Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 3995
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Le condotte di emissione e di utilizzazione di fatture false, alternativamente previste dalla norma di cui all'art. 4 lett. d) della legge 7 agosto 1982 n. 516 sono caratterizzate da reciproca autonomia. Ciascuna integra una distinta figura delittuosa, cosi che nelle ipotesi in cui si realizzino entrambe non si configura un concorso dell'emittente con l'utilizzatore, ma ciascuno risponde del fatto di emissione e di quello di utilizzazione rispettivamente commesso, e ciò anche nel caso che l'emittente agisca previo accordo con l'utilizzatore, in quanto l'uso si configura come lo sviluppo logico dell'accordo e l'esistenza di due autonome previsioni porta ad escludere che l'uno dei soggetti, interessato a quello che direttamente lo riguarda, concorra nel fatto proprio dell'altro.

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  • 1Reati tributari, false fatture, dichiarazione fraudolenta, successione di leggi nel tempoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 3995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3995
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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