Sentenza 1 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 E Z / R 2 A 4 / . R A 6 T N 2 N S I . I L R . G B P P E I . . R L 1 2 95 / 02 D C L S L UBBLICA ITALIANA A I A E . D D D B I A E S T IN NOME DEL POPO ITALIANO T N A E 1 N I S 3 E R I 1 S E A Z ONE E . T Oggetto N A Impugnativa avverso M SEZIONE TERZA CIVILE Sentenza Commissione Centrale Esercenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Professioni sanitarie R.G.N. 6024/01Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Ernesto LUPO Consigliere · Cron.3584 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. Ud. 29/10/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LA LE, titolare della omonima farmacia sita in San Benedetto del Tronto, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA GIURECONSULTI 12, presso lo studio dall'avvocatodell'avvocato GUSTAVO M FELLI, difeso PIERLUIGI SPADAVECCHIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO,ORDINE DEI FARMACISTI MINISTERO DELLA SANITA', P M TRIBUNALE ASCOLI PICENO;
intimati - 2001 avversO la decisione n. 117/00 della Commissione 1860 Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 18/10/00, depositata il 28/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del 1°motivo, accoglimento p.q.r. del 2° e del 3" motivo di ricorso, assorbito il 4°. Svolgimento del processo A seguito di rapporto informativo della Federalpol all'Ordine dei Farmacisti dì Ascoli Piceno, rapporto predisposto per effetto di mandato dell'Ordine stesso di accertare se le farmacie della provincia rispettas- sero il codice deontologico del farmacista, il Consi- glio direttivo dell'Ordine decise, in data 15 luglio 1998, l'avvio di un procedimento disciplinare nei con- fronti del dott. LE Lauri ed in data 12 agosto 111998 comunicò al sanitario il seguente addebito: vio- lazione dell'art.17 Codice Deontologico ...sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Fe- derazione degli Ordini dei Farmacisti...e violazione dell'art.21 del Codice Deontologico... il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richie- ste di medicinali senza la prescritta ricetta medi- ca..." In data 28 ottobre 1998, a seguito di censure di illegittimità sulla contestazione degli addebiti da parte dei farmacista, l'Ordine notificò una nuova data di udienza del procedimento disciplinare, contestando quale addebito l'intero fatto, come descritto nel ver- bale della Federalpol del 29 gennaio 1998, e cioè la vendita del farmaco ansiolitico "Ansaren 15", senza la prescritta ricetta medica. Nel corso del giudizio disciplinare, svoltosi 1'11 dicembre 1998, il Consiglio direttivo ritenne il dott. LE Lauri responsabile dell'infrazione contestata- gli, irrogandogli la sanzione dell'avvertimento. Avverso detto provvedimento LE Lauri propose ricorso, che fu respinto dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con sentenza depositata in data 28 novembre 2000, sulla base delle seguenti considerazioni: l'Ordine aveva provveduto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di vigi- lanza, a commissionare ad un'agenzia investigativa, si- curamente munita delle dovute autorizzazioni all'eser- cizio della propria attività, l'incarico di accedere nelle farmacie di cui erano titolari farmacisti iscrit- ti all'Ordine, al fine di verificare ed accertare il rispetto da parte dei propri iscritti delle regole pro- fessionali prescritte dalla legge e dal codice deonto- 3 logico;
essendo pervenuto all'Ordine un rapporto infor- mativo redatto in nome e per conto della sopracitata agenzia investigativa, in cui si descrivevano in termi- ni precisi e circostanziati violazioni delle regole professionali in capo al ricorrente, l'Ordine doveva procedere ad avviare, come in effetti era avvenuto, l'azione disciplinare;
non si ravvisava alcun obbligo di astensione da parte dei componenti l'organo colle- giale disciplinare ai sensi del combinato disposto del- l'art.51 c. p. c. e dell'art.64 del D.P.R, 221/1950, ed in particolare l'interesse personale nella causa da parte dei componenti l'organo disciplinare in quanto, per configurarsi motivi di incompatibilità, doveva e personale nella cau- sussistere un interesse diretto sa, avente i caratteri della personalità, attualità, concretezza ed esteriorità, da escludere nella specie;
