TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 258
TAR
Decreto cautelare 8 giugno 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 28 giugno 2021
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti

    La qualificazione delle difformità come essenziali, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 31 D.P.R. 380/2001, è avvenuta con ordinanza di demolizione non impugnata, rendendo incontestabili le conseguenze sanzionatorie. Pertanto, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 34, comma 2. La natura vincolata del potere esercitato rende il provvedimento non annullabile per violazione dell’art. 10-bis L. 241/90, poiché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Le difformità sono essenziali, integrando un aumento di altezza non trascurabile e la realizzazione di un muro di contenimento in luogo della recinzione, violando le distanze legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 258
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 258
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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