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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, TO
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6124/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N. 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099335765000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5218/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: Assente il Comune;
Ader si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 1597\24, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a TARI 2014 Comune di Napoli (per euro 672,88, comprensivi di interessi e sanzioni); la sentenza ha rilevato la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto della cartella, non impugnato e pertanto definitivo.
Il contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria illustrativa), per i seguenti motivi: a) carenza di motivazione della sentenza;
b) tardiva costituzione del Comune di Napoli, con violazione dell'art. 23 d.lgs
546\92; c) nullità\inefficacia\illegittimità degli atti presupposti alla cartella esattoriale;
d) prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. Si sono costituiti, chiedendo il rigetto del gravame, sia il Comune di Napoli che l'ADER.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025 (in forza di differimento disposto all'esito della udienza del 5 febbraio 2025, pendendo innanzi alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 58 d.lgs 546\92).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato.
Palesemente infondato (e del resto oltremodo generico) è il motivo attinenti ad un preteso vizio di motivazione della sentenza di prime cure che, pur sintetica, prende posizione – in termini chiari ed esaustivi – sugli snodi del ricorso del contribuente;
la ratio decidendi appare pertanto correttamente e logicamente esposta.
Va quindi scrutinato il secondo motivo di appello.
Va senz'altro esclusa la nullità della costituzione del Comune e della relativa produzione documentale.
Va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36\25, ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 nuovo testo d.lgs 546\92,: ne segue la piena ammissibilità della produzione di documenti anche in appello (atteso che il giudizio per cui è causa è stato introdotto, in primo grado, prima della entrata in vigore della novellazione del rito tributario).
Va allora scrutinato in primo luogo il secondo motivo di appello;
va infatti esclusa, in primo luogo, la nullità della costituzione del Comune avvenuta, in primo grado, il 2 gennaio 2024, per l'udienza del 25 gennaio
2024, e quindi nell'osservanza del termine di cui all'art. 32 d.lgs 546\92 (e fermo la decadenza – ex art. 54
d.lgs cit.- dalla astratta possibilità di proporre eccezioni); in ogni caso la pronuncia della consulta sopra richiamata consente di affermare la piena ammissibilità della produzione documentale di tale parte. Il terzo motivo inerisce a pretesi vizi non della cartella, ma dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento
(n. 963040\7290 del 29\11\19) , alla stregua di argomentazioni fallaci;
e infatti: a) il deposito in copia della documentazione non ne inficia, in mancanza di specifiche doglianze (nella specie non proposte) la piena ammissibilità e utilizzabilità); b) nella specie la notifica è avvenuto a mezzo posta, ex l. 890\82; la raccomandata A.R. esibita- contrariamente da quanto dedotto dall'appellante- riporta i riferimenti dell'atto notificato (mese, numero di protocollo) e la sottoscrizione, in sigla, dell'ufficiale postale;
c) del tutto generica –
e oltretutto in mancanza di querela di falso o formale disconoscimento- la doglianza relativa alla scarsa
“chiarezza” della sottoscrizione del destinatario.
Palesemente infondata è l'eccezione di decadenza: l'atto di accertamento è stato notificato (rectius, spedito) in data 21 dicembre 2019, pertanto- tenuto conto che si tratta, come accennato, di TARI 2014- nell'osservanza del termine di cui alla l. 296\06, art. 1, comma 161.
Il contribuente, come già in primo grado, nulla deduce con riferimento alla cartella.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 350,00 oltre accessori in favore di Ader, ed in Euro 220,00 in favore del Comune
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, TO
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6124/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N. 66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220099335765000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5218/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: Assente il Comune;
Ader si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 1597\24, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a TARI 2014 Comune di Napoli (per euro 672,88, comprensivi di interessi e sanzioni); la sentenza ha rilevato la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto della cartella, non impugnato e pertanto definitivo.
Il contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria illustrativa), per i seguenti motivi: a) carenza di motivazione della sentenza;
b) tardiva costituzione del Comune di Napoli, con violazione dell'art. 23 d.lgs
546\92; c) nullità\inefficacia\illegittimità degli atti presupposti alla cartella esattoriale;
d) prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. Si sono costituiti, chiedendo il rigetto del gravame, sia il Comune di Napoli che l'ADER.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025 (in forza di differimento disposto all'esito della udienza del 5 febbraio 2025, pendendo innanzi alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 58 d.lgs 546\92).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato.
Palesemente infondato (e del resto oltremodo generico) è il motivo attinenti ad un preteso vizio di motivazione della sentenza di prime cure che, pur sintetica, prende posizione – in termini chiari ed esaustivi – sugli snodi del ricorso del contribuente;
la ratio decidendi appare pertanto correttamente e logicamente esposta.
Va quindi scrutinato il secondo motivo di appello.
Va senz'altro esclusa la nullità della costituzione del Comune e della relativa produzione documentale.
Va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36\25, ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 nuovo testo d.lgs 546\92,: ne segue la piena ammissibilità della produzione di documenti anche in appello (atteso che il giudizio per cui è causa è stato introdotto, in primo grado, prima della entrata in vigore della novellazione del rito tributario).
Va allora scrutinato in primo luogo il secondo motivo di appello;
va infatti esclusa, in primo luogo, la nullità della costituzione del Comune avvenuta, in primo grado, il 2 gennaio 2024, per l'udienza del 25 gennaio
2024, e quindi nell'osservanza del termine di cui all'art. 32 d.lgs 546\92 (e fermo la decadenza – ex art. 54
d.lgs cit.- dalla astratta possibilità di proporre eccezioni); in ogni caso la pronuncia della consulta sopra richiamata consente di affermare la piena ammissibilità della produzione documentale di tale parte. Il terzo motivo inerisce a pretesi vizi non della cartella, ma dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento
(n. 963040\7290 del 29\11\19) , alla stregua di argomentazioni fallaci;
e infatti: a) il deposito in copia della documentazione non ne inficia, in mancanza di specifiche doglianze (nella specie non proposte) la piena ammissibilità e utilizzabilità); b) nella specie la notifica è avvenuto a mezzo posta, ex l. 890\82; la raccomandata A.R. esibita- contrariamente da quanto dedotto dall'appellante- riporta i riferimenti dell'atto notificato (mese, numero di protocollo) e la sottoscrizione, in sigla, dell'ufficiale postale;
c) del tutto generica –
e oltretutto in mancanza di querela di falso o formale disconoscimento- la doglianza relativa alla scarsa
“chiarezza” della sottoscrizione del destinatario.
Palesemente infondata è l'eccezione di decadenza: l'atto di accertamento è stato notificato (rectius, spedito) in data 21 dicembre 2019, pertanto- tenuto conto che si tratta, come accennato, di TARI 2014- nell'osservanza del termine di cui alla l. 296\06, art. 1, comma 161.
Il contribuente, come già in primo grado, nulla deduce con riferimento alla cartella.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 350,00 oltre accessori in favore di Ader, ed in Euro 220,00 in favore del Comune