CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2024, n. 42782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42782 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA TE nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte Militare di Appello;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L. Flamini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. F. Scacchi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore della parte civile F. Mercadante che, riportandosi alla memoria agli atti, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42782 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2023 il GUP del Tribunale Militare di Roma - in rito abbreviato - ha mandato assolto RA TE da tutte le contestazioni a lui ascritte (capiA-B-C-D-E-F). Si tratta, come è noto alle parti, di reati rubricati in termini di ingiuria e minaccia ad inferiore o di semplice ingiuria ad inferiore, in ragione di «scontri verbali» verificatisi con una serie di soggetti all'interno della struttura militare - il Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri - sito in Velletri, di cui il RA aveva assunto il comando. Per comodità di sintesi gli episodi saranno d'ora in avanti indicati con riferimento alle presunte persone offese, raggiunte da epiteti o sfoghi verbali provenienti, secondo l'accusa, dal RA : capo A - RO Bruno;
capo B - Taliano Maurizio;
capo C - ER IA;
capo D - CC CO;
capo E - ST UA ed altri;
capo F - NA AB. Per i contenuti delle espressioni si rimanda ai capi di imputazione. 1.1 La pronunzia di primo grado perviene alla assoluzione dell'imputato in riferimento a due principali linee argomentative. La prima riguarda - in via generale - la ricostruzione del «contesto» in cui il RA, da neo OM, si sarebbe trovato ad operare. Un contesto definito di assoluto 'degrado' e di 'scarsa funzionalità' della Scuola Allievi, con correlata responsabilità degli Ufficiali che ivi prestavano servizio. Da ciò sarebbe derivata - secondo il GUP - una sorta di necessaria 'durezza espressiva' da parte del RA, in qualche modo funzionale al ripristino di una disciplina militare ormai poco avvertita nel delineato contesto. In tale accezione il linguaggio - cd. da caserma - in talune occasioni utilizzato dal RA non potrebbe essere ritenuto rispondente ai profili tipici delle norme incriminatrici. La seconda linea argomentativa riguarda i profili di valutazione del contributo dichiarativo introdotto dalle presunte persone offese. In taluni casi il GUP realizza una vera e propria affermazione di scarsa attendibilità dei dichiaranti. Ciò in particolare riguarda l'episodio di cui al capo A e la figura del RO. Costui avrebbe assunto volutamente degli atteggiamenti provocatori nei confronti del OM RA (v. pag. 11 della sentenza), come testimoniato anche da altri, e, pertanto, le sue affermazioni non risultano attendibili quanto al contenuto delle offese provenienti dal RA, oltre a non aver trovato conferma in elementi ulteriori. Quanto agli altri episodi viene evidenziato, di volta in volta, che a) l'episodio Ta//ano è incerto nella sua stessa dinamica e non percepito dalla pretesa vittima;
b) l'episodio 2 narrato dalla ER si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese da costei ed è alquanto inverosimile in ragione della produzione difensiva di messaggi di testo tra i due non connotati da offese di sorta, intervenuti nel medesimo periodo storico;
c) l'episodio CC viene ritenuto non dimostrato per l'assenza di reali elementi di conferma provenienti da altre deposizioni testimoniali e, in ogni caso, per la avvertita necessità di utilizzare anche 'toni forti' per il ripristino della funzionalità della struttura militare;
d) l'episodio ST ha dato luogo a richiesta di assoluzione da parte della stessa pubblica accusa;
e) l'episodio NA ha una deposizione terza a sostegno, ma rientra nella doverosa attività di 'stimolo', anche con toni forti, per ripristinare la funzionalità dell'ufficio. 2. La Corte Militare di Appello, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2024 ha - in larga misura - ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, in accoglimento della impugnazione della parte pubblica. In particolare la responsabilità del RA viene affermata in riferimento ai capi : A-C- DeF della imputazione (episodi RO, ER, CC e NA), qualificati o ritenuti in termini di ingiuria ad inferiore aggravata. Con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione la pena viene quantificata in mesi sei di reclusione militare. 