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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 26.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 7098/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5684/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Peluso Argentina ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 5684/2022 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata dichiarata soggetto non invalido.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della visita di revisione del 26.05.2022, con condanna
Pag. 1 di 3 CP_ dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore anticipatario. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
La domanda è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. (inserito dall'art. 38 comma 1, n. 1 lett. b) del D.L. n. 98/2011, coordinato con la legge di conversione n. 111/2011) introduce nel nostro ordinamento un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla
Legge n. 222 del 12.06.1984.
La norma dispone «il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Tale giudizio può concludersi sia con un decreto di omologa, in assenza di contestazioni delle parti, oppure con una sentenza inappellabile emessa all'esito del giudizio di merito introdotto dalla parte che abbia inteso dissentire dalle conclusioni del CTU nominato nella prima fase di accertamento tecnico preventivo.
In entrambi i casi, ai sensi del quarto comma, dopo il deposito della consulenza è previsto che il giudice renda un decreto con cui dichiara terminate le operazioni peritali, assegnando alle parti il termine perentorio non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni della consulenza (c.d. decreto termini).
Ebbene, nel caso in esame, la perizia del ctu nominato in fase a.t.p. è stata depositata in data
02.11.2023 e la parte ricorrente ha depositato direttamente la dichiarazione di dissenso in 13.11.2023,
Pag. 2 di 3 senza attendere l'emanazione del decreto del giudice ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.
Pertanto, il presente giudizio di merito introdotto in data 11.12.2023 è inammissibile, essendo stato istaurato in assenza di uno dei presupposti espressamente richiesti dall'art. 445 bis c.p.c.
Irripetibili le spese del presente giudizio atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale cosi provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 26.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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