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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause riunite iscritte ai n. r.g. 1637/2020 e 1804/2023 promosse da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cialella Francesco e con lo stessoParte 1
elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
CONTRO
', rappresentata. e difesa dall'Avv. Controparte_1
IA SI e con la stessa domiciliata come in atti
OPPOSTA
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Luigi Controparte_2
Di OR e con lo stesso domiciliata come in atti
OPPOSTA Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il 05/03/2020, parte ricorrente in epigrafe, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2019 00523443 52 000, notificata a mezzo pec da [...]
Controparte_3 in data 25/01/2020 avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti
Controparte_1 per gli anni 2012-2013 - 2015 - 2018, per unalla ammontare complessivo pari ad € 1.580,56.
La ricorrente deduceva una serie di vizi formali, in particolare eccepiva l'illegittimità della notifica a mezzo pec, la mancanza di atti prodromici antecedenti all'invio della cartella e nel merito contestava la non debenza del contributo minimo obbligatorio ed eccepiva la prescrizione per le annualità: 2012, 2013, 2015. Concludeva chiedendo la pronuncia di accertamento negativo della debenza nonché, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Si costituivano ritualmente in giudizio sia CP 1 che [...] CP 2 che con varie difese ed argomentazioni chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Con successivo ricorso, riunito al primo veniva proposta dallo stesso ricorrente opposizione dell'intimazione di pagamento, notificata da Controparte_4 n. 028 2023
90002427 41/000 con cui le veniva intimato di pagare la somma di € 1.901,94 riferita a due cartelle di pagamento, la n. 028 2019 00523443 52 000 (di euro 1.720,28 relativa al credito di
) già oggetto del pregresso giudizio per la qualeControparte 1 si deducono le eccezioni sui vizi formali e la 028 2019 00523443 52 000 (relativa al credito di euro 181,66 dell'Ordine degli Avvocati di Santa IA Capua Vetere) di cui la ricorrente eccepisce la prescrizione.
Giova qui ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr.
Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
La presente opposizione, pertanto, è tempestiva dal momento che la cartella esattoriale impugnata risulta notificata il 25.01.2020, mentre il ricorso risulta depositato in data
05.03.2020, nel rispetto del termine di 40 gg previsto dalla disposizione normativa di cui all' art. 24 d. lgs. 46/99.
Con riferimento alle eccezioni formulate dalla ricorrente circa la regolarità della notifica e l'assenza di atti prodromici all'invio della cartella si rileva che allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.., le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo;
termine che risulta ampiamente spirato. Ad ogni modo, in riferimento alla specifica contestazione relativa alla notifica della cartella esattoriale effettuata dalla a mezzo pec, si Controparte_2
osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Cass. sent. 20625/2017). Recentemente, la Suprema
Corte, nell'ordinanza n. 3805/2018, richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7665/2016, ha ritenuto applicabile anche alle notifiche a mezzo pec il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, “principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario,
statuendo altresì, riguardo alle modalità con la quale l'eccezione di nullità viene sollevata,
l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa". Con riferimento, sempre, alle modalità con cui l' ha provveduto a notificare la cartella Controparte_5
esattoriale oggetto dell'odierna impugnazione,si rappresenta che, nella recente sentenza n.
6417/2019, la Corte di Cassazione, richiamandosi al diritto dell'Unione Europea - secondo cui le firme digitali di tipo AD (ovverosia p7m) oppure di tipo PA (ossia pdf) sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni -,
ha ritenuto valide le notifiche dei files riportanti estensione .pdf, firmati digitalmente, non sussistendo elementi tecnici per ritenere che la firma digitale apposta nel formato AD
(p7m) sia più affidabile del formato PA (pdf).
In riferimento alla eccezione formulata in ordine alla legittimità della cartella esattoriale impugnata per il mancato invio della preventiva contestazione e dell'ordinanza ingiunzione di cui al procedimento sancito dalla L.689/91, si osserva, innanzitutto, come rilevato dalla resistente CP 1 che la stessa è un ente previdenziale privatizzato e non una pubblica amministrazione, pertanto, la richiamata legge non è applicabile.( In tal senso Trib Roma n.