2.1 La Corte di Appello ribalta, sui capi prima indicati, la decisione di primo grado nel modo che segue: ‘F \ a) viene ritenuto non conforme al sistema normativo ed alla connotazione di specialità del diritto penale militare il ragionamento, espresso dal primo giudice, in punto di possibile utilizzo di «toni forti» nei dialoghi con gi inferiori, lì dove vi sia una necessità di ristabilire la disciplina. Secondo la Corte di Appello non vi è alcuna possibilità di giustificare le espressioni ingiuriose o ritenerle consentite in virtù di un preteso ius corrigendi . Pur se vi fosse stata una (non dimostrata) condizione di inefficienza della struttura, non era certo quello il modo (ingiuriando a più riprese i sottoposti) per porvi rimedio. Si compie riferimento ai contenuti di Sez. I n. 37803 del 2016; b) viene ritenuta erronea in diritto, sul piano del ragionamento probatorio, la tesi per cui le dichiarazioni delle persone offese avrebbero avuto necessità di elementi di riscontro, essendo sufficiente una approfondita analisi di complessiva credibilità del dichiarante in rapporto all'insieme dei dati conoscitivi acquisiti. Sulla base di dette linee argomentative la Corte di secondo grado riesamina le singole vicende e ritiene integrata la condotta di ingiuria ad inferiore aggravata nelle ipotesi prima evidenziate. 3 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - RA TE. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento al mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della prima decisione. Secondo la difesa la sentenza non argomenta in modo specifico circa il superamento dei motivi di inattendibilità dei dichiaranti che avevano condotto all'esito assolutorio in primo grado. Viene posta a confronto la decisione di primo grado e quella di secondo grado in riferimento a ciascuna delle imputazioni rilevanti, allo scopo di far risultare l'omesso confronto con i motivi espressi dal primo giudice. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo a) . Non vi è stato alcun reale esame degli atti istruttori - in particolare la deposizione del Maggiore Laboccetta, incorporata nell'atto di ricorso - da cui emergeva un forte profilo di inattendibilità del dichiarante RO, ben colto dal giudice di primo grado. Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio travisamento per omissione di dati probatori rilevanti. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo c). Secondo la difesa la valutazione di attendibilità della persona offesa non è sorretta da un adeguato apparato argomentativo. Si evidenzia che non è stata valutata la copiosa serie di messaggi w.app prodotta dalla difesa a dimostrazione della costante e serena interlocuzione. Si evidenzia, inoltre, che una volta esclusa la ricorrenza della minaccia, la qualificazione in ingiuria del contenuto della frase indicata nel capo di imputazione sarebbe arbitraria ed illogica, posto che della ingiuria non si rinviene il correlato elemento psicologico. 3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo d) . L'atteggiamento oppositivo manifestato dal CC, in più occasioni, rispetto alle legittime iniziative del RA rendeva necessaria l'acquisizione di riscontri al contenuto delle dichiarazioni rese dal primo, a conferma della attendibilità. Su tale aspetto la decisione di secondo grado non sviluppa argomentazioni adeguate. 3.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo f). 4 Si deduce, in particolare, il travisamento dei contenuti della prova in riferimento alla analisi dei contenuti della chat intercorsa tra II RA e la persona offesa NA. 4. Ha depositato memoria la costituita parte civile CC CO. Nell'atto si contrastano í contenuti del ricorso introdotto dall'imputato e si conclude per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al fatto di cui al capo a) della rubrica ed infondato nel resto. Va premesso, quanto al primo motivo di ricorso, che nel caso in esame la Corte di secondo grado si è posta - in via generale - il problema di individuare il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e di confutare in modo espresso i punti della decisione che hanno dato luogo alla assoluzione nel primo grado di giudizio. 1.1 In punto di metodo va infatti riaffermato che in riferimento allo standard giustificativo della decisione, in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte di legittimità si esprimono - da tempo - nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia chiara ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez. VI, n. 6221 del 20.04.2005, Aglieri, rv 233083; Sez. V, n. 8361 del 17.01.2013, Rastegar, rv 254638). Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l'insorgenza del dubbio determinante l'assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all'uno o all'altro elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l'erroneità della precedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato. Così come l'eventuale errore di inquadramento in diritto commesso - in tesi - del primo giudice va individuato e ne va argomentato il superamento in modo espresso e con puntuali riferimenti. 5 Viene accentuato - in tale chiave - il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico della motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. 