il secondo motivo di gravame era infondato, avendo l'Ordine rispettato i dettati dell'art. 39 del D. P. R. 221/1950 atteso che, fissando la seduta per il giudi- zio, aveva notificato, tra l'altro, all'interessato la -menzione circostanziata degli addebiti;
anche gli ul- teriori tre motivi di gravame risultavano infondati, essendo emerso, dal contesto complessivo del procedi- mento disciplinare, che nella farmacia di cui era tito- lare il sanitario ricorrente, erano stati venduti medi- 4 cinali senza l'esibizione della prescritta ricetta me- dica: in relazione a tale fatto appariva congrua, sotto il profilo della violazione del codice deontologico, la sanzione irrogata con il provvedimento impugnato del- contenuta nel minimo edittale previ-l'avvertimento, sto. Per la cassazione di tale sentenza LE Lauri ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente espone che, in relazione al procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti dal Consiglio direttivo dell'Ordine, aveva proposto istanza di ricusazione, deducendo «l'in- teresse personale nel giudizio disciplinare da parte dell'intestato Consiglio dell'Ordine, in funzione di Commissione disciplinare, nonché da parte di tutti e di ciascun singolo componente comunque intervenuti nei processi decisionali di cui al presente procedimento». L'interesse consisteva nel fatto che gli ispettori del- la Federapol erano consapevoli dell'illegittimità della condotta che andavano a richiedere al farmacista (ven- dita di medicinali senza la prescrizione medica) e di tale consapevolezza erano compartecipi, per il mandato conferito, oltre l'Ordine dei Farmacisti nel suo insie- 5 me, anche ciascun componente, che, conseguentemente, per la regola del concorso, avrebbe potuto essere sot- toposto a giudizio disciplinare per i medesimi fatti contestati all'incolpato. La censura è infondata. Preliminarmente si rileva che le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, essendo impugnabili per cassazione (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione) con ricor- SO a norma dell'art. 111 Cost., possono essere censurate solamente per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione è denunciabile solo quando si traduca in violazione di legge per mancanza del requisito della motivazione stessa, che si verifica o nel caso di totale carenza di essa, o nell'ipotesi di assoluta inidoneità della stessa a rivelare la ratio decidendi», restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motiva- zione (Cass.12 luglio1999, n. 7340; 14 maggio 1999, n. 4761). Nella specie, la Commissione centrale sul punto in questione ha ritenuto che, ai sensi del combinato di- sposto dell'art.51 c. p. C. e dell'art.64 del d. P. r. n.221 del 1950, non sì ravvisava alcun obbligo di astensione, poiché, per la configurazione di motivi 6 d'incompatibilità, deve sussistere un interesse diretto e personale nella causa, mentre nel caso in esame di- fettava la personalità dello interesse. Non si versa, dunque, in un caso di mancanza di mo- tivazione integrante violazione di legge, in quanto la decisione impugnata, pur nella sua sinteticità, lascia intendere chiaramente e senza possibilità di equivoci facendo riferimento ai requisiti che la ratio decidendi, deve avere l'interesse che legittima la partecipazione alla causa ed escludendo il requisito della personali- tà. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi di violazione di norme di legge e di difetto di motiva- zione (art.360 nn. 3, 4 e 5 C. p. C., in relazione agli artt.7 L.241/1990, 13 e 14 L. 689/1981). Lamenta che il motivo di illegittimità del provvedimento disci- plinare consistente nel difetto di comunicazione di avvio del procedimento ispettivo, nonché nella mancata contestazione immediata delle irregolarità riscontrate sottoposto all'esame della Commissione centrale, non era stato affatto esaminato dalla Commissione medesima. Il motivo è fondato nella parte in cui denuncia che gli argomenti prospettati a sostegno del ricorso per l'annullamento del provvedimento disciplinare non siano stati affatto esaminati dalla Commissione cen- 7 trale, pur pervenuta a rigettare il ricorso. La Corte considera, tuttavia, che la decisione del- la Commissione centrale non possa essere per ciò solo annullata, ma che