Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2004, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RA S.P.A. corr. in Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore MA RR, rappresentata e difesa dagli avv. FRANCESCO SETTI, MARIO FRANZOSI, SALY VALOBRA per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso avv. Valobra, via Veneto 96;
- ricorrente -
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 1343 in data 28.4.99 della Corte di Appello di Milano, depositata in data 23.5.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.9.2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generate Dott. MARCO PIVETTI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 24.5.95, la società RI RR, unitamente ad altre numerose società, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, per sentirla condannare al rimborso delle tasse di concessione governativa versata sui rinnovi annuali dell'iscrizione, oltre alla svalutazione monetaria ovvero, in subordine, agli interessi pari a quelli applicati dalle banche in sede di "massimo scoperto". Su opposizione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, il Tribunale accoglieva le domande, con Interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, la quale invocava la decadenza di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 641.72;
in ogni caso chiedeva che gli interessi, al tasso di cui alla Legge n. 29.61, decorressero dalla notifica della citazione. In sede di precisazione delle conclusioni, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato chiedeva l'applicazione dello "ius superveniens", e cioè la detrazione, dalle somme da rimborsare, degli importi previsti dalla Legge n. 448.98 e l'applicazione del minor tasso di interesse di cui alla legge citata.
3. La Corte di Appello dichiarava anzitutto applicabile la decadenza triennale di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, il che rendeva irrilevante la prescrizione decennale invocata dall'Amministrazione. Onde interrompere il termine di decadenza, riteneva sufficiente la spedizione della richiesta di rimborso in via amministrativa. Applicava poi, sulle annualità non precluse dalla cennata decadenza, le detrazioni previste dall'art. 11 della Legge n. 448.98. Nell'esaminare partitamente la situazione della s.p.a. RI RR, la Corte di Appello dava atto che essa aveva chiesto il rimborso delle annualità di imposta dal 1985 al 1992; peraltro essa "ha prodotto (doc. 19D) solo copia di due tempestive istanze di rimborso in via amministrativa per il rimborso parziale del versamento effettuato nel 1992, versamento comunque salvato dall'atto di citazione;
ex art. 11 cit. il rimborso finale è di lit. 11.250.000".
4. Sul tasso di interesse, la Corte di Appello non riteneva di applicare il minor tasso di cui all'art. 11 della ripetuta Legge n. 448.98, bensì di confermare il tasso di cui alla Legge n. 29.61, e ciò per violazione del principio comunitario di equivalenza. La decorrenza degli interessi "fiscali" veniva ricollegata alla data della domanda di rimborso.
5. Ma proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. RI RR, con due motivi, di cui il secondo articolato su due distinti profili. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Trattandosi di cause scindibili, connesse soltanto per le questioni di diritto sollevate, il ricorso per Cassazione proposto dalla sola RI RR è perfettamente ammissibile e non ricorrono i presupposti per integrare il contraddittorio.
7. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, per avere la Corte di Appello erroneamente applicato l'istituto della decadenza triennale al rimborso di un tributo totalmente indebito ed inesistente. In ogni caso, la decadenza dovrebbe decorrere dal momento in cui la Direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta nell'ordinamento interno italiano.
8. Il motivo è infondato. Con riguardo alla decadenza triennale sancita dall'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza in data 15.9.98 nelle cause C 279, 280, 281/96, e più recentemente con la sentenza 10.9.2002 nei proc. C 216 e C 222/99 - ha stabilito che il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di indebito tributario un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento. Ne deriva che, a far tempo dalla data dei singoli pagamenti annuali, il contribuente è soggetto ad un termine di decadenza per la richiesta di restituzione. Tale termine viene interrotto dalla domanda giudiziale, ovvero dall'istanza di rimborso presentata in via amministrativa.
9. Col secondo motivo del ricorso, primo profilo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C. - nel dichiarare la decadenza triennale, la Corte di Appello non si è accorta che le istanze amministrative "sono state prodotte in giudizio e - per errore - non prese in considerazione dall'organo giudicante".
10. Il motivo è inammissibile: esso involge una censura in fatto, il cui esame è precluso a questa Corte di Cassazione. La parte tenta di risolvere la censura in una carenza di motivazione, ma siffatta censura non può trovare ingresso, posto che la Corte di Appello ha specificamente motivato sul punto (vedasi nella parte narrativa la trascrizione della motivazione addotta dalla Corte di Appello). Si tratterebbe, quindi, di errore revocatorio e non di un motivo di ricorso per Cassazione. Si aggiunga, in relazione al principio di "autosufficienza" del ricorso, che la società non indica neppure quando e con quali modalità sia avvenuto il deposito dei documenti contestati, ne' l'atto col quale essi sono stati portati all'esame della Corte di Appello.
11. Col secondo profilo del secondo motivo, la s.p.a. RI RR deduce che le somme da rimborsare non dovevano essere decurtate dell'importo della tassa forfetaria annuale per il mantenimento dell'iscrizione, e ciò in ragione del perdurante contrasto tra normativa comunitaria e normativa interna. 12. Il profilo è fondato. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69;
tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222/99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che "le tasse di concessione forfetarie annuali retroattive" sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. "A fortiori" le tasse di concessione forfetarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207. 13. Il ricorso deve dunque essere accolto per quanto di ragione, vale a dire limitatamente al secondo profilo del secondo motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004