1.2 Tranne che l'episodio di cui al capo a), il Collegio ritiene del tutto esauriente, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione rafforzata, il percorso espresso nella decisione impugnata. Ciò perché la Corte Militare di Appello ha correttamente e logicamente evidenziato i due punti «deboli» della decisione di primo grado, confutandoli in modo esauriente. 2. In particolare la Corte di secondo grado ha contrastato in modo del tutto lineare e conforme agli orientamenti di questa Corte di legittimità alcuni argomenti in diritto espressi dal Giudice di primo grado, escludendo la possibilità di un utilizzo di espressioni offensive da parte del OM verso i militari di grado inferiore, per finalità genericamente 'correttive' di condotte non consone ai doveri militari o di disciplina. Sul punto va rilevato che la motivazione della decisione di primo grado risentiva di tale erroneo approccio in diritto, mentre la decisione di secondo grado fa corretta applicazione dei principi espressi in più occasioni da questa Corte di legittimità per cui " in tema di ingiuria, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa" (così Sez. I n. 185 del 1998, rv 209439 ; v. anche Sez I n. 7575 del 2014, rv 259415 per cui in tema di ingiuria a un inferiore, la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressione volgari, pur e ormai prive di connotazioni offensive nel linguaggio comune e tra pari, in quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53, comma terzo, Cost.). Sotto tale profilo vi è dunque una condivisibile confutazione in secondo grado degli argomenti spesi dal giudice di primo grado. 6 2.1 Ancora, sotto il profilo della valutazione di attendibilità dei dichiaranti, nelle diverse ipotesi oggetto di verifica, la Corte dì Appello ha riportato - in diritto - il procedimento nella corretta dimensione probatoria. Va ricordato sul tema che ferma restando la necessità di una accurata valutazione di attendibilità soggettiva del dichiarante, la deposizione della persona offesa (anche se costituitasi parte civile) non necessità di riscontri esterni (v. Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214). In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune. 2.2 Dunque nel proiettare il principio di diritto sul caso oggetto di trattazione, va rilevato che l'unico capo di imputazione su cui il ragionamento probatorio del giudice di secondo grado risulta carente è quello sub a), con fondatezza del secondo motivo di ricorso. In riferimento alla condizione soggettiva del RO, infatti, è vero che la Corte di secondo grado non realizza alcun particolare impegno argomentativo al fine di ribaltare il giudizio negativo in punto di attendibilità soggettiva espresso dal giudice di primo grado e asseverato dai contenuti di una specifica fonte dichiarativa (almeno in rapporto ai chiari intenti provocatori coltivati dal RO). Ciò determina la emersione di un vizio motivazionale già in chiave di motivazione rafforzata, il che conduce - in detta parte - all'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 2.3 Sugli altri profili di apprezzamento della prova dichiarativa la decisione è immune da vizi ed il ricorso è infondato. Gli episodi relativi alla ER, al CC e allo NA risultano ricostruiti in secondo grado in piena aderenza alle risultanze probatorie e senza alcun vizio logico. Ciò perché da un lato una chiara attribuzione di inattendibilità della fonte da parte del giudice di primo grado (con necessità di motivazione rafforzata sul punto) riguardava esclusivamente la fonte RO, dall'altro le dichiarazioni rese dalla ER, dal CC e dallo NA sono state apprezzate in modo congiunto con altri elementi di prova che, pur nella non necessità di riscontro esterno, hanno avuto effetti di consolidamento del profilo di attendibilità intrinseca. La critica al percorso valutativo - di cui al terzo, quarto e quinto motivo di ricorso - diventa, pertanto, generica e tende a riproporre argomenti che sono stati esaminati e logicamente confutati in sede di merito. 7 2.4 Né può dirsi che la derubricazione - quanto all'episodio ER - soffra di deficit di tipicità nel diverso e meno grave inquadramento del fatto. Una volta escluso l'intento realmente minaccioso è indubbio che nella affermazione .. ti butto dalla finestra.. vi sia una carica offensiva verso la dignità del militare destinatario della medesima, tale da sostenere la diversa qualificazione. Il rigetto del ricorso in riferimento al fatto di cui al capo d) determina la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CC CO che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello Militare. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CC CO che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, in data 11/09/2024 Il Consigliere estensore RAFFAELLO AG Il Presidente VITO DI NICOLA 14'70 C11 1 14-; CORTE SUPREMA Di CASSAVONE 3S zi Se-2 ne.P‘-.-)nate. Depositata in Cancelleria oggi !i 1 NO V, 202k IL FUNZION" piuDIZIARIO ,k fai- ic 4g,rì esseiv IZNfld lI CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE \.),CAL Q ti\ \L_ •-)-'etr1\ •(21-1 1c.-tt,— 1-\ _ g l 2, ./H kA,dry,e g v\ . 5 31 9 (H tr\ e\ikee oli. ee14.9
