Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Le condotte di emissione e di utilizzazione di fatture false, alternativamente previste dalla norma di cui all'art. 4 lett. d) della legge 7 agosto 1982 n. 516 sono caratterizzate da reciproca autonomia. Ciascuna integra una distinta figura delittuosa, cosi che nelle ipotesi in cui si realizzino entrambe non si configura un concorso dell'emittente con l'utilizzatore, ma ciascuno risponde del fatto di emissione e di quello di utilizzazione rispettivamente commesso, e ciò anche nel caso che l'emittente agisca previo accordo con l'utilizzatore, in quanto l'uso si configura come lo sviluppo logico dell'accordo e l'esistenza di due autonome previsioni porta ad escludere che l'uno dei soggetti, interessato a quello che direttamente lo riguarda, concorra nel fatto proprio dell'altro.
Commentario • 1
- 1. Reati tributari, false fatture, dichiarazione fraudolenta, successione di leggi nel tempoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Polo Maria TONINI Presidente del 18.2.1999
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo DI NUBILA " N. 487
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 31240/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GE RE, n. a Scandale, il 22.12.1951
avverso la sentenza 22.6.1998 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino IZZO che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.6.1998 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 21.3.1997 del Tribunale di Voghera che aveva affermato la penale responsabilità di IL RE in ordine al reato di cui:
-agli artt. 110 cod. pen. e 4, n. 5 legge 7.8.1982, n. 516 (perché, quale amministratore di fatto della s.r.l. "Momenti", con sede in Voghera, in concorso o comunque previo accordo con ZA AL, titolare dell'omonima ditta di costruzioni edili con sede in Serego, CA PE e QU PE - per i quali si è proceduto separatamente - quali anch'essi amministratori di fatto della s.r.l. "Momenti", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, lo ZA emetteva e IL in concorso con gli altri utilizzava n. 2 fatture, rispettivamente per lire 160.650.000 e 168.980.000, relative a lavori di ristrutturazione in realtà mai realizzati, contabilizzandole nelle scritture contabili - il 15 ed il 16.11.1991)
e lo aveva condannato alla pena principale di mesi nove di reclusione e lire sei-milioni di multa ed alle pene accessorie di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il IL, il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge:
a)l'erroneità delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito quanto alla ritenuta sua qualità di amministratore di fatto della s.r.l. "Momenti", essendo questo "un ruolo che assolutamente non gli competeva".
In ogni caso, anche l'eventuale amministratore di fatto di una società di capitali "non potrebbe essere considerato automaticamente (oggettivamente) responsabile di tutte le violazioni perpetrate all'interno della stessa per il solo effetto della posizione ricoperta";
b) l'impossibilità giuridica di configurare il "concorso" tra l'emittente e l'utilizzatore di un documento contabile falso. Egli "non era entrato in alcun modo nella vicenda" e le risultanze processuali "escludono ogni sua responsabilità nella ideazione, nella formazione e nell'utilizzo delle fatture false per cui è stata avviata l'azione penale". Tali risultanze escludono altresì la sussistenza della volontà di cooperare alla commissione del reato, tenuto conto "che la semplice connivenza, e cioè l'assistere passivamente alla commissione di un delitto che si avrebbe facoltà di poter impedire, non è punibile sotto il profilo penale",
c) l'irrogazione di una pena eccessiva "rispetto alla reale portata dei fatti ed alla sua posizione del tutto marginale", con erroneo disconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché le doglianze anzidette o sono manifestamente infondate o costituiscono censure in punto di fatto della sentenza impugnata non prospettabili in sede di legittimità.
1. Le eccezioni che il ricorrente riferisce all'individuata qualifica di amministratore di fatto prospettano essenzialmente una "rilettura" degli elementi probatori ed una nuova valutazione delle risultanze processuali, che esulano dai poteri di questa Corte, essendo riservate in via esclusiva al giudice di merito. La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, ha accertato (e ne ha dato conto con ampia e coerente disamina):
- che la s.r.l "Momenti" venne costituita da BR RE e PO AT e che quest'ultima, legata sentimentalmente al IL, a costui contestualmente delegò, nella sostanza, l'intera gestione societaria;
- che il IL, in virtù di tale delega sostanziale, pur rivestendo sempre ufficialmente nella struttura aziendale la qualifica di lavoratore subordinato, ha gestito in concreto la società dalla nascita fino alla cessazione dell'attività, intervenuta nel 1992.
Tanto quei giudici hanno dedotto dalle concordi dichiarazioni di ben otto testimoni (il socio fondatore BR, i legali rappresentanti SE e NO, i commercialisti Orrico e Crivelli, i dipendenti EG, AV e CU), evidenzianti come, al di là di ogni schermo fittizio, era stato proprio l'odierno imputato ad occuparsi "di tutta l'amministrazione" e ad "imporre sempre la sua volonta".
