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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/09/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere relatore
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
Nella causa iscritta al n. 154 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.11.1963 ed ivi residente nella Via Calvi dell'Umbria n. 3 ed elettivamente domiciliata nel Viale Libia n. 120, presso lo studio dell'avv.
Luca Bellieni, che la rappresenta e difende giusta procura speciale resa in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di
Lanusei n. R.G. 556/2022;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Roma n. 35, elettivamente domiciliato in Tortolì nella Via Temo n. 6 presso lo studio dell'avv. Ennio Mascia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
07.04.2023 nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 61/2022 davanti al Tribunale di Lanusei con R.G. 556/2022;
APPELLATO
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da note depositate il 30 aprile 2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appel1o adita, in riforma della sentenza impugnata:
• in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
219/2023 emessa dal Tribunale di Lanusei nel Giudizio N.R.G. 556/2022, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per l'incompetenza per valore ex art. 38 c.p.c. del Tribunale che ha emesso lo stesso e conseguentemente dichiararsi la nullità con conseguente revoca dell'opposto Decreto;
in subordine e nel merito previa verifica dell'attività effettivamente svolta da parte opposta dichiararsi la nullità del decreto opposto per non aver previamente richiesto l'opposto le somme al Sig. ma direttamente all'Avv. in ulteriore Parte_2 Parte_1 subordine dichiararsi la nullità del decreto opposto per essere le somme richieste non rispondenti alle tabelle forensi di cui all'allegato B che prevede i parametri per la determinazione degli onorari dovuti ai sostituti processuali;
in ulteriore subordine rideterminare quindi le somme dovute all'Avv. in € 500,00 oltre IVA e CPA o comunque CP_1 nell'importo ricalcolato in base alla citata tabella professionale. In ogni caso in riforma dell'impugnata Sentenza, liquidare le spese legali del grado di
Giudizio a favore dell'appellante o compensandole fra le parti. Con vittoria di spese ed Onorari di causa.”
Nell'interesse dell'appellato (come da note depositate il 25 aprile 2025):
“disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Cagliari:
1) respingere l'appello proposto dall'Avv. perché Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°
219/2023 emessa dal Giudice Dott.ssa Giada Rutili del Tribunale di
Lanusei;
2) con vittoria di spese e di competenze del giudizio, oltre accessori tutti di legge."
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2022 l'avv. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.61/2022
[...] emesso dal Tribunale di Lanusei il 13.10.2021 con il quale le si ingiungeva di pagare in favore dell'avv. la somma di Controparte_1 euro 3.024,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, euro
98,19 per spese vive e spese legali del monitorio, a titolo di competenze professionali dovute all'avv. per l'attività di domiciliazione svolta CP_1 in favore dell'ingiunta nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R
590/2014 del Tribunale di Lanusei.
L'avv. ha eccepito in via gradata: Parte_1
- l'incompetenza per valore del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto per essere competente per valore il Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c.;
- previa verifica dell'attività effettivamente svolta dall'opposto, la nullità del decreto per non aver previamente richiesto l'opposto le somme al sig. ma direttamente ad essa opponente;
Parte_2
- la nullità del decreto opposto per essere le somme richieste non rispondenti alle tabelle forensi di cui all'allegato B che prevede i parametri per la determinazione degli onorari dovuti ai sostituti processuali;
al riguardo, ha esposto che l'avv. si era limitato unicamente a partecipare alle CP_1 udienze secondo le istruzioni impartite e comunque non aveva fornito la prova delle attività effettivamente prestate;
domandando, in estremo subordine, che le somme dovute all'avv. CP_1 fossero determinate nella misura di euro 500,00 oltre Iva e cpa e comunque nell'importo ricalcolato sulla base delle tariffe professionali.
L'opposto, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, affermando la competenza per valore del Tribunale di
Lanusei, alla luce del disposto di cui all'art. 637, secondo comma, c.p.c. e, nel merito, asserendo che era stata provata l'attività da lui espletata in qualità di domiciliatario, come da numerose comunicazioni intercorse tramite e-mail con l'avv. e che le tabelle per compensi professionali Pt_1 richiamate dall'opponente non erano applicabili al caso di specie.
Il Tribunale di Lanusei, con la sentenza n. 219/2023 depositata il 24 ottobre 2023:
3 - ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n.
61/2022 del Tribunale di Lanusei;
- ha condannato l'avv. al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 della somma di euro 1.071,00 oltre spese Controparte_1 generali, Iva e cpa a titolo di compenso professionale per le prestazioni da lui rese nel procedimento penale R.G.N.R 590/2014 del Tribunale di
Lanusei;
- ha condannato l'avv. alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposto liquidate in complessivi euro 852,00 oltre al 15% delle spese generali ed accessori di legge.
