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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12668/2023
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv AVELLINO MARZIA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
pagina 1 di 4 RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito , con addebito allo stesso, l'assegnazione della CP_1
casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di € 500,00 per il CP_ proprio mantenimento e di ordinare al la restituzione della somma di € 12.000, pari alla metà delle somme giacenti sul conto corrente cointestato, di cui il marito si sarebbe impossessato.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
CP_ All'udienza presidenziale, il Giudice poneva a carico del l'obbligo di versare alla moglie un assegno di € 500,00 per il suo mantenimento.
Nel corso del giudizio, non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del 25.6.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni e il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione
Il PM ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, nonostante CP_1
la regolare notifica del ricorso introduttivo.
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo che lo stesso sia dedito all'uso Pt_1
di alcol e di psicofarmaci, tanto che è possibile interloquire con lui solo di mattina, prima che incominci a bere.
La ricorrente ha narrato di essere stata anche aggredita fisicamente dal marito , mentre si trovavano in viaggio, di ritorno dalla casa della propria madre ove avevano trascorso un periodo estivo.
La ha prodotto due denunce, presentate ai Carabinieri di Torrimpietra e di Fiumicino, in cui Pt_1
racconta di minacce e maltrattamenti subiti dal marito che le aveva detto che l'avrebbe uccisa, che pagina 2 di 4 l'avrebbe sfigurata gettandole addosso “un secchio di acido”, che avrebbe dato fuoco alla casa, sicuro della sua impunità, in quanto malato psichiatrico, e che le aveva strappato il cellulare, schiacciandolo sotto il piede, mentre la tirava per i capelli per impedirle di riprenderselo.
CP_ I Carabinieri, intervenuti, hanno allontanato il , sottoponendolo a cure mediche, visto il suo evidente stato di alterazione mentale.
La ricorrente ha altresì depositato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, emesso dalla
Procura della Repubblica di Civitavecchia , a carico del marito, per il reato di cui agli artt. 572 e 610
c.p., perpetrati in proprio danno .
In tema di violenza endofamiliare, la Cassazione ha affermato che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
– quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (solo da ultimo cfr Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito va accolta.
Deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale. tenuto conto che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ( “il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). E' invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole.
Nella specie, il figlio, nato dall'unione fra le parti, vive autonomamente col suo nucleo familiare.
Quanto al mantenimento: la ricorrente non ha mai lavorato ed è in età da non potersi inserire nel mondo del lavoro, mentre il marito gode di pensione e del canone di locazione di un immobile di sua proprietà.
Dato il diritto della a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, Pt_1
CP_ si pone a carico del l'obbligo di versare alla moglie, un assegno mensile di € 500,00. CP_ La domanda di restituzione delle somme di cui il si sarebbe impossessato è inammissibile in questo giudizio destinato alla separazione personale delle parti.
pagina 3 di 4 In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a controparte CP_1
le spese del presente giudizio ed , essendo stata la ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Pt_1 la condanna va pronunciata in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia di , pronuncia la separazione fra i coniugi CP_1 Parte_1
e , pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno
[...] CP_1 CP_1
5 di ogni mese, un assegno di €. 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acicastello di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2001, atto n. 14, parte
II serie C), rigetta le altre domande, condanna a rifondere all'Erario le spese del CP_1 presente giudizio che liquida in € 4000, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12668/2023
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv AVELLINO MARZIA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
pagina 1 di 4 RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito , con addebito allo stesso, l'assegnazione della CP_1
casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di € 500,00 per il CP_ proprio mantenimento e di ordinare al la restituzione della somma di € 12.000, pari alla metà delle somme giacenti sul conto corrente cointestato, di cui il marito si sarebbe impossessato.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
CP_ All'udienza presidenziale, il Giudice poneva a carico del l'obbligo di versare alla moglie un assegno di € 500,00 per il suo mantenimento.
Nel corso del giudizio, non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del 25.6.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni e il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione
Il PM ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, nonostante CP_1
la regolare notifica del ricorso introduttivo.
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo che lo stesso sia dedito all'uso Pt_1
di alcol e di psicofarmaci, tanto che è possibile interloquire con lui solo di mattina, prima che incominci a bere.
La ricorrente ha narrato di essere stata anche aggredita fisicamente dal marito , mentre si trovavano in viaggio, di ritorno dalla casa della propria madre ove avevano trascorso un periodo estivo.
La ha prodotto due denunce, presentate ai Carabinieri di Torrimpietra e di Fiumicino, in cui Pt_1
racconta di minacce e maltrattamenti subiti dal marito che le aveva detto che l'avrebbe uccisa, che pagina 2 di 4 l'avrebbe sfigurata gettandole addosso “un secchio di acido”, che avrebbe dato fuoco alla casa, sicuro della sua impunità, in quanto malato psichiatrico, e che le aveva strappato il cellulare, schiacciandolo sotto il piede, mentre la tirava per i capelli per impedirle di riprenderselo.
CP_ I Carabinieri, intervenuti, hanno allontanato il , sottoponendolo a cure mediche, visto il suo evidente stato di alterazione mentale.
La ricorrente ha altresì depositato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, emesso dalla
Procura della Repubblica di Civitavecchia , a carico del marito, per il reato di cui agli artt. 572 e 610
c.p., perpetrati in proprio danno .
In tema di violenza endofamiliare, la Cassazione ha affermato che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
– quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (solo da ultimo cfr Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito va accolta.
Deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale. tenuto conto che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ( “il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). E' invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole.
Nella specie, il figlio, nato dall'unione fra le parti, vive autonomamente col suo nucleo familiare.
Quanto al mantenimento: la ricorrente non ha mai lavorato ed è in età da non potersi inserire nel mondo del lavoro, mentre il marito gode di pensione e del canone di locazione di un immobile di sua proprietà.
Dato il diritto della a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, Pt_1
CP_ si pone a carico del l'obbligo di versare alla moglie, un assegno mensile di € 500,00. CP_ La domanda di restituzione delle somme di cui il si sarebbe impossessato è inammissibile in questo giudizio destinato alla separazione personale delle parti.
pagina 3 di 4 In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a controparte CP_1
le spese del presente giudizio ed , essendo stata la ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Pt_1 la condanna va pronunciata in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia di , pronuncia la separazione fra i coniugi CP_1 Parte_1
e , pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno
[...] CP_1 CP_1
5 di ogni mese, un assegno di €. 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acicastello di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2001, atto n. 14, parte
II serie C), rigetta le altre domande, condanna a rifondere all'Erario le spese del CP_1 presente giudizio che liquida in € 4000, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4