Ordinanza cautelare 17 febbraio 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2026, proposto da RC De LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Tarabini e Massimiliano Gordon La Pietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dell'atto 17 novembre 2025 n. 0366734 con cui la Prefettura ha negato il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RI Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 16 gennaio 2026, il ricorrente ha impugnato il decreto emesso in data 17 novembre 2025, con il quale il Prefetto di Milano ha respinto - ai sensi dell’articolo 42 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – l’istanza di rilascio del porto di pistola per difesa personale, ritenendo “ attualmente ” non sussistente “ in capo al richiedente il dimostrato bisogno di circolare armato ”;
- alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, con Ordinanza n. 199 pubblicata il 17 febbraio 2026, questo Collegio dopo aver << Considerato che: - l’art. 42 del TULPS prevede che <<il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole…omissis….La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale>>;- è pacifico in giurisprudenza che, in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità fisica, il bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi (Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2023, n. 9209; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 2 gennaio 2024, n. 22; n.2411/2023; sez. I, 31 ottobre 2024, n. 2997);- l’Autorità di pubblica sicurezza ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile rilasciare la licenza di porto delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo attuale >> e aver pertanto ritenuto che << le specifiche e attuali circostanze di pericolo per l’incolumità fisica rappresentate dal ricorrente, documentate dalle lettere minatorie allegate all’istanza, non risultano a questo Collegio essere state adeguatamente valutate dall’Amministrazione resistente >>, ha ordinato alla Prefettura di Milano di “ rideterminarsi sull’istanza del ricorrente entro 30 giorni con un nuovo provvedimento espresso, prendendo specifica posizione sulla sussistenza/insussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo attuale ”;
Considerato che:
- in data 18 marzo 2026 l’Amministrazione resistente ha comunicato di aver accolto la richiesta di rilascio del porto d’armi per difesa personale;
- di ciò ha preso atto il ricorrente con la memoria depositata il 19 marzo 2026;
- la pretesa del ricorrente all’adozione della licenza di porto d’armi per difesa personale risulta pienamente soddisfatta e ciò determina, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la cessazione della materia del contendere.
La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RC UR, Presidente
RI Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Di LO | RC UR |
IL SEGRETARIO