Sentenza 26 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2004, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Prefetto di Rieti Ufficio Territoriale del Governo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
KO OV RI;
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di Rieti n. cron. 1985 del 15/11/2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.11.03 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 4.11.2001 il Prefetto di Rieti disponeva l'espulsione dal Territorio disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina bulgara EV Iv. NA ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett B) del D. Leg. 286/98 per la sua indisponibilità di permesso di soggiorno, non tempestivamente richiesto all'Autorità. Oppostasi la straniera, il Tribunale di Rieti con decreto 15.11.2001, rilevato che il solo fatto della mancata richiesta del p.d.s. non legittimava alla espulsione, anche con riguardo all'inserimento sociale e lavorativo dell'extracomunitaria, accoglieva il ricorso e dichiarava inefficace l'opposta intimazione.
Per la cassazione di tale decreto il Prefetto ha proposto ricorso. L'intimata non si è costituita, ne' ha espletato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Prefetto di Rieti denunzia violazione dell'art. 13 bis c. 1 del D. Leg. 286/98 per avere il Tribunale deciso in difetto di alcuna evocazione del Prefetto. Con il secondo motivo l'impugnante denunzia la violazione dell'art. 13 del cit. T.U., insita nell'avere il Giudice valutato esigenze dell'espellendo in conflitto con il carattere automatico della espulsione. Ritiene il Collegio (come già statuito, in identica fattispecie, da numerose pronunzie di questa Corte: vd. da ultimo Cass. 8035 ed 8036/03) che, assolutamente fondata la censura contenuta nel primo motivo ed in relazione ad esso dovendosi cassare il decreto del Tribunale reatino, nonché assorbita in tal pronunzia rescindente la cognizione dell'altro motivo, debba essere disposto il rinvio allo stesso Tribunale perché proceda alla cognizione della opposizione al decreto con la rituale presenza in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto di Rieti. Ed infatti, come esattamente denunziato nel motivo, risulta dalla (consentita) lettura del fascicolo del grado di merito che in calce al ricorso venne apposto decreto del Giudice del Tribunale recante fissazione di udienza innanzi a sè, in Camera di consiglio, ma che il convenuto Prefetto non venne previamente avvisato della udienza, solo il ricorrente essendo destinatario di comunicazione a mezzo fax della data fissata per l'udienza stessa(alla quale nessuno per l'intimato ebbe a partecipare).
Orbene, indiscutibile essendo che nel procedimento camerale di cui agli artt. 13 e 13 bis del D. Leg. 286/98 (novellati dal d. leg. 113/99 e, per quel che rileva, non modificati dalla L. 189/02) debba essere curata la convocazione delle parti (con eccezione del decreto de plano previsto solo per la ipotesi di tardività nel deposito del ricorso), e ben possibile essendo che, nella ristrettezza del termine per la decisione (dieci giorni dal deposito del ricorso), la convocazione stessa sia effettuata a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria, certamente incombe al Giudice del merito verificare che attraverso l'utilizzazione dei prescelti mezzi di comunicazione (art. 151 c.p.c.) entrambe le parti siano state tempestivamente avvertite dell'udienza e, in particolare, che l'Autorità intimante l'espulsione ed opposta sia stata messa in grado di versare la documentazione in possesso e di comparire con il ministero dell'Avvocatura distrettuale od anche attraverso funzionario delegato (art. 13 bis c. 2 T.U.).
E poiché nella specie risulta che il Prefetto di Rieti non venne affatto avvertito della fissazione di udienza (il fax di comunicazione del decreto di fissazione essendo stato inviato al solo ricorrente) ed emerge che il Giudice non ebbe a curarsi di verificare la regolare convocazione dell'opposto, quindi constatando la mancata prova della evocazione e differendo l'udienza con ordine di rinnovare l'incombente della comunicazione, ne consegue la evidente violazione del principio del contraddittorio e la nullità del decreto che nondimeno venne adottato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato;
rinvia - anche per la regolamentazione delle spese - al Tribunale di Rieti in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004