debba essere per contro verificato esame si presenti- se le questioni sottoposte al suo no fondate in diritto alla stregua dei presupposti di proporre ricorso fatto indicati dal professionista nel alla stessa Commissione. Lo iato esistente tra pronuncia di rigetto di una domanda di annullamento e mancanza di motivazione con riferimento ad alcuno dei motivi per cui 1'annullamento è stato domandato non si traduce, infatti, automatica- mente in un vizio di omissione di pronuncia, e non im- pone per sé l'annullamento della sentenza con rinvio. Ciò si determina solo quando, alla stregua dei fatti allegati dall'attore, il motivo avrebbe dovuto compor- tare in diritto l'accoglimento della domanda. In questo caso, poiché è mancato l'accertamento dei fatti ed esso non può essere compiuto nel giudizio di legittimità, la sentenza palesa il vizio di omis- sione di pronuncia, poiché il mancato accertamento dei fatti si traduce in mancato esercizio dei poteri che il giudice di merito deve esercitare per pervenire ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della doman- da. Quando, invece, il motivo di annullamento avrebbe fatti allegati non dovuto essere rigettato perché i a sorreggerne l'ac- erano per sé idonei in diritto coglimento, la circostanza che il giudice di merito non abbia accertato la concreta esistenza dei fatti non di pronuncia (art.112 C. P. determina un'omissione perché per pervenire alla decisione sulla domanda. c.), tale accertamento non è necessario. In questo caso, 10 iato può essere colmato dalla Corte di cassazione at- traverso l'impiego del potere di correzione della mo- tivazione (art.384, secondo comma, C. p. c.), integran- do la decisione di rigetto pronunciata dal giudice sul- la domanda di annullamento, mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo prima non esaminato dal giudice di merito. Orbene, nessuno dei profili di annullamento non esaminati dalla Commissione centrale risulta fondato in diritto alla stregua dei fatti allegati nel motivo. Invero, da un canto, la contestazione degli addebiti prevista per l'attivazione del procedimento disciplina- re costituisce idonea comunicazione di avvio del proce- dimento medesimo, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, non essendo ipotizzabile una comuni- 9 cazione antecedente all'inizio dell'attività ispettiva diretta o delegata svolta dall'Ordine professiona- le, poiché, con ogni evidenza, ciò vanificherebbe la facoltà, spettante ex lege agli ordini e collegi pro- fessionale, di vigilare il comportamento dei propri iscritti sul rispetto dei doveri inerenti alle rispet- tive professioni. D'altro canto, l'art.14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (concernente la contestazione tempestiva dell'addebito) non è applicabile nella spe- cie, atteso che l'art.12 della legge in questione deli- mita l'ambito di applicazione della legge medesima, prescrivendo che le disposizioni del capo I si Osserva- no, in quanto applicabili e salvo che non sia diversa- mente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, con esclusione, quindi, delle ipotesi di violazioni disciplinari. Del tutto ultroneo, infine, è richiamo del ricorrente all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539, che al numero 4 prevede, per il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica, una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000, posto che nella specie non risulta irrogata alcuna sanzione al ricorrente, sottoposto soltanto a procedimento disciplinare. 10 上 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia lo stes- so tipo di vizi di cui al motivo che precede (art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art.8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n.175), deducendo che la Commissione centrale non aveva preso in esame la propria doglianza relativa alla illegittimità delle CO- sì dette indagini investigative, svolte attraverso la capoverso dell'art.8 Federalpol, laddove ai sensi del L.175/1992, gli ordini ed i collegi professionali hanno solo la facoltà di promuovere ispezioni presso gli stu- di professionali degli iscritti ai rispettivi albi pro- vinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. La censura è infondata. Non si versa, invero, in un caso di difetto di