Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, una somma di denaro può essere considerata corpo del reato, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato, con la conseguenza che, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione sulla effettiva sussistenza delle asserite finalità probatorie, il provvedimento di sequestro di un conto fiduciario sul quale, secondo l'accusa, erano stati fatti affluire proventi di reati di bancarotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2004, n. 30328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30328 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco Presidente del 22/06/2004
Dott. LATTANZI Giorgio Consigliere SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco Consigliere N. 1186
Dott. CICCHETTI Nunzio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere N. 019187/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA IA N. IL 13/11/1966;
avverso ORDINANZA del 05/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di PARMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Roberto Basella. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
CI LA ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del 5 aprile 2004 con la quale il Tribunale di Parma ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso la stesso tribunale e avente ad oggetto la posizione fiduciaria accesa dalla ricorrente a suo nome presso la società fiduciaria "Nomen Fiduciaria s.r.l.".
Il sequestro si collega allo stato di insolvenza di numerose società del gruppo Parmalat e alla posizione di CA LA, fratello della ricorrente, il quale prima come funzionario della filiale di Milano della Bank of America e poi, dalla metà del luglio 2003, come consulente della Parmalat, aveva collaborato alla realizzazione di una complessa operazione finanziaria volta a procurare alla holding parmense ingenti finanziamenti, alcuni anche personali. Secondo l'ordinanza impugnata LA non soltanto aveva recuperato l'intero importo del suo conferimento in denaro ma aveva anche lucrato commissioni dell'ammontare di alcuni milioni di dollari e nella sua condotta dovevano ravvisarsi gli estremi "della bancarotta preferenziale quanto al rimborso del suo credito e ... della bancarotta fraudolenta per distrazione quanto all'incasso di somme ulteriori rispetto all'entità del finanziamento originariamente erogato". Una parte di tali somme erano affluite sul conto di CI LA, amministrato fiduciariamente dalla società "Nomen Fiduciaria". Ciò posto, l'ordinanza conclude affermando che "il sequestro penale disposto dal pubblico ministero appare pienamente legittimo, perché i beni sottoposti a vincolo vanno allo stato qualificati come corpo di reato e sono necessari ai fini della prova dei fatti oggetto dell'inchiesta".
La ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza impugnata per la mancanza di motivazione sulle finalità probatorie del sequestro. A sostegno del motivo di impugnazione la ricorrente ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite 28 gennaio 2004, FE, aggiungendo:
"sembra invero difficile ipotizzare che impedire la disponibilità delle somme possa essere utile ai fini probatori, perché ciò che può acquistare rilevanza a tal fine è, perlopiù, soltanto la documentazione attestante la movimentazione delle somme stesse e non la loro immobilizzazione".
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata ha affermato che i beni sequestrati "sono necessari ai fini della prova dei fatti oggetto dell'inchiesta", senza indicare le ragioni che giustificavano tale affermazione, particolarmente necessarie anche per i rilievi della ricorrente che il denaro oggetto del sequestro non poteva considerarsi corpo di reato e che le finalità probatorie potevano essere soddisfatte mediante l'acquisizione della documentazione relativa ai movimenti di denaro.
Per quanto in particolare concerne la qualificazione del denaro in questione, oggetto della gestione fiduciaria, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte "una somma di denaro può essere definita corpo di reato solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre, ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato" (Sez. 3^, 8 maggio 2003, Zorzi e altri). Deve quindi ritenersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa in un errore quando ha affermato che "i beni sottoposti a vincolo vanno allo stato qualificati come corpo di reato".
È vero inoltre che le Sezioni unite con la sentenza 28 gennaio 2004, FE (in Cass. pen., 2004, n. 620), richiamata dalla ricorrente, hanno disatteso l'orientamento giurisprudenziale che riteneva non necessaria la motivazione sulle finalità probatorie nel caso in cui il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato e hanno affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti". Perciò in ogni caso il sequestro probatorio richiede una motivazione sulle finalità probatorie da perseguire, e una motivazione del genere manca quando, come è accaduto nel caso in esame, le esigenze probatorie sono asserite ma non dimostrate.
La mancanza di motivazione comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che però non può essere pronunciato senza rinvio, come ha richiesto il ricorrente richiamando la citata sentenza FE. Il caso della sentenza FE infatti era diverso: il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro ritenendo che non fosse necessario dimostrare le esigenze probatorie perché il sequestro aveva avuto ad oggetto il corpo del reato;
in quel caso quindi mancava, prima ancora della motivazione, l'accertamento delle esigenze probatorie, e dunque l'annullamento non poteva che essere senza rinvio. Nel caso in esame invece, come si è visto, il tribunale ha accertato l'esistenza delle esigenze probatorie ma ha omesso di indicarle specificando il rapporto tra l'oggetto della confisca e i fatti da provare e quindi il vizio è circoscritto alla motivazione e giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Parma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2004