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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1507/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DONNICI LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo del diritto dell' alla CP_1 ripetizione delle somme versate in suo favore a titolo di reddito di cittadinanza da gennaio 2021 a maggio 2021 (richieste dall' con missiva del 10/3/2025 in atti), CP_2 oltre alla condanna dell' al ripristino della prestazione assistenziale revocata (a CP_1 suo dire, illegittimamente). L' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo CP_2 di aver rinunciato al diritto alla ripetizione dell'indebito oggetto del presente giudizio con il provvedimento allegato alla sua memoria difensiva. La domanda di accertamento negativo del diritto alla ripetizione dell'indebito per cui è causa è fondata e deve essere accolta perché, in disparte qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza o meno del predetto diritto, l' vi ha rinunziato, rimettendo CP_2 il debito della parte ricorrente che deve per l'effetto ritenersi estinto. Non merita invece accoglimento la domanda di ripristino della prestazione assistenziale oggetto del presente giudizio: la parte ricorrente avrebbe infatti dovuto assolvere al proprio onere probatorio ex art.2697 (co.1) c.c. dimostrando la sussistenza di tutti i fatti costitutivi della prestazione assistenziale prima liquidata e poi recuperata dall' con il provvedimento del 10/3/2025 in atti, tra i quali rientrano i requisiti CP_1 reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza del richiedente previsti 1 dall'art.2 (co.1) d.l.4/2019 che la parte ricorrente neanche ha menzionato in ricorso (e, men che meno, provato). Né tali fatti costitutivi possono essere posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art.115 c.p.c. soltanto perché non sarebbero stati specificatamente contestati dall' nella sua memoria difensiva, in quanto la disposizione in parola può CP_2 evidentemente operare esclusivamente nel caso in cui chi agisca in giudizio abbia quantomeno dedotto i fatti costitutivi del diritto azionato (ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame, non essendovi in ricorso traccia di tali fatti). La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'estinzione del diritto dell' alla ripetizione del presunto CP_1 indebito per cui è causa. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Crotone, 12/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1507/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DONNICI LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo del diritto dell' alla CP_1 ripetizione delle somme versate in suo favore a titolo di reddito di cittadinanza da gennaio 2021 a maggio 2021 (richieste dall' con missiva del 10/3/2025 in atti), CP_2 oltre alla condanna dell' al ripristino della prestazione assistenziale revocata (a CP_1 suo dire, illegittimamente). L' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo CP_2 di aver rinunciato al diritto alla ripetizione dell'indebito oggetto del presente giudizio con il provvedimento allegato alla sua memoria difensiva. La domanda di accertamento negativo del diritto alla ripetizione dell'indebito per cui è causa è fondata e deve essere accolta perché, in disparte qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza o meno del predetto diritto, l' vi ha rinunziato, rimettendo CP_2 il debito della parte ricorrente che deve per l'effetto ritenersi estinto. Non merita invece accoglimento la domanda di ripristino della prestazione assistenziale oggetto del presente giudizio: la parte ricorrente avrebbe infatti dovuto assolvere al proprio onere probatorio ex art.2697 (co.1) c.c. dimostrando la sussistenza di tutti i fatti costitutivi della prestazione assistenziale prima liquidata e poi recuperata dall' con il provvedimento del 10/3/2025 in atti, tra i quali rientrano i requisiti CP_1 reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza del richiedente previsti 1 dall'art.2 (co.1) d.l.4/2019 che la parte ricorrente neanche ha menzionato in ricorso (e, men che meno, provato). Né tali fatti costitutivi possono essere posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art.115 c.p.c. soltanto perché non sarebbero stati specificatamente contestati dall' nella sua memoria difensiva, in quanto la disposizione in parola può CP_2 evidentemente operare esclusivamente nel caso in cui chi agisca in giudizio abbia quantomeno dedotto i fatti costitutivi del diritto azionato (ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame, non essendovi in ricorso traccia di tali fatti). La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'estinzione del diritto dell' alla ripetizione del presunto CP_1 indebito per cui è causa. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Crotone, 12/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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