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L. Flamini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. F. Scacchi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore della parte civile F. Mercadante che, riportandosi alla memoria agli atti, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42782 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2023 il GUP del Tribunale Militare di Roma - in rito abbreviato - ha mandato assolto RA TE da tutte le contestazioni a lui ascritte (capiA-B-C-D-E-F). Si tratta, come è noto alle parti, di reati rubricati in termini di ingiuria e minaccia ad inferiore o di semplice ingiuria ad inferiore, in ragione di «scontri verbali» verificatisi con una serie di soggetti all'interno della struttura militare - il Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri - sito in Velletri, di cui il RA aveva assunto il comando. Per comodità di sintesi gli episodi saranno d'ora in avanti indicati con riferimento alle presunte persone offese, raggiunte da epiteti o sfoghi verbali provenienti, secondo l'accusa, dal RA : capo A - RO Bruno;
capo B - Taliano Maurizio;
capo C - ER IA;
capo D - CC CO;
capo E - ST UA ed altri;
capo F - NA AB. Per i contenuti delle espressioni si rimanda ai capi di imputazione. 1.1 La pronunzia di primo grado perviene alla assoluzione dell'imputato in riferimento a due principali linee argomentative. La prima riguarda - in via generale - la ricostruzione del «contesto» in cui il RA, da neo OM, si sarebbe trovato ad operare. Un contesto definito di assoluto 'degrado' e di 'scarsa funzionalità' della Scuola Allievi, con correlata responsabilità degli Ufficiali che ivi prestavano servizio. Da ciò sarebbe derivata - secondo il GUP - una sorta di necessaria 'durezza espressiva' da parte del RA, in qualche modo funzionale al ripristino di una disciplina militare ormai poco avvertita nel delineato contesto. In tale accezione il linguaggio - cd. da caserma - in talune occasioni utilizzato dal RA non potrebbe essere ritenuto rispondente ai profili tipici delle norme incriminatrici. La seconda linea argomentativa riguarda i profili di valutazione del contributo dichiarativo introdotto dalle presunte persone offese. In taluni casi il GUP realizza una vera e propria affermazione di scarsa attendibilità dei dichiaranti. Ciò in particolare riguarda l'episodio di cui al capo A e la figura del RO. Costui avrebbe assunto volutamente degli atteggiamenti provocatori nei confronti del OM RA (v. pag. 11 della sentenza), come testimoniato anche da altri, e, pertanto, le sue affermazioni non risultano attendibili quanto al contenuto delle offese provenienti dal RA, oltre a non aver trovato conferma in elementi ulteriori. Quanto agli altri episodi viene evidenziato, di volta in volta, che a) l'episodio Ta//ano è incerto nella sua stessa dinamica e non percepito dalla pretesa vittima;
b) l'episodio 2 narrato dalla ER si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese da costei ed è alquanto inverosimile in ragione della produzione difensiva di messaggi di testo tra i due non connotati da offese di sorta, intervenuti nel medesimo periodo storico;
c) l'episodio CC viene ritenuto non dimostrato per l'assenza di reali elementi di conferma provenienti da altre deposizioni testimoniali e, in ogni caso, per la avvertita necessità di utilizzare anche 'toni forti' per il ripristino della funzionalità della struttura militare;
d) l'episodio ST ha dato luogo a richiesta di assoluzione da parte della stessa pubblica accusa;
e) l'episodio NA ha una deposizione terza a sostegno, ma rientra nella doverosa attività di 'stimolo', anche con toni forti, per ripristinare la funzionalità dell'ufficio. 2. La Corte Militare di Appello, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2024 ha - in larga misura - ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, in accoglimento della impugnazione della parte pubblica. In particolare la responsabilità del RA viene affermata in riferimento ai capi : A-C- DeF della imputazione (episodi RO, ER, CC e NA), qualificati o ritenuti in termini di ingiuria ad inferiore aggravata. Con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione la pena viene quantificata in mesi sei di reclusione militare. 