Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2004, n. 30328
CASS
Sentenza 22 giugno 2004

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In tema di sequestro probatorio, una somma di denaro può essere considerata corpo del reato, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato, con la conseguenza che, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione sulla effettiva sussistenza delle asserite finalità probatorie, il provvedimento di sequestro di un conto fiduciario sul quale, secondo l'accusa, erano stati fatti affluire proventi di reati di bancarotta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2004, n. 30328
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30328
    Data del deposito : 22 giugno 2004

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