Decreto cautelare 8 giugno 2021
Ordinanza cautelare 28 giugno 2021
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2021, proposto da
CO LL e LU LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vasto, via San Rocco 74;
contro
Comune di Vasto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento finale di diniego della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 34, c.2, d.p.r. n. 380/2001 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Vasto datato 12/02/2021, prot. 8356 del 12/02/2021, notificato ai ricorrenti in data 10/03/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Dal complesso degli scritti delle parti emerge che con permesso di costruire n. 193/2004 il Comune di Vasto ha autorizzato la realizzazione di un fabbricato residenziale di due piani fuori terra, un interrato e un sottotetto praticabile, ma non abitabile.
Essendo state accertate difformità rilevanti dal titolo edilizio – consistenti nell’aumento dell’altezza del fabbricato, nella realizzazione di un muro di contenimento in luogo della recinzione prevista, a distanza inferiore a quella minima dai confini – il Comune adottava l’ordinanza di demolizione n. 554/2015, mai impugnata e, a seguito della sua inottemperanza, procedeva, altresì, all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 (impugnata, con esito sfavorevole per i ricorrenti, giusta sentenza TAR Abruzzo – ES n. 370/2018).
In data 11 agosto 2020, i ricorrenti presentavano istanza volta all’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che il Comune ha respinto con il provvedimento impugnato.
I ricorrenti impugnano il diniego deducendo un unico motivo, così rubricato:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Sostengono, in particolare, che le osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto non sarebbero state esaminate né considerate dall’Amministrazione.
Il Comune avrebbe erroneamente qualificato gli abusi come totale difformità o variazione essenziale, anziché come parziale difformità, per la quale sarebbe stato applicabile l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
La demolizione sarebbe tecnicamente impossibile o sproporzionata, con pregiudizio per le parti legittime dell’edificio, invocando anche il principio di proporzionalità di matrice CEDU.
Chiedono pertanto l’annullamento del diniego.
Si è costituito il Comune di Vasto, sostenendo la natura vincolata del diniego impugnato, la fondatezza della qualificazione degli abusi come totale difformità e variazioni essenziali, alla luce degli artt. 31–32 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 5 L.R. Abruzzo n. 52/1989, la non applicabilità dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, trattandosi di procedimento non ad istanza di parte, l’operatività, in ogni caso, dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 147 del 28.6.2021, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, stante l’omesso gravame, rispetto al pregiudizio prospettato, del presupposto ordine di demolizione prot.554 del 27.10.2015 con cui si contestava ai ricorrenti l’esecuzione di interventi in assenza di titolo abilitativo nonché in assenza di autorizzazione in area sottoposta a vincolo archeologico;
che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopradescritta;”.
All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato svoltasi da remoto in data 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. il ricorso è infondato.
La c.d. fiscalizzazione dell’abuso, prevista dall’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001, per espressa previsione normativa, è consentita soltanto in presenza di difformità c.d. “parziali ” rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire ( “ Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.” ).
Come già rilevato nell’ordinanza cautelare, la qualificazione delle difformità realizzate dalla parte ricorrente come “essenziali ”, con conseguente applicazione della più grave sanzione prevista dall’art. 31 D.P.R. 380/2001, è avvenuta ad opera dell’ordinanza di demolizione prot.554 del 27.10.2015, che i ricorrenti non hanno impugnato e che, pertanto, anche sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie della sua inottemperanza, è divenuta incontestabile.
Ne consegue l’inconfigurabilità, nel caso di specie, dei presupposti normativamente previsti per l’applicazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
La natura vincolata del potere esercitato dall’Amministrazione rende il provvedimento impugnato non annullabile per violazione dell’art. 10-bis L. 241/90, benchè esso, in effetti, non rechi menzione delle osservazioni depositate dai ricorrenti in data 14.12.2020.
Il procedimento, infatti, non avrebbe potuto avere esito diverso da quello cristallizzato nel provvedimento impugnato.
In ogni caso le difformità oggetto dell’ordinanza di demolizione prot.554 del 27.10.2015 devono configurarsi come essenziali, atteso che l’aumento dell’altezza del fabbricato di circa m. 2,94 integra una variazione essenziale ai sensi dell’art. 5 L.R. Abruzzo n. 52/1989, alla stregua del quale sono variazioni essenziali quelle che comportino un incremento in altezza di almeno m. 1,50 e la realizzazione del muro di contenimento in luogo della recinzione prevista configura opera del tutto diversa da quella assentita, con violazione delle distanze legali.
Si tratta, dunque, di opere estranee all’ambito applicativo dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001.
2. In conclusione, il ricorso è infondato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IA IA, Presidente FF
AN ZZ, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN ZZ | NN IA IA |
IL SEGRETARIO