2.1 La Corte di Appello ribalta, sui capi prima indicati, la decisione di primo grado nel modo che segue: ‘F \ a) viene ritenuto non conforme al sistema normativo ed alla connotazione di specialità del diritto penale militare il ragionamento, espresso dal primo giudice, in punto di possibile utilizzo di «toni forti» nei dialoghi con gi inferiori, lì dove vi sia una necessità di ristabilire la disciplina. Secondo la Corte di Appello non vi è alcuna possibilità di giustificare le espressioni ingiuriose o ritenerle consentite in virtù di un preteso ius corrigendi . Pur se vi fosse stata una (non dimostrata) condizione di inefficienza della struttura, non era certo quello il modo (ingiuriando a più riprese i sottoposti) per porvi rimedio. Si compie riferimento ai contenuti di Sez. I n. 37803 del 2016; b) viene ritenuta erronea in diritto, sul piano del ragionamento probatorio, la tesi per cui le dichiarazioni delle persone offese avrebbero avuto necessità di elementi di riscontro, essendo sufficiente una approfondita analisi di complessiva credibilità del dichiarante in rapporto all'insieme dei dati conoscitivi acquisiti. Sulla base di dette linee argomentative la Corte di secondo grado riesamina le singole vicende e ritiene integrata la condotta di ingiuria ad inferiore aggravata nelle ipotesi prima evidenziate. 3 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - RA TE. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento al mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della prima decisione. Secondo la difesa la sentenza non argomenta in modo specifico circa il superamento dei motivi di inattendibilità dei dichiaranti che avevano condotto all'esito assolutorio in primo grado. Viene posta a confronto la decisione di primo grado e quella di secondo grado in riferimento a ciascuna delle imputazioni rilevanti, allo scopo di far risultare l'omesso confronto con i motivi espressi dal primo giudice. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo a) . Non vi è stato alcun reale esame degli atti istruttori - in particolare la deposizione del Maggiore Laboccetta, incorporata nell'atto di ricorso - da cui emergeva un forte profilo di inattendibilità del dichiarante RO, ben colto dal giudice di primo grado. Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio travisamento per omissione di dati probatori rilevanti. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo c). Secondo la difesa la valutazione di attendibilità della persona offesa non è sorretta da un adeguato apparato argomentativo. Si evidenzia che non è stata valutata la copiosa serie di messaggi w.app prodotta dalla difesa a dimostrazione della costante e serena interlocuzione. Si evidenzia, inoltre, che una volta esclusa la ricorrenza della minaccia, la qualificazione in ingiuria del contenuto della frase indicata nel capo di imputazione sarebbe arbitraria ed illogica, posto che della ingiuria non si rinviene il correlato elemento psicologico. 3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo d) . L'atteggiamento oppositivo manifestato dal CC, in più occasioni, rispetto alle legittime iniziative del RA rendeva necessaria l'acquisizione di riscontri al contenuto delle dichiarazioni rese dal primo, a conferma della attendibilità. Su tale aspetto la decisione di secondo grado non sviluppa argomentazioni adeguate. 3.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo f). 4 Si deduce, in particolare, il travisamento dei contenuti della prova in riferimento alla analisi dei contenuti della chat intercorsa tra II RA e la persona offesa NA. 4. Ha depositato memoria la costituita parte civile CC CO. Nell'atto si contrastano í contenuti del ricorso introdotto dall'imputato e si conclude per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al fatto di cui al capo a) della rubrica ed infondato nel resto. Va premesso, quanto al primo motivo di ricorso, che nel caso in esame la Corte di secondo grado si è posta - in via generale - il problema di individuare il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e di confutare in modo espresso i punti della decisione che hanno dato luogo alla assoluzione nel primo grado di giudizio. 1.1 In punto di metodo va infatti riaffermato che in riferimento allo standard giustificativo della decisione, in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte di legittimità si esprimono - da tempo - nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia chiara ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez. VI, n. 6221 del 20.04.2005, Aglieri, rv 233083; Sez. V, n. 8361 del 17.01.2013, Rastegar, rv 254638). Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l'insorgenza del dubbio determinante l'assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all'uno o all'altro elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l'erroneità della precedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato. Così come l'eventuale errore di inquadramento in diritto commesso - in tesi - del primo giudice va individuato e ne va argomentato il superamento in modo espresso e con puntuali riferimenti. 5 Viene accentuato - in tale chiave - il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico della motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. 1.2 Tranne che l'episodio di cui al capo a), il Collegio ritiene del tutto esauriente, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione rafforzata, il percorso espresso nella decisione impugnata. Ciò perché la Corte Militare di Appello ha correttamente e logicamente evidenziato i due punti «deboli» della decisione di primo grado, confutandoli in modo esauriente. 