Nel nostro ordinamento, quanto alla ripartizione dei poteri tra gli organi sociali delle società di capitali, può dirsi in linea generale che competono agli amministratori tutti quegli atti che rientrano nel concetto di gestione della società e proprio il compimento di una autentica attività di "management" da parte del IL emerge chiaramente delineato nella ricostruzione operata in sede di merito (effettiva designazione degli apparenti amministratori di diritto, assunzione di personale, rapporti con i commercialisti, ingerenza totale e continua nell'organizzazione e nella vita del complesso aziendale).
2. Anche la partecipazione del IL alla commissione del reato a lui ascritto risulta ricostruita con specifiche e logiche argomentazioni dalla Corte territoriale: ZA rilasciò le due fatture fittizie in seguito ad accordi direttamente intercorsi soltanto con i legali rappresentanti QU e CA (tutti questi tre coimputati hanno concordato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.); il rilascio di tali fatture, però, è intimamente connesso con un'operazione di vendita, da parte della s.r.l. "Momenti" di merce del valore di circa 400 milioni per la somma di 179 milioni di lire, dei quali soltanto 80 milioni effettivamente versati nelle casse sociali.
Alla contabilizzazione delle due fatture in questione si fece appunto ricorso per "coprire" il mancato introito: IL (ben lungi dall'assistere passivamente alla vicenda) partecipò alla vendita, consentì l'incasso del corrispettivo di gran lunga inferiore al valore della merce venduta, permise l'inserimento in contabilità dei documenti "confezionati" in diretta connessione proprio con quella vendita.
3. Alcune precisazioni si impongono in ordine alla questione del "concorso di persone" nel reato di cui all'art. 4, n. 5 (ora lett. D), della legge n. 516/1982, con riferimento specifico ai rapporti tra le condotte di emissione e di utilizzazione, alternativamente previste dalla norma incriminatrice.
La dottrina, in proposito, è concorde nell'evidenziare la reciproca autonomia di siffatte condotte, ciascuna delle quali integra una distinta figura delittuosa, sicché viene uniformemente affermato, che, nelle ipotesi in cui si realizzino entrambe, non si configura concorso dell'emittente con l'utilizzatore ma ciascuno risponde del fatto di emissione e di quello di utilizzazione rispettivamente commesso, e ciò anche nel caso che l'emittente agisca previo accordo con l'utilizzatore o addirittura su istigazione di quest'ultimo, in quanto l'uso si configura come lo sviluppo logico dell'attività istigatrice o dell'accordo e l'esistenza delle due autonome previsioni porta ad escludere che l'uno dei soggetti, interessato a quella che direttamente lo riguarda, concorra nel fatto proprio dell'altro. La responsabilità a titolo di concorso potrà configurarsi, invece, nell'ipotesi di emissione in seguito ad accordo fraudolento, soltanto quando la successiva attività di utilizzazione non si verifichi.
L'autonomia strutturale delle due condotte, di rilascio e di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, è stata altresì riconosciuta da questa Corte Suprema, che ha escluso ogni ipotesi di concorso necessario tra rilasciante ed utilizzatore "anche nei casi in cui una parte di attività, eventualmente concordata tra i due soggetti, risulti, in concreto, coincidente" (Cass., Sez. I:
28.3.1986, n. 1026; 5.6.1986, n. 2152),
Nella fattispecie in esame tali principi sono stati correttamente, applicati, poiché al IL è stato contestato (e riconosciuto sussistente) il concorso (con TI e QU) nella sola utilizzazione delle fatture, previo accordo con l'emittente Zappia, e l'attività concorrente di utilizzazione è stata ampiamente e congruamente illustrata.
4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'attenuante di cui all'art. 114, 1^ comma, cod. pen. trova applicazione laddove l'apporto causale dei correo risulti oggettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e dei tutto marginale (vedi Cass., Sez, VI: 26.1.1996, n. 784;
21.1.1994, n. 579; 7.4.1994, n. 4041).
Essa è di natura meramente facoltativa ed è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, che - nella specie - correttamente e motivatamente ne ha escluso l'applicabilità, ponendo in rilievo che la falsa contabilizzazione si era resa possibile soltanto perché il IL, principale interessato a coprire l'ammanco, vi aveva assentito: non minima efficienza causale, dunque, ma indispensabile apporto alla produzione dell'evento. Ogni altra considerazione difensiva sull'entità della pena (in concreto correlata pure ai Precedenti penali dello imputato, numerosi e per fatti anche gravi) non. è valutabile in sede di leggittimità.
5. A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un-milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999