Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15414 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 1 5414/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli II R.G. N. 12680/00 Presidente Dott. Ettore Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Consigliere 36003 Cron. Dott. Aldo DE MATTEIS Rep. Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore Ud. 11/07/02 Dott. Raffaele Consigliere DI LELLA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Paolo Marchini e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
ZI IZ, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 105, presso l'avv. Gennaro Scarinci, che 10 rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
3507 - controricorrente qu avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15297/99 (in causa n. 13691/96 r.g.), depositata il 18.8.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/07/2002 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Scarinci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 35 della legge 24.11.81 n. 689, 1'INPS ingiungeva a SA AU, quale titolare dell'omonima ditta, di pagare la somma di £ 2.133.000 per sanzioni amministrative e spese relative. Proponeva opposizione l'ingiunto dinanzi al Pretore di Roma, sostenendo di non essere titolare di alcuna ditta individuale e di non avere mai avuto lavoratori subordinati alle proprie dipendenze, precisando, altresì, che, con sentenza passata in giudicato, il Pretore aveva rigettato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi omessi cui si riferivano le sanzioni amministrative, per le quali era stata emessa l'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'opposizione. Accolta la domanda, proponeva appello 1'INPS, sostenendo che, per quanto qui interessa, era irrilevante che 1'ingiunzione fosse stata emessa contro il SA in proprio, Qu 2 dato che il medesimo aveva assunto. un lavoratore quale socio accomandatario della s.n.c. La Tartaruga. Con sentenza del 18.8.99 il Tribunale rigettava 1'impugnazione rilevando che, essendo accertato con sentenza passata in giudicato che il SA non aveva mai occupato personale dipendente e che era, quindi, esclusa la fondatezza della pretesa principale, doveva ritenersi non dovuto alcunché a titolo di sanzioni amministrative. Avverso questa sentenza propone ricorso 1'INPS. Risponde il SA con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo 1'INPS deduce violazione degli artt. 156, 157, 163 e 164 c.p.c., 2909 C.C. e 101 e 324 c.p.c., 23 e 35 della 1. 24.11.81 n. 689, nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Sostiene il ricorrente che, nell'ordinanza impugnata, erroneamente il SA era stato qualificato come titolare di ditta individuale, invece che come socio accomandatario de La Tartaruga s.a.s. e che tale imprecisione era stata sanata all'atto del giudizio di opposizione. In ogni caso dalla sentenza passata in giudicato emergeva che esisteva la responsabilità dell'ingiunto, seppure per il titolo diverso di socio accomandatario, essendo ivi accertato che egli nella diversa qualità aveva assunto un dipendente con la Tartaruga s.a.s. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto entrare direttamente nel merito del que 3 rapporto, senza limitarsi alla verifica meramente formale della regolarità dell'atto impugnato. Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione, rilevandosi che la sentenza di merito contraddittoriamente sostiene l'estraneità del SA e, allo stesso tempo, ne afferma la sostanziale colpevolezza per il ruolo avuto dallo stesso nella s.a.s. La Tartaruga. Ulteriore vizio si rileva nel travisamento della difesa dell'Istituto, la quale avrebbe invece mosso specifiche censure contro la parte della sentenza di primo grado che riteneva esistente il giudicato sull'esistenza del debito contributivo. Il ricorso non è fondato. Esaminando in unico contesto i due motivi, deve rilevarsi che il Tribunale ha rigettato l'appello dell'INPS in quanto 1'Istituto non aveva proposto alcun motivo di impugnazione avverso il punto della decisione di primo grado con la quale si riteneva che, essendo stata dichiarata infondata la pretesa contributiva principale, neppure erano dovute le sanzioni amministrative conseguenti. Ritenendo tale argomentazione sufficiente a sorreggere autonomamente la decisione e non essendo essa oggetto di impugnazione, il Tribunale ha rigettato l'appello in quanto inidoneo a contrastare la pronunzia impugnata. Con i motivi di ricorso avanzati in sede di legittimità l'INPS prende in esame direttamente il merito della questione quy 4 sottoposta al giudice di primo grado e non esaminata dalla sentenza impugnata (primo motivo), e sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che non era stata proposta impugnazione a proposito della portata della prima sentenza del Pretore che escludeva l'esistenza dell'obbligo contributivo (secondo motivo). Con riferimento a quest'ultima censura, innanzitutto, deve rilevarsi che non è ora dedotta l'omessa pronunzia del giudice di merito su un punto della domanda di appello, con violazione dell'art. 112 c.p.c., ma un generico vizio di motivazione, il che rende contraddittorio il motivo, atteso che non può lamentarsi la carenza di motivazione a proposito di un punto di cui si lamenta l'omesso esame. Inoltre, nell'esposizione della censura l'Istituto si limita a richiamare genericamente il contenuto dell'atto di appello senza riportare in termini esaustivi il contenuto della censura ivi proposta, non ponendo, quindi, il Collegio nella condizione di poter prendere diretta ed immediata cognizione del tenore del vizio dedotto. Sotto questo aspetto, pertanto, il ricorso è privo del requisito dell'autosufficienza. Deve, dunque, escludersi che sia stata proposta censura contro la (unica) statuizione adottata dal giudice di merito, in ragione della insufficiente e contraddittoria formulazione del secondo motivo. Non può, inoltre, essere preso in considerazione il primo motivo, che attiene una questione Ям 5 che, come detto, non è stato oggetto di pronunzia da parte della sentenza impugnata. In definitiva, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in €11,40 ed agli onorari in € 2000, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2002 Il Presidente thore firsсгло I1 Consigliere estepsoре Ягонан и чинителя IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -4 OV. 2002 IL CANCELLIERE 6