5376/2019).
Ciò nonostante, la CP_1 ha fornito prova di aver provveduto a contestare il mancato pagamento della contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per gli anni 2012 e
2013, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delle sanzioni applicabile ratione temporis
(deliberato dal Comitato dei Delegati della CP_1 il 23/07/2010 ed approvato con decreto ministeriale del 23/12/2010), con nota prot. 2018/219934 dell'11/12/2018, inviata a mezzo pec all'indirizzo della ricorrente, peraltro indicata anche nel presente ricorso, di cui è fornita prova della corretta ricezione nella casella di posta della professionista, in data 19/12/2018.
Con riferimento, invece, alla contribuzione minima relativa all'anno 2015, la CP 1 ha fornito prova di aver provveduto a contestarne il mancato pagamento, con nota prot.
2018/121314 del 16/07/2018 inoltrata allo stesso indirizzo pec il 5/08/2018 e regolarmente ricevuta dalla ricorrente. Per quanto riguarda la contestazione in merito alla debenza della contribuzione integrativa oggetto di causa, si fa presente che la contestazione in questione è destituita di qualsivoglia fondamento. Per gli anni 2012 e 2013, invero, in applicazione dell'art. 6, comma 7, del
Regolamento dei contributi applicabile ratione temporis, non è stato richiesto alla professionista alcun importo a titolo di contributo integrativo minimo, trattandosi del terzo e quarto anno di iscrizione all'Albo professionale, ma soltanto il contributo integrativo in proporzione al volume d'affari dichiarato (cfr. art. 6, comma 7, del Regolamento dei contributi applicabile ratione temporis, che esonera dal versamento del contributo integrativo minimo i professionisti per il periodo di iscrizione alla CP_1 che coincide con i primi cinque anni di iscrizione all'Albo professionale;
per tali soggetti, è comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione al volume d'affari dichiarato).
Per gli anni 2012 e 2013, pertanto, la CP_1 ha legittimamente richiesto alla professionista il contributo integrativo in proporzione al volume d'affari dichiarato.
Per quanto riguarda, invece, l'anno 2015 - sesto anno di iscrizione all'Albo professionale ed alla CP_1 -, il contributo minimo integrativo è stato legittimamente richiesto dalla CP_1
In riferimento, invece, alla contestazione della ricorrente relativa al credito di € 695,00,
comunicato dalla CP_1 con nota del 18/12/2014 la CP_1 aveva deliberato di sospendere la riscossione dell'ultima rata dei contributi minimi dell'anno 2014 e di procedere alla rideterminazione degli stessi nella misura di metà dell'importo dovuto e già posto in riscossione con bollettini e ciò era stato già comunicato alla ricorrente quanto era stato deciso dal Consiglio di Amministrazione, specificando che, ove fossero stati riscontrati versamenti già eseguiti a titolo di contributi minimi dell'anno 2014 maggiori dell'importo così rideterminato, il credito risultante sarebbe stato compensato in sede di autoliquidazione dei contributi dovuti per il medesimo anno e che, solo ove fosse risultato un ulteriore credito dopo la compensazione sopra descritta, il credito residuo sarebbe stato compensato con i contributi minimi 2016.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la CP_1 ha legittimamente utilizzato il credito di € 695,00 al tempo rilevato per la copertura del debito a titolo di contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2014 e, stante la sussistenza di un ulteriore credito dopo la compensazione sopra descritta, il credito residuo è stato utilizzato per la copertura di parte del debito a titolo di contribuzione minima soggettiva dell'anno 2016.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Inoltre si rileva che, la professionista, in data 02/10/2018 ha presentato domanda di regolarizzazione spontanea ex art.14 del Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni con riferimento al solo anno 2016 e, comunque, poiché tale istituto è riferibile alle sole irregolarità non precedentemente sanzionate dalla CP_1 né, ovviamente, iscritte a ruolo, anche nel caso in cui la professionista avesse presentato la detta istanza per l'anno 2015, risulta evidente che i benefici della "regolarizzazione spontanea ex art. 14 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni” non potevano, comunque, essere applicati alle somme oggetto di causa relative all'anno 2015 (contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l'anno 2015, oltre interessi per non aver pagato alla scadenza), essendo quote dovute per infrazioni contributive rispetto alle quali la CP_1 aveva già provveduto alla formale contestazione nei confronti dell'odierna ricorrente con nota PEC ricevuta dalla stessa in data 5/08/2018 (diffida minimi 2015).
