TAR
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 00511 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00381/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Girgenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, Piazza Don
UI ST n. 4;
contro
Comune di RA DI, non costituito in giudizio;
Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Finanze
e Credito, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 00381/2024 REG.RIC.
dell'ordinanza n. 10 del 18.1.2024 emessa dal Comune di RA DI; ove occorra:
- del verbale del 03/05/2017 del Comune di RA DI;
- della nota prot. 1402 del 19/06/2019 del Comune di RA DI;
- della nota prot. n. 385 del 05/03/2021del Comune di RA DI; nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso alla stessa ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto dell'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale
Finanze e Credito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CO IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 marzo 2024 e depositato il 20 marzo successivo, il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n.
10 del 18.1.2024, con la quale il Comune di RA DI ha ordinato all'Assessorato
Regionale all'Economia alla Regione Siciliana - proprietaria dell'immobile distinto al foglio di mappa 21 particella 1335 del Comune di RA DI “1) di restituire, al più presto possibile e comunque entro 20 giorni dalla data di notifica della presente, all'uso pubblico l'area cortilizia e pertinenziale dell'immobile denominato “ex
Autostazione” procedendo alla rimozione della recinzione di cantiere temporanea che la delimita pericolosa per l'incolumità pubblica; 2) di procedere alla messa in sicurezza dell'edificio facente parte dell'immobile eliminando tutte le cause che determinano l'incombente pericolo per la salute”. N. 00381/2024 REG.RIC.
Deduce le censure di:
I. Illegittimità dell'ordinanza per erroneità dei presupposti indicati, erronea contraddittoria e insufficiente motivazione.
II. Eccesso di potere con riferimento all'ordine di restituzione dell'area all'uso pubblico e violazione di legge con riferimento al Regolamento tipo edilizio unico (art. 2, legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.- art. 29 legge regionale 13 agosto
2020, n.19 e s.m.i.), e in particolare al richiamato art. 51 comma 2 di detto
Regolamento.
III. Eccesso di potere e violazione di legge. L'ordinanza è illegittima nella parte in cui ordina di restituire l'area all'uso pubblico per violazione dell'art. 50 T.U.E.L. ed eccesso di potere rilevabile sub specie di errore di fatto per mancanza dei caratteri di necessità e urgenza ed errore di motivazione.
IV. Eccesso di potere nella parte in cui il provvedimento ordina alla Regione di procedere alla messa in sicurezza dell'edificio facente parte dell'immobile eliminando tutte le cause che determinano l'incombente pericolo per la salute.
V. Sopravvenuta carenza del presupposto per l'emanazione dell'ordinanza per motivi di igiene salute e sicurezza.
2. Si è costituito l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana il quale ha depositato documenti.
3. Con ordinanza del 10 aprile 2024 n. 154/2024, la domanda cautelare del ricorrente
è stata respinta.
4. In vista dell'udienza di merito, il resistente Assessorato ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque l'improcedibile per carenza d'interesse considerato che, comunque, l'asserito pericolo, derivante dalla recinzione, è già stato rimosso.
5. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile. N. 00381/2024 REG.RIC.
Nel processo amministrativo, “la legittimazione attiva ad agire in giudizio è data da tre condizioni, due di carattere sostanziale e una di tipo processuale: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue il soggetto dal "quisque de populo" in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b)
l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza a una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.;
c) la legittimatio ad causam in senso stretto, data dalla rappresentanza processuale del soggetto, ossia la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo. In sostanza, nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire, che costituisce condizione dell'azione, presuppone la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata, tutelata dall'ordinamento giuridico e lesa per effetto dell'azione amministrativa” (C.G.A.R.S., 20/09/2024, n. 713; T.A.R. Sicilia, Palermo,
Sez. I, 21 febbraio 2025 n. 438).
Nella fattispecie, come già rilevato in sede cautelare, il ricorrente non è legittimato ad impugnare l'ordinanza sindacale impugnata essendo l'ordine ivi contenuto rivolto esclusivamente alla resistente Amministrazione regionale in qualità di proprietaria del bene; e nel caso di specie non è in discussione che sia l'immobile sia l'area pertinenziale cortilizia siano entrambi di proprietà della Regione Siciliana – come si evince dalla sentenza n. 1546/24 del Tribunale di Palermo (in atti).
Il ricorrente desume la propria legittimazione a ricorrere dalla qualità di aggiudicatario dell'immobile autostazione di RA DI e della relativa area pertinenziale nonché di custode dello stesso bene. Sennonché è agevole osservare come la procedura, richiamata dal ricorrente, di vendita dei beni facenti parte del patrimonio regionale, tra cui l'autostazione di RA DI, non è mai giunta a conclusione tanto è vero N. 00381/2024 REG.RIC.
che lo stesso ricorrente ha azionato un contenzioso in sede civile che lo ha visto soccombente, volto ad ottenere ai sensi dell'art. 2932 c.c. l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo - (in tesi) gravante in capo all'amministrazione - di concludere il contratto di vendita (v. sentenza n. 1546/24 del Tribunale di Palermo cit.).
Da ciò consegue che, nel momento in cui il Comune di RA DI ha adottato l'ordinanza impugnata, come detto rivolta alla sola amministrazione reginale, il ricorrente non era titolare di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo di tipo oppositivo, che lo legittimasse ad impugnarla.