mo- tivazione integrante violazione di legge, in quanto la decisione impugnata, sia pure sinteticamente, lascia intendere, senza possibilità d'equivoci, la legittimità delle investigazioni svolte attraverso la Federalpol, trattandosi in buona sostanza in una semplice modalità di espletamento del potere ispettivo conferito dalla citata norma di legge agli ordini professionali. Per quanto concerne la dedotta violazione di legge, poi, appare corretta la decisione impugnata, poiché nessun profilo di illegittimità è riscontrabile nella 11 circostanza che l'Ordine professionale abbia esercitato l'attività ispettiva non direttamente, ma tramite un'agenzia investigativa. Trattasi, con ogni evidenza, della modalità di espletamento di un potere, quale quello ispettivo, che istituzionalmente compete al Con- siglio dell'Ordine professionale, potere che del tutto legittimamente può essere esercitato, insindacabilmen- te, nel modo ritenuto più opportuno dall'ordine medesi- mo. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia vizi di violazione di norme regolanti il procedimento disci- plinare, oltre allo omesso esame ed al difetto di moti- vazione su punti decisivi della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c. p. C., in relazione all'art. 39, secondo comma, del D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221). Deduce che la motivazione era assente ovvero solamente apparente - laddove era stata rigettata l'eccezione di nullità della contestazione degli addebiti, assumendo, in primo luogo che la contestazione non era circostanziata in quanto non era dato comprendere se la Commissione cen- trale avesse reputato valida la prima nota (con la sola indicazione dei precetti violati) ovvero la seconda (con la letterale trascrizione del verbale della Fede- ralpol); in un caso о nell'altro la Commissione non aveva indicato quali fossero i rapporti tra le due di- 12 verse contestazioni degli addebiti. In ogni caso, 1'in- determinatezza della contestazione gli aveva impedito l'esercizio delle facoltà difensive. La censura non merita accoglimento. La Commissione centrale ha ritenuto infondata la prospettazione del ricorrente, rilevando che nel proce- dimento disciplinare l'Ordine aveva rispettato l'art.39 del d. p. r. n. 221 del 1950, in quanto, fissando la seduta per il giudizio, aveva notificato, tra l'altro, all'interessato la menzione circostanziata degli adde- biti. Anche in tal caso, Osserva il Collegio, si è al di fuori della mancanza ○ apparenza della motivazione. Invero, appare evidente dalla sia pur sintetica motiva- zione che la Commissione centrale ha apprezzato la con- testazione ritenendola circostanziata. Peraltro, es- sendo pacifico che i fatti erano stati contestati, mediante «letterale trascrizione del verbale Federal- pol», l'evidenza dei profili in fatto non esigeva cer- tamente una più ampia motivazione. Peraltro, interpretando il motivo di ricorso si scorge che, al di la del vizio di motivazione, il ri- corrente deduce anche una violazione di legge, consi- stente nel non aver ritenuto la Commissione centrale la nullità della contestazione, sul presupposto, peraltro, di una considerazione assolutamente formale della con- 13 testazione degli addebiti. In proposito è sufficiente rilevare che la contestazione deve essere tale da con- sentire la difesa dell'incolpato. Nel caso di specie, come si è già detto, i fatti sono stati contestati, essendo stato comunicato l'inte- ro verbale della Federalpol. Il procedimento discipli- nare si è svolto, quindi sulla base di una circostan- ziata descrizione degli addebiti, tale da consentire l'esercizio del diritto di difesa. E', infine, priva di rilevanza, essendosi svolto il E 6 procedimento sulla base della seconda contestazione, la R 8 9 A 2 1 N / . I 4 N / L 6 circostanza che, precedentemente, era stata effettuata P 2 I B . C . R S . L I P L . D A D contestazione incompleta, facendo riferimento solo una . L B E A D T I S 1 ai precetti normativi violati. A N 3 I E 1 S R . E I N A T A In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, M mentre nessuna pronunzia va presa in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 29 ottobre 2001. Il Consigliere selatore ed estensore ши Il Presidente, aее Fiduccion IL CANCELLIERE C1 Gina Gasol 14