In merito all'eccezione di prescrizione: premesso che la successione delle leggi e la loro interpretazione in merito al tema della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla cassa forense ha dato origine nel tempo a vertenze e contenziosi;
la legge
20 settembre 1980, n. 576, di riforma del sistema previdenziale forense, prevedeva all'art. 19 che la prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compisse con il decorso di 10 anni;
la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, adottato con legge 8 agosto 1995, n. 335, ha poi modificato il regime della prescrizione prevedendo all'art. 3 che le contribuzioni dovute alla cassa forense seguissero la prescrizione breve di 5 anni;
la successiva legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, all'art. 66 prevede che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 non si applichi alle contribuzioni dovute alla Parte 2
[...] ; a fronte di questioni sollevate in merito alla corretta applicazione ed interpretazione della norma, è intervenuta la Corte di Cassazione, in particolare sul tema della reviviscenza, ha stabilito che "l'abrogazione legislativa opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate" (si vedano, ex multis, le sentenze
11 aprile 1951, n. 855, e 8 giugno 1979, n. 3284); anche la Corte costituzionale, con sentenza
24 gennaio 2012, n. 13, ha aderito all'orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore;
il Tribunale di Milano con sentenza n.1029 del 23/03/2023 ha statuito che la prescrizione decennale dei contributi previdenziali dovuti a CP 1
(prevista dalla legge n. 247 del 2012) riguardi solo i contributi maturati a partire dal 2 febbraio 2013, assumendo che questa interpretazione sia stata confermata anche dalla Corte
d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 3 febbraio 2020;
"La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte 2
[...] poiché la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale ex art.19 comma 1 della L. n. 576/1980 concerne solo i contributi maturati a partire dal 02/02/2013. Questa interpretazione della disposizione in esame è stata avvallata anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 03/02/2020, in cui ha affermato che: 'Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla CP 1 è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. n.
247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995'".
Nel caso de quo, per i contributi relativi all'anno 2012, si rileva che il dies a quo dal quale inizia a decorrere la prescrizione sia pacificamente quello in cui il credito diventa esigibile e cioè il momento dell'autoliquidazione e conseguente dichiarazione con l'invio del Modello
5 avvenuto in data 29/09/2013.
L'opposizione alla cartella n. 028 2019 00523443 52 000 è dunque infondata e merita l'integrale rigetto. Per quanto riguarda, invece, l'opposizione alla cartella n. 028 2019 00523443 52 000, qui riunita, relativa alla debenza nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Santa IA Capua
Vetere del contributo annuale per l'iscrizione dell'anno 2016, si accoglie l'eccezione di prescrizione.
Il contributo, ha infatti, natura di tassa che va versata con cadenza annuale per questo si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale di cui all'art.2948 c.c. secondo cui ("Si prescrivono in cinque anni...4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”). Essendo intercorso tra la notifica del 27/02/2017 a quella dell'intimazione di pagamento del 27/01/2023 un termine di quasi sei anni, la prescrizione
è compiuta.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese per la metà, ponendosi la restante parte a carico del ricorrente che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento parziale dei ricorsi riuniti dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi, e le conseguenti sanzioni relativi cartella esattoriale n. 028 2019 00523443 52 000
(pari ad euro 181,66);
b) rigetta per la restante parte le opposizioni;
c) compensa le spese di lite per la metà, condannando la ricorrente al pagamento alla [...]