7. Tanto basta per riconoscere l'insussistenza della legittimazione a ricorrere in capo al ricorrente, in relazione al quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione della natura in rito della presente decisione; nessuna statuizione sulle spese è dovuta per il Comune di RA Fiddi, in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per il Comune intimato, non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
CO IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario N. 00381/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
CO IE
IL PRESIDENTE
AL NO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/02/2026
N. 00511 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00381/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Girgenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, Piazza Don
UI ST n. 4;
contro
Comune di RA DI, non costituito in giudizio;
Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Finanze
e Credito, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 00381/2024 REG.RIC.
dell'ordinanza n. 10 del 18.1.2024 emessa dal Comune di RA DI; ove occorra:
- del verbale del 03/05/2017 del Comune di RA DI;
- della nota prot. 1402 del 19/06/2019 del Comune di RA DI;
- della nota prot. n. 385 del 05/03/2021del Comune di RA DI; nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso alla stessa ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto dell'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale
Finanze e Credito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CO IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 marzo 2024 e depositato il 20 marzo successivo, il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n.
10 del 18.1.2024, con la quale il Comune di RA DI ha ordinato all'Assessorato
Regionale all'Economia alla Regione Siciliana - proprietaria dell'immobile distinto al foglio di mappa 21 particella 1335 del Comune di RA DI “1) di restituire, al più presto possibile e comunque entro 20 giorni dalla data di notifica della presente, all'uso pubblico l'area cortilizia e pertinenziale dell'immobile denominato “ex
Autostazione” procedendo alla rimozione della recinzione di cantiere temporanea che la delimita pericolosa per l'incolumità pubblica; 2) di procedere alla messa in sicurezza dell'edificio facente parte dell'immobile eliminando tutte le cause che determinano l'incombente pericolo per la salute”. N. 00381/2024 REG.RIC.
Deduce le censure di:
I. Illegittimità dell'ordinanza per erroneità dei presupposti indicati, erronea contraddittoria e insufficiente motivazione.
II. Eccesso di potere con riferimento all'ordine di restituzione dell'area all'uso pubblico e violazione di legge con riferimento al Regolamento tipo edilizio unico (art. 2, legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.- art. 29 legge regionale 13 agosto
2020, n.19 e s.m.i.), e in particolare al richiamato art. 51 comma 2 di detto
Regolamento.
III. Eccesso di potere e violazione di legge. L'ordinanza è illegittima nella parte in cui ordina di restituire l'area all'uso pubblico per violazione dell'art. 50 T.U.E.L. ed eccesso di potere rilevabile sub specie di errore di fatto per mancanza dei caratteri di necessità e urgenza ed errore di motivazione.
IV. Eccesso di potere nella parte in cui il provvedimento ordina alla Regione di procedere alla messa in sicurezza dell'edificio facente parte dell'immobile eliminando tutte le cause che determinano l'incombente pericolo per la salute.
V. Sopravvenuta carenza del presupposto per l'emanazione dell'ordinanza per motivi di igiene salute e sicurezza.
2. Si è costituito l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana il quale ha depositato documenti.
3. Con ordinanza del 10 aprile 2024 n. 154/2024, la domanda cautelare del ricorrente
è stata respinta.
4. In vista dell'udienza di merito, il resistente Assessorato ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque l'improcedibile per carenza d'interesse considerato che, comunque, l'asserito pericolo, derivante dalla recinzione, è già stato rimosso.
5. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile. N. 00381/2024 REG.RIC.
Nel processo amministrativo, “la legittimazione attiva ad agire in giudizio è data da tre condizioni, due di carattere sostanziale e una di tipo processuale: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue il soggetto dal "quisque de populo" in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b)
l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza a una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.;
c) la legittimatio ad causam in senso stretto, data dalla rappresentanza processuale del soggetto, ossia la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo. In sostanza, nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire, che costituisce condizione dell'azione, presuppone la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata, tutelata dall'ordinamento giuridico e lesa per effetto dell'azione amministrativa” (C.G.A.R.S., 20/09/2024, n. 713; T.A.R. Sicilia, Palermo,
Sez. I, 21 febbraio 2025 n. 438).
Nella fattispecie, come già rilevato in sede cautelare, il ricorrente non è legittimato ad impugnare l'ordinanza sindacale impugnata essendo l'ordine ivi contenuto rivolto esclusivamente alla resistente Amministrazione regionale in qualità di proprietaria del bene; e nel caso di specie non è in discussione che sia l'immobile sia l'area pertinenziale cortilizia siano entrambi di proprietà della Regione Siciliana – come si evince dalla sentenza n. 1546/24 del Tribunale di Palermo (in atti).
Il ricorrente desume la propria legittimazione a ricorrere dalla qualità di aggiudicatario dell'immobile autostazione di RA DI e della relativa area pertinenziale nonché di custode dello stesso bene. Sennonché è agevole osservare come la procedura, richiamata dal ricorrente, di vendita dei beni facenti parte del patrimonio regionale, tra cui l'autostazione di RA DI, non è mai giunta a conclusione tanto è vero N. 00381/2024 REG.RIC.
che lo stesso ricorrente ha azionato un contenzioso in sede civile che lo ha visto soccombente, volto ad ottenere ai sensi dell'art. 2932 c.c. l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo - (in tesi) gravante in capo all'amministrazione - di concludere il contratto di vendita (v. sentenza n. 1546/24 del Tribunale di Palermo cit.).
Da ciò consegue che, nel momento in cui il Comune di RA DI ha adottato l'ordinanza impugnata, come detto rivolta alla sola amministrazione reginale, il ricorrente non era titolare di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo di tipo oppositivo, che lo legittimasse ad impugnarla.
7. Tanto basta per riconoscere l'insussistenza della legittimazione a ricorrere in capo al ricorrente, in relazione al quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione della natura in rito della presente decisione; nessuna statuizione sulle spese è dovuta per il Comune di RA Fiddi, in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per il Comune intimato, non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
CO IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario N. 00381/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
CO IE
IL PRESIDENTE
AL NO
IL SEGRETARIO