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13 gennaio 2018
13 gennaio 2018
Art. 10-ter. (( (Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito). )) (( 1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che:
a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sara' revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis;
b) l'iscrizione di cui alla lettera a) puo' essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;
c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sara' annotata dall'emittente nell'archivio stesso.
2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui e' operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, cosi' come comunicato dalla Banca d'Italia.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e puo' essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni. ))
a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sara' revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis;
b) l'iscrizione di cui alla lettera a) puo' essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;
c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sara' annotata dall'emittente nell'archivio stesso.
2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui e' operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, cosi' come comunicato dalla Banca d'Italia.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e puo' essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni. ))
Commentari • 14
- 1. Centrale di Allarme Interbancaria. Iscrizione al Segmento CARTER: obbligo del preavviso di segnalazione e onere della prova.Di Luca Cardi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 23 giugno 2024 · 15.900443
[…] Fondamentale, pertanto, la funzione assolta dalla comunicazione che l'intermediario effettua nei confronti della clientela ai sensi del già menzionato art. 10-ter della Legge 386/1990 che si configura quale vero e proprio formale presupposto e requisito di validità della conseguente iscrizione nel segmento CARTER. […] la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell'art.10 ter della legge n. 386/1990; l'illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Napoli, ordinanza 19/01/2024Provvedimento: […] Elemento autonomo ed imprescindibile, unitamente all'altro consistente nel fumus boni iuris - ovvero la verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il rilascio della misura cautelare - ai fini dell'accoglimento. Nel rilevare l'esistenza di un refuso, quanto alla norma invocata ai fini del fumus boni iuris, non “art. 10 ter del d. lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017” ma invero, art.10-ter della legge n. 386 del 1990 (come modificata dall'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218), quanto al periculum in mora, si confermano le valutazioni del giudice di prime cure. Le scarne allegazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza del periculum, si riferiscono alla semplice esistenza dell' intempestivaLeggi di più...
- reclamo art. 669 terdecies c.p.c.·
- periculum in mora·
- contributo unificato raddoppiato·
- art. 700 c.p.c.·
- annotazione CAI·
- fumus boni iuris·
- art. 10-ter legge n. 386/1990·
- soccombenza virtuale·
- cessata materia del contendere