Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 98
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado chiara, esaustiva e logicamente esposta, pur essendo sintetica.

  • Rigettato
    Tardiva costituzione del Comune di Napoli

    La Corte ha escluso la nullità della costituzione del Comune di Napoli, avvenuta nel rispetto dei termini di legge. Inoltre, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 36/25 che ammette la produzione di documenti anche in appello, dato che il giudizio è stato introdotto prima della novella del rito tributario.

  • Rigettato
    Nullità/inefficacia/illegittimità degli atti presupposti alla cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'atto presupposto, affermando l'ammissibilità e utilizzabilità della documentazione depositata, la ritualità della notifica a mezzo posta e la genericità della contestazione sulla sottoscrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto palesemente infondata l'eccezione di decadenza, poiché l'atto di accertamento è stato spedito nel rispetto dei termini di legge per la TARI 2014.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 98
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 98
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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