Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
È illegittima la revoca del provvedimento di ammissione all'oblazione in ragione della mancata documentazione del pagamento della somma determinata, nel termine fissato dal giudice, trattandosi di un onere che la legge non impone ed al quale non è condizionato l'effetto estintivo del reato che, invece, discende dall'adempimento dell'obbligo pecuniario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2016, n. 20719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20719 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
207 1 9 / 1 6 * REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente- Sent. n. sez. 1235 Dott. Piero SAVANI Dott. Francesca MORELLI UP 21/4/2016- Consigliere - Consigliere - R.G.N. 41521/2015 Dott. Alfredo GUARDIANO - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere - Dott. Roberto AMATORE . ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: IN IO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 5/2/2015 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di IN IO per i reati di furto e tentato furto venatorio aggravato. 1 2.Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo eccepisce errata applicazione della legge penale in ordine al ritenuto mancato perfezionamento della procedura di oblazione per il reato di cui all'art. 30 I. n. 157/1992 originariamente contestato in ragione del mancato deposito nella cancelleria del G.i.p. della prova dell'avvenuto pagamento della somma dovuta. Con il . secondo analogo vizio viene dedotto in merito alla successiva riqualificazione del fatto come furto aggravato anziché ai sensi della disposizione in precedenza menzionata. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento del secondo.
2. Dagli atti risulta che l'imputato era stato ammesso nella fase delle indagini . preliminari all'oblazione ex art. 162-bis c.p. in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 30 lett. E) ed H) I. n. 157/1992, originariamente ipotizzata in riferimento ai fatti contestati. Nel termine indicato dal giudice il IN non ha però provveduto a depositare presso la sua cancelleria la prova dell'avvenuto pagamento della somma fissata e lo stesso giudice ha quindi revocato l'ordinanza di ammissione all'oblazione, disponendo la ritrasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale a questo punto ha esercitato l'azione penale per il diverso reato di furto aggravato consumato e tentato per cui è intervenuta la condanna dell'imputato. Questi è stato infine ammesso dal Tribunale al giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione della prova dell'avvenuto pagamento dell'oblazione.
3. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e . rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo }- pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato, sicché la revoca 4 dell'ordinanza di ammissione all'oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge, rimanendo esclusivo onere dell'imputato documentare l'avvenuto pagamento (Sez. 4, n. 36570 del 18 settembre 2006, Agonigi, Rv. 235021). Non può dunque ritenersi legittima la revoca del provvedimento di ammissione in ragione del mancato adempimento di un onere di documentazione che la legge non impone ed al quale non condiziona l'effetto estintivo del reato. In ogni caso, giudice successivamente adito, avuta la prova dell'avvenuto tempestivo pagamento, era tenuto a verificare il corretto completamento della procedura di oblazione antecedentemente all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto diversamente qualificato e conseguentemente dichiarare l'estinzione del reato e l'improcedibilità della nuova 2 azione. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame. Così deciso il 21/4/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Riero Savani DEPORTATA IN CANCELLERIA addl 18 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Labzuing акушк