CP_1 , della restante parte che liquida in euro 1000,00 oltre spese generali iva e cpa se dovute;
d)compensa integralemente le spese tra la ricorrente e CP_6
Santa IA Capua Vetere, 8.10.2025
La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause riunite iscritte ai n. r.g. 1637/2020 e 1804/2023 promosse da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cialella Francesco e con lo stessoParte 1
elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
CONTRO
', rappresentata. e difesa dall'Avv. Controparte_1
IA SI e con la stessa domiciliata come in atti
OPPOSTA
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Luigi Controparte_2
Di OR e con lo stesso domiciliata come in atti
OPPOSTA Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il 05/03/2020, parte ricorrente in epigrafe, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2019 00523443 52 000, notificata a mezzo pec da [...]
Controparte_3 in data 25/01/2020 avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti
Controparte_1 per gli anni 2012-2013 - 2015 - 2018, per unalla ammontare complessivo pari ad € 1.580,56.
La ricorrente deduceva una serie di vizi formali, in particolare eccepiva l'illegittimità della notifica a mezzo pec, la mancanza di atti prodromici antecedenti all'invio della cartella e nel merito contestava la non debenza del contributo minimo obbligatorio ed eccepiva la prescrizione per le annualità: 2012, 2013, 2015. Concludeva chiedendo la pronuncia di accertamento negativo della debenza nonché, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Si costituivano ritualmente in giudizio sia CP 1 che [...] CP 2 che con varie difese ed argomentazioni chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Con successivo ricorso, riunito al primo veniva proposta dallo stesso ricorrente opposizione dell'intimazione di pagamento, notificata da Controparte_4 n. 028 2023
90002427 41/000 con cui le veniva intimato di pagare la somma di € 1.901,94 riferita a due cartelle di pagamento, la n. 028 2019 00523443 52 000 (di euro 1.720,28 relativa al credito di
) già oggetto del pregresso giudizio per la qualeControparte 1 si deducono le eccezioni sui vizi formali e la 028 2019 00523443 52 000 (relativa al credito di euro 181,66 dell'Ordine degli Avvocati di Santa IA Capua Vetere) di cui la ricorrente eccepisce la prescrizione.
Giova qui ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr.
Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
La presente opposizione, pertanto, è tempestiva dal momento che la cartella esattoriale impugnata risulta notificata il 25.01.2020, mentre il ricorso risulta depositato in data
05.03.2020, nel rispetto del termine di 40 gg previsto dalla disposizione normativa di cui all' art. 24 d. lgs. 46/99.
Con riferimento alle eccezioni formulate dalla ricorrente circa la regolarità della notifica e l'assenza di atti prodromici all'invio della cartella si rileva che allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.., le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo;
termine che risulta ampiamente spirato. Ad ogni modo, in riferimento alla specifica contestazione relativa alla notifica della cartella esattoriale effettuata dalla a mezzo pec, si Controparte_2
osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Cass. sent. 20625/2017). Recentemente, la Suprema
Corte, nell'ordinanza n. 3805/2018, richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7665/2016, ha ritenuto applicabile anche alle notifiche a mezzo pec il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, “principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario,
statuendo altresì, riguardo alle modalità con la quale l'eccezione di nullità viene sollevata,
l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa". Con riferimento, sempre, alle modalità con cui l' ha provveduto a notificare la cartella Controparte_5
esattoriale oggetto dell'odierna impugnazione,si rappresenta che, nella recente sentenza n.
6417/2019, la Corte di Cassazione, richiamandosi al diritto dell'Unione Europea - secondo cui le firme digitali di tipo AD (ovverosia p7m) oppure di tipo PA (ossia pdf) sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni -,
ha ritenuto valide le notifiche dei files riportanti estensione .pdf, firmati digitalmente, non sussistendo elementi tecnici per ritenere che la firma digitale apposta nel formato AD
(p7m) sia più affidabile del formato PA (pdf).
In riferimento alla eccezione formulata in ordine alla legittimità della cartella esattoriale impugnata per il mancato invio della preventiva contestazione e dell'ordinanza ingiunzione di cui al procedimento sancito dalla L.689/91, si osserva, innanzitutto, come rilevato dalla resistente CP 1 che la stessa è un ente previdenziale privatizzato e non una pubblica amministrazione, pertanto, la richiamata legge non è applicabile.( In tal senso Trib Roma n.
5376/2019).
Ciò nonostante, la CP_1 ha fornito prova di aver provveduto a contestare il mancato pagamento della contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per gli anni 2012 e
2013, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delle sanzioni applicabile ratione temporis
(deliberato dal Comitato dei Delegati della CP_1 il 23/07/2010 ed approvato con decreto ministeriale del 23/12/2010), con nota prot. 2018/219934 dell'11/12/2018, inviata a mezzo pec all'indirizzo della ricorrente, peraltro indicata anche nel presente ricorso, di cui è fornita prova della corretta ricezione nella casella di posta della professionista, in data 19/12/2018.
Con riferimento, invece, alla contribuzione minima relativa all'anno 2015, la CP 1 ha fornito prova di aver provveduto a contestarne il mancato pagamento, con nota prot.
2018/121314 del 16/07/2018 inoltrata allo stesso indirizzo pec il 5/08/2018 e regolarmente ricevuta dalla ricorrente. Per quanto riguarda la contestazione in merito alla debenza della contribuzione integrativa oggetto di causa, si fa presente che la contestazione in questione è destituita di qualsivoglia fondamento. Per gli anni 2012 e 2013, invero, in applicazione dell'art. 6, comma 7, del
Regolamento dei contributi applicabile ratione temporis, non è stato richiesto alla professionista alcun importo a titolo di contributo integrativo minimo, trattandosi del terzo e quarto anno di iscrizione all'Albo professionale, ma soltanto il contributo integrativo in proporzione al volume d'affari dichiarato (cfr. art. 6, comma 7, del Regolamento dei contributi applicabile ratione temporis, che esonera dal versamento del contributo integrativo minimo i professionisti per il periodo di iscrizione alla CP_1 che coincide con i primi cinque anni di iscrizione all'Albo professionale;
per tali soggetti, è comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione al volume d'affari dichiarato).
Per gli anni 2012 e 2013, pertanto, la CP_1 ha legittimamente richiesto alla professionista il contributo integrativo in proporzione al volume d'affari dichiarato.
Per quanto riguarda, invece, l'anno 2015 - sesto anno di iscrizione all'Albo professionale ed alla CP_1 -, il contributo minimo integrativo è stato legittimamente richiesto dalla CP_1
In riferimento, invece, alla contestazione della ricorrente relativa al credito di € 695,00,
comunicato dalla CP_1 con nota del 18/12/2014 la CP_1 aveva deliberato di sospendere la riscossione dell'ultima rata dei contributi minimi dell'anno 2014 e di procedere alla rideterminazione degli stessi nella misura di metà dell'importo dovuto e già posto in riscossione con bollettini e ciò era stato già comunicato alla ricorrente quanto era stato deciso dal Consiglio di Amministrazione, specificando che, ove fossero stati riscontrati versamenti già eseguiti a titolo di contributi minimi dell'anno 2014 maggiori dell'importo così rideterminato, il credito risultante sarebbe stato compensato in sede di autoliquidazione dei contributi dovuti per il medesimo anno e che, solo ove fosse risultato un ulteriore credito dopo la compensazione sopra descritta, il credito residuo sarebbe stato compensato con i contributi minimi 2016.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la CP_1 ha legittimamente utilizzato il credito di € 695,00 al tempo rilevato per la copertura del debito a titolo di contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2014 e, stante la sussistenza di un ulteriore credito dopo la compensazione sopra descritta, il credito residuo è stato utilizzato per la copertura di parte del debito a titolo di contribuzione minima soggettiva dell'anno 2016.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Inoltre si rileva che, la professionista, in data 02/10/2018 ha presentato domanda di regolarizzazione spontanea ex art.14 del Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni con riferimento al solo anno 2016 e, comunque, poiché tale istituto è riferibile alle sole irregolarità non precedentemente sanzionate dalla CP_1 né, ovviamente, iscritte a ruolo, anche nel caso in cui la professionista avesse presentato la detta istanza per l'anno 2015, risulta evidente che i benefici della "regolarizzazione spontanea ex art. 14 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni” non potevano, comunque, essere applicati alle somme oggetto di causa relative all'anno 2015 (contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l'anno 2015, oltre interessi per non aver pagato alla scadenza), essendo quote dovute per infrazioni contributive rispetto alle quali la CP_1 aveva già provveduto alla formale contestazione nei confronti dell'odierna ricorrente con nota PEC ricevuta dalla stessa in data 5/08/2018 (diffida minimi 2015).
In merito all'eccezione di prescrizione: premesso che la successione delle leggi e la loro interpretazione in merito al tema della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla cassa forense ha dato origine nel tempo a vertenze e contenziosi;
la legge
20 settembre 1980, n. 576, di riforma del sistema previdenziale forense, prevedeva all'art. 19 che la prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compisse con il decorso di 10 anni;
la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, adottato con legge 8 agosto 1995, n. 335, ha poi modificato il regime della prescrizione prevedendo all'art. 3 che le contribuzioni dovute alla cassa forense seguissero la prescrizione breve di 5 anni;
la successiva legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, all'art. 66 prevede che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 non si applichi alle contribuzioni dovute alla Parte 2
[...] ; a fronte di questioni sollevate in merito alla corretta applicazione ed interpretazione della norma, è intervenuta la Corte di Cassazione, in particolare sul tema della reviviscenza, ha stabilito che "l'abrogazione legislativa opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate" (si vedano, ex multis, le sentenze
11 aprile 1951, n. 855, e 8 giugno 1979, n. 3284); anche la Corte costituzionale, con sentenza
24 gennaio 2012, n. 13, ha aderito all'orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore;
il Tribunale di Milano con sentenza n.1029 del 23/03/2023 ha statuito che la prescrizione decennale dei contributi previdenziali dovuti a CP 1
(prevista dalla legge n. 247 del 2012) riguardi solo i contributi maturati a partire dal 2 febbraio 2013, assumendo che questa interpretazione sia stata confermata anche dalla Corte
d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 3 febbraio 2020;
"La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte 2
[...] poiché la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale ex art.19 comma 1 della L. n. 576/1980 concerne solo i contributi maturati a partire dal 02/02/2013. Questa interpretazione della disposizione in esame è stata avvallata anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 03/02/2020, in cui ha affermato che: 'Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla CP 1 è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. n.
247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995'".
Nel caso de quo, per i contributi relativi all'anno 2012, si rileva che il dies a quo dal quale inizia a decorrere la prescrizione sia pacificamente quello in cui il credito diventa esigibile e cioè il momento dell'autoliquidazione e conseguente dichiarazione con l'invio del Modello
5 avvenuto in data 29/09/2013.
L'opposizione alla cartella n. 028 2019 00523443 52 000 è dunque infondata e merita l'integrale rigetto. Per quanto riguarda, invece, l'opposizione alla cartella n. 028 2019 00523443 52 000, qui riunita, relativa alla debenza nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Santa IA Capua
Vetere del contributo annuale per l'iscrizione dell'anno 2016, si accoglie l'eccezione di prescrizione.
Il contributo, ha infatti, natura di tassa che va versata con cadenza annuale per questo si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale di cui all'art.2948 c.c. secondo cui ("Si prescrivono in cinque anni...4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”). Essendo intercorso tra la notifica del 27/02/2017 a quella dell'intimazione di pagamento del 27/01/2023 un termine di quasi sei anni, la prescrizione
è compiuta.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese per la metà, ponendosi la restante parte a carico del ricorrente che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento parziale dei ricorsi riuniti dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi, e le conseguenti sanzioni relativi cartella esattoriale n. 028 2019 00523443 52 000
(pari ad euro 181,66);
b) rigetta per la restante parte le opposizioni;
c) compensa le spese di lite per la metà, condannando la ricorrente al pagamento alla [...]
CP_1 , della restante parte che liquida in euro 1000,00 oltre spese generali iva e cpa se dovute;
d)compensa integralemente le spese tra la ricorrente e CP_6
Santa IA Capua Vetere, 8.10.2025
La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)