a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sara' revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis;
b) l'iscrizione di cui alla lettera a) puo' essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;
c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sara' annotata dall'emittente nell'archivio stesso.
2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui e' operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, cosi' come comunicato dalla Banca d'Italia.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e puo' essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni. ))