2. In particolare la Corte di secondo grado ha contrastato in modo del tutto lineare e conforme agli orientamenti di questa Corte di legittimità alcuni argomenti in diritto espressi dal Giudice di primo grado, escludendo la possibilità di un utilizzo di espressioni offensive da parte del OM verso i militari di grado inferiore, per finalità genericamente 'correttive' di condotte non consone ai doveri militari o di disciplina. Sul punto va rilevato che la motivazione della decisione di primo grado risentiva di tale erroneo approccio in diritto, mentre la decisione di secondo grado fa corretta applicazione dei principi espressi in più occasioni da questa Corte di legittimità per cui " in tema di ingiuria, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa" (così Sez. I n. 185 del 1998, rv 209439 ; v. anche Sez I n. 7575 del 2014, rv 259415 per cui in tema di ingiuria a un inferiore, la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressione volgari, pur e ormai prive di connotazioni offensive nel linguaggio comune e tra pari, in quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53, comma terzo, Cost.). Sotto tale profilo vi è dunque una condivisibile confutazione in secondo grado degli argomenti spesi dal giudice di primo grado. 6 2.1 Ancora, sotto il profilo della valutazione di attendibilità dei dichiaranti, nelle diverse ipotesi oggetto di verifica, la Corte dì Appello ha riportato - in diritto - il procedimento nella corretta dimensione probatoria. Va ricordato sul tema che ferma restando la necessità di una accurata valutazione di attendibilità soggettiva del dichiarante, la deposizione della persona offesa (anche se costituitasi parte civile) non necessità di riscontri esterni (v. Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214). In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune. 2.2 Dunque nel proiettare il principio di diritto sul caso oggetto di trattazione, va rilevato che l'unico capo di imputazione su cui il ragionamento probatorio del giudice di secondo grado risulta carente è quello sub a), con fondatezza del secondo motivo di ricorso. In riferimento alla condizione soggettiva del RO, infatti, è vero che la Corte di secondo grado non realizza alcun particolare impegno argomentativo al fine di ribaltare il giudizio negativo in punto di attendibilità soggettiva espresso dal giudice di primo grado e asseverato dai contenuti di una specifica fonte dichiarativa (almeno in rapporto ai chiari intenti provocatori coltivati dal RO). Ciò determina la emersione di un vizio motivazionale già in chiave di motivazione rafforzata, il che conduce - in detta parte - all'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 2.3 Sugli altri profili di apprezzamento della prova dichiarativa la decisione è immune da vizi ed il ricorso è infondato. Gli episodi relativi alla ER, al CC e allo NA risultano ricostruiti in secondo grado in piena aderenza alle risultanze probatorie e senza alcun vizio logico. Ciò perché da un lato una chiara attribuzione di inattendibilità della fonte da parte del giudice di primo grado (con necessità di motivazione rafforzata sul punto) riguardava esclusivamente la fonte RO, dall'altro le dichiarazioni rese dalla ER, dal CC e dallo NA sono state apprezzate in modo congiunto con altri elementi di prova che, pur nella non necessità di riscontro esterno, hanno avuto effetti di consolidamento del profilo di attendibilità intrinseca. La critica al percorso valutativo - di cui al terzo, quarto e quinto motivo di ricorso - diventa, pertanto, generica e tende a riproporre argomenti che sono stati esaminati e logicamente confutati in sede di merito. 7 2.4 Né può dirsi che la derubricazione - quanto all'episodio ER - soffra di deficit di tipicità nel diverso e meno grave inquadramento del fatto. Una volta escluso l'intento realmente minaccioso è indubbio che nella affermazione .. ti butto dalla finestra.. vi sia una carica offensiva verso la dignità del militare destinatario della medesima, tale da sostenere la diversa qualificazione. Il rigetto del ricorso in riferimento al fatto di cui al capo d) determina la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CC CO che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello Militare. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CC CO che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, in data 11/09/2024 Il Consigliere estensore RAFFAELLO AG Il Presidente VITO DI NICOLA 14'70 C11 1 14-; CORTE SUPREMA Di CASSAVONE 3S zi Se-2 ne.P‘-.-)nate. Depositata in Cancelleria oggi !i 1 NO V, 202k IL FUNZION" piuDIZIARIO ,k fai- ic 4g,rì esseiv IZNfld lI CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE \.),CAL Q ti\ \L_ •-)-'etr1\ •(21-1 1c.-tt,— 1-\ _ g l 2, ./H kA,dry,e g v\ . 5 31 9 (H tr\ e\ikee oli. ee14.9