Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2020, n. 1885
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Sentenza 19 novembre 2020

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Il diritto alla assistenza linguistica non comporta l'obbligo di traduzione scritta, in favore dell'imputato alloglotta, delle deposizioni testimoniali assunte in dibattimento, non rientrando le stesse nel catalogo tassativo degli atti enumerati dall'art. 143 cod. proc. pen. per i quali essa è prevista. (In motivazione la Corte ha precisato che all'imputato alloglotta è garantita la piena comprensione degli atti istruttori mediante l'assistenza dell'interprete, non potendo dunque lo stesso ottenere anche la traduzione scritta delle deposizioni testimoniali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2020, n. 1885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1885
    Data del deposito : 19 novembre 2020

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