Con atto di citazione notificato il 22 aprile 2024 l'avv. Parte_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza rassegnando le
[...] conclusioni in epigrafe trascritte.
L'avv. costituitosi in giudizio, ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Accolta con ordinanza del 14 novembre 2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 3 luglio
2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Primo motivo di appello: nullità della sentenza per manifesta erroneità e contraddittorietà della motivazione e per violazione degli artt. 7 e 38 c.p.c.
L'avv. Parte_1
I. ha eccepito nell'atto di opposizione l'incompetenza per valore del
Tribunale ritenendo sussistente la competenza del giudice di pace ai sensi dell'art 7 c.p.c., essendo la domanda di valore compreso entro euro
5.000,00;
II. ha poi sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio, richiamando il disposto dell'art. 38 c.p.c., nelle note d'udienza del 5 giugno 2023.
Il giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni preliminari di incompetenza per valore e per territorio sollevate dall'avv. Parte_1 così argomentando:
[...]
I. Premesso che l'art. 637 c.p.c. individua al primo comma il criterio generale di individuazione del giudice competente per il procedimento d'ingiunzione e che il secondo ed il terzo comma prevedono due ulteriori criteri utilizzabili ai fini del radicamento della competenza, alternativi tra
4 loro, ha ritenuto infondata l'eccezione dell'opponente alla luce dell'art. 637 comma 2 c.p.c. in quanto l'opposto aveva espressamente dichiarato di aver radicato la competenza ai fini del procedimento monitorio davanti all'ufficio giudiziario che aveva deciso la causa da cui sorge il credito azionato, ossia il
Tribunale di Lanusei;
II. Ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente nelle note di udienza del 5 giugno 2023, “atteso che
l'opponente, convenuto sostanziale, era tenuta a sollevare la stessa nel primo atto difensivo che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è costituito dall'opposizione stessa”.
L'appellante censura la decisione in quanto:
- l'art. 637 secondo comma c.p.c. non consentirebbe di derogare ai principi relativi alla competenza per valore, ma solo alla competenza territoriale e comunque il terzo comma della disposizione de qua non avrebbe potuto trovare applicazione per gli avvocati sostituti processuali che avevano ricevuto mandato da un altro avvocato incaricato del procedimento;
- l'eccezione di incompetenza territoriale non avrebbe dovuto essere considerata tardiva in quanto nel procedimento monitorio essa non deve essere necessariamente sollevata dalla parte ma è rilevabile d'ufficio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 410/2025 (rectius n.410/2005).
Il motivo è infondato.
Così come affermato dal giudice di primo grado, il secondo comma dell'art. 637 c.p.c., attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi all'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce, criterio di individuazione della competenza alternativo a quello previsto dal primo comma e dal terzo comma della stessa disposizione, in deroga agli ordinari criteri di individuazione della competenza richiamati dal primo comma della stessa disposizione.
È di tutta evidenza che l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata ai sensi dell'art. 7 c.p.c. è infondata, stante la previsione di una competenza alternativa di cui alla norma speciale.
5 In disparte la questione della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice adito con ricorso in via monitoria, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo al luogo di residenza dell'avv. sarebbe comunque infondata alla luce del disposto di cui Pt_1 all'art. 637 secondo comma c.p.c.
L'assunto difensivo dell'odierna appellante priverebbe di contenuto secondo comma dell'art. 637 c.p.c.
Secondo motivo di appello: “Contraddittorietà e illogicità della motivazione”.
Il Tribunale ha ritenuto che l'opposto avesse fornito la prova dell'attività professionale dedotta e di cui alla proposta di parcella, avendo prodotto e-mail e verbali di udienza, mai contestati, che provavano la sua partecipazione a n. 13 udienze, nonché l'espletamento di un'attività di assistenza per il reperimento della documentazione e degli atti di causa richiesti dal dominus con vari accessi alla cancelleria, di volta in volta trasmessa all'avv. Pt_1
Con riguardo al quantum, in applicazione delle tariffe forensi di cui al DM n.55/2014, ha riconosciuto il compenso nella misura del 70% dei valori medi del tariffario ex art. 8 DM citato, nei seguenti termini:
- euro 315,00 per la fase di studio, in quanto l'opposto aveva partecipato a complessive 13 udienze, di cui almeno due di escussione testi, “che, in quanto tali, non richiedono il mero adempimento delle indicazioni richieste dal dominus, ma necessitano di una conoscenza adeguata del caso e delle relative vicende giuridiche, implicando, necessariamente, uno studio degli atti”;
- euro 756,00 a fronte della partecipazione all'attività istruttoria dibattimentale con escussione di testimoni;
per un totale di euro 1071,00 oltre spese generali, Iva e cpa come per legge
Ha invece rigettato la richiesta formulata dalla parte opposta dell'aumento dell'80% dei compensi spettanti.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo che “l'attività di studio della controversia e di decisione delle strategie processuali compete esclusivamente al legale titolare della causa e richiede una conoscenza fattuale e una valutazione giuridica ben più
6 approfondita di quella che è richiesta al mero domiciliatario”, abbia riconosciuto all'avv. gli onorari per l'espletamento di un'attività di CP_1 studio della controversia.
In merito, rileva che egli aveva partecipato soltanto a due udienze in cui si era svolta un'attività di natura istruttoria, per l'espletamento della quale si era limitato a seguire le indicazioni impartitegli e che, peraltro,
l'attività di studio della controversia doveva considerarsi svolta e retribuita in una fase antecedente al conferimento dell'incarico da parte degli avvocati
Mario Garavoglia e Michele Pieraccini, precedenti dominus della causa, attuandosi altrimenti una illegittima duplicazione.
Il motivo è infondato.
Seppure l'avv. abbia conosciuto della controversia CP_1 anteriormente al conferimento dell'incarico da parte dell'avv. non Pt_1 può dubitarsi che l'espletamento dell'attività di domiciliatario per oltre un anno e mezzo (dal giugno 2018 al marzo 2020), con la partecipazione a 13 udienze di cui 2 per l'escussione dei testi, abbia comportato un'attività di studio per seguire l'evoluzione del procedimento anche in relazione al mutamento della difesa. Vedasi, ad esempio, la mail del 16.7.2018 (doc. n.3 fascicolo di primo grado . Al riguardo si richiama l'ordinanza n. Pt_1
23456/2021 già citata nella sentenza appellata (“Il compenso per la fase di studio compete al domiciliatario qualora quest'ultimo partecipi ad una o più udienze, in quanto in tale ipotesi si presuppone che il professionista debba, per l'appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzione o eccezioni della parte avversa, tanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire da giudice.”).
Per quanto riguarda il compenso riconosciuto per la fase istruttoria dibattimentale, si rileva che nessun motivo di censura specifico è stato sollevato riguardo ai criteri indicati nella sentenza per la liquidazione del compenso, essendosi, nell'atto di impugnazione, l'appellante limitata ad invocare la tariffa prevista per l'attività di sostituto processuale neppure specificamente individuata.
Letta la memoria di replica si osserva che il Tribunale ha applicato la riduzione dei parametri ordinari così come previsto dall'art. 8 DM
7 n.55/2014, talché non può condividersi l'assunto secondo cui avrebbe applicato i parametri ordinari.
Terzo motivo di appello: “Contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Contrasto con la vigente normativa di cui all'art 91 c.p.c.”
Il Tribunale ha condannato l'avv. al pagamento Parte_1 delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza, ritenendo di non compensarle neppure parzialmente a fronte dell'accoglimento dell'opposizione in quanto “la cifra offerta a titolo di compenso professionale dall'avv. al Collega era pari a meno della Pt_1 metà del compenso oggi liquidato”.
L'appellante censura la sentenza per non avere il Tribunale dato atto che la controparte aveva richiesto una somma totalmente spropositata, avendo proposto anche la domanda di aumento dell'80%, rigettata dal
Tribunale, talché ella era risultata vittoriosa nel giudizio di opposizione con conseguente diritto di vedersi corrispondere le spese di lite o al più di vederle compensate, non potendo per il principio di causalità che possa essere condannato alla rifusione delle spese colui che era stato costretto ad innescare la lite in modo fondato.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente in via monitoria - attore in senso sostanziale - nella limitata misura di circa 1/3 rispetto a quanto richiesto, imponeva, ad avviso della Corte una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3, dovendosi rilevare che il valore della causa, ai fini della individuazione dello scaglione, rimaneva invariato.
La valutazione dell'esito complessivo della lite, considerato il limitato parziale accoglimento dell'appello, impone pertanto che le spese di entrambi i gradi siano compensate nella misura di 1/3, ponendosi a carico dell'avv. i residui due terzi. Parte_1
Lette le note di replica depositate il 12 giugno 2025 nell'interesse dell'odierna appellante, la quale ribadisce di essere vittoriosa nel giudizio di opposizione, si ritiene di rammentare che “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art.
8 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.” (Cass., n. 17854/2020).
Riguardo alla quantificazione, le spese sono liquidate secondo lo scaglione fino euro 1101,00 riconoscendo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nulla riconoscendo per la fase istruttoria in quanto non tenutasi, per il giudizio di primo grado.
Per il giudizio di appello si applica il medesimo scaglione, fino ad euro 1101,00, riconoscendo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e il valore minimo per la fase di trattazione, risoltasi con la decisione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
1. Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna l'avv. alla rifusione dei restanti Parte_1
2/3 che liquida in euro 308,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
2. Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite del presente giudizio e condanna l'avv. alla rifusione dei restanti 2/3 che Parte_1 liquida in euro 389,33 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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