestato in modalità part-time attività lavorativa per la “Parrocchia Madonna della Neve”, con la mansione di mediatrice culturale, ottenendo un compenso complessivo pari a € 797; dal 1°/8/2022 al 5/10/2022 ha lavorato con diversi contratti a tempo parziale per la “Power Service Società
Cooperativa”, con la qualifica di socio lavoratore, percependo una retribuzione complessiva di € 1.527. Successivamente, nel mese di ottobre, ha lavorato in qualità di operaia per “S.p.A. ADHR Group – Agenzia per il lavoro” e ottenuto un compenso totale di € 981; dall'8/11/2022 al
31/12/2022 ha svolto attività lavorativa per la società “G.S. Rubiera S.r.l.”
e percepito complessivamente € 774. A partire dal 19/3/2023, invece, la ricorrente ha iniziato a lavorare, con un contratto a tempo indeterminato, come collaboratrice familiare, presso la SI.ra e, in Persona_3 virtù di tale rapporto, ha ottenuto una retribuzione totale di € 13.674; inoltre, dal 9/12/2023, risulta che la ricorrente abbia lavorato, fino al
31/8/2024, per la società “Napo's S.r.l.”, percependo un compenso pari a
€ 2.258. Dalla documentazione presente in atti, tra l'altro, risulta che la donna, a partire dal 25/9/2023, abbia iniziato a lavorare part-time anche come badante, a tempo indeterminato, per la sig.ra , con Parte_2 una paga base di € 7,78 orari per un totale di 8 ore alla settimana.
Infine, come ulteriori elementi idonei ad apprezzare il grado di integrazione raggiunto, deve evidenziarsi che la ricorrente dispone di una autonoma
Pagina 5 abitazione, come dimostrato dal subentro del 16/09/2023 nel contratto di locazione in atti, ha frequentato un corso di lingua e cultura italiana (come documentato dall'attestato di partecipazione rilasciato il 30/9/2022 da
“Erostraniero”) e un corso di manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro presso la Croce Rossa Italiana, con attestato rilasciato il 29/03/2023.
Si deve, quindi, osservare come nel periodo trascorso sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta, sia per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. È, infatti, nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs.
Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have
a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
10.Sulla base delle suddette comprovate allegazioni fattuali il quadro normativo di riferimento consente indubbiamente l'accoglimento della domanda avanzata.
Infatti, deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs
n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
Pagina 6 nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio
2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede, all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n.
286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata il 19/5/2022.
11. L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano
Pagina 7 necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus
Pagina 8 possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi
«l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di
Pagina 9 protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
12.Con riferimento quindi all'articolato sistema di vita che la ricorrente ha costruito e consolidato nel corso degli anni di permanenza sul nostro territorio, come sopra descritto, non può che concludersi che integrerebbe una grave violazione dei diritti inviolabili della persona - perché incidente direttamente sulla sua vita privata e famigliare e sulla sua stessa identità
e dignità - l'ipotesi di un subitaneo sradicamento dal territorio italiano e di un suo rientro nel territorio di origine, ormai lasciato da anni.
9.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo la ricorrente presentato istanza in data 19/5/2022, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo
Pagina 10 radicamento della ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
26/11/2024.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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