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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR SC, EL
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 982/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000062068000 IRPEF 1990/1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000062068000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000062068000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1990
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1991
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1992
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110023924419000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120021998991000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 03020259000062068000, con la quale gli è stata richiesta la corresponsione della somma complessiva di € 1.180.910,23, già portata da tre cartelle di pagamento:
a) la cartella di pagamento n. 03020010042424729000, relativa a IRPEF per gli anni 1990-1993, per la quale residua un importo di € 1.180.910,23;
b) la cartella di pagamento n. 03020110023924419000, relativa a TARSU/TIA per l'anno 2011, per la quale residua un importo di € 58,83;
c) la cartella di pagamento n. 03020120021998991000, relativa a TARSU/TIA per l'anno 2012, per la quale residua un importo di € 64,88.
Egli ha, in via principale, dedotto la decadenza da ogni diritto nei suoi confronti e la prescrizione del credito, tenuto conto dell'inesistenza degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e, di conseguenza, la loro mancata notificazione.
A sostegno delle proprie deuzioni, il ricorrente ha riferito che, ad istanza di Agenzia delle Entrate Riscossione, gli era già stato notificato pignoramento erariale diretto presso terzi n. 03084202400000020001, opposto d'innanzi al Tribunale di Catanzaro (n. 288/2024 R.G.Es.) che, con ordinanza del 22 maggio 2024 ha sospeso
(dopo averlo già fatto con decreto interinale) l'esecuzione avviata, fissando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Il ricorrente ