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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1620/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Durante Adele (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/09/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- ordinare all di CP_1 esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla posizione medica del ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 03/03/2025, a seguito dell'infortunio lavorativo con le modalità descritte in premessa, presenta un grado di inabilità pari almeno al 6% (SEI per cento) o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 6% (SEI per cento) o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. La domanda e sfornita di prova stante l'assenza di istanze istruttorie e le contestazioni specifiche ex adverso in relazione alla dinamica rappresentata. Grava sul ricorrente la prova della dimostrazione della lavorazione, dell'esposizione a rischio, della sussistenza della patologia e del nesso eziologico, in difetto della quale la domanda non puo essere valutata o tantomeno valorizzata nei termini richiesti dalla parte istante. Chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare tutti gli elementi (fatto; nesso causale materiale;
danno-evento; nesso causale giuridico;
danno conseguenza;
elemento subiettivo) costitutivi della fattispecie di responsabilita . La prova del danno deve essere data, secondo la regola generale, dalla parte quindi che ne chiede il risarcimento. L'assenza di articolazione di mezzi di prova a carico di parte ricorrente non permette pertanto l'accoglimento della domanda che, pertanto, deve essere rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna , al pagamento delle spese in favore di , liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi euro 800,00, oltre accessori, come per legge.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Durante Adele (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/09/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- ordinare all di CP_1 esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla posizione medica del ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 03/03/2025, a seguito dell'infortunio lavorativo con le modalità descritte in premessa, presenta un grado di inabilità pari almeno al 6% (SEI per cento) o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 6% (SEI per cento) o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. La domanda e sfornita di prova stante l'assenza di istanze istruttorie e le contestazioni specifiche ex adverso in relazione alla dinamica rappresentata. Grava sul ricorrente la prova della dimostrazione della lavorazione, dell'esposizione a rischio, della sussistenza della patologia e del nesso eziologico, in difetto della quale la domanda non puo essere valutata o tantomeno valorizzata nei termini richiesti dalla parte istante. Chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare tutti gli elementi (fatto; nesso causale materiale;
danno-evento; nesso causale giuridico;
danno conseguenza;
elemento subiettivo) costitutivi della fattispecie di responsabilita . La prova del danno deve essere data, secondo la regola generale, dalla parte quindi che ne chiede il risarcimento. L'assenza di articolazione di mezzi di prova a carico di parte ricorrente non permette pertanto l'accoglimento della domanda che, pertanto, deve essere rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna , al pagamento delle spese in favore di , liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi euro 800,00, oltre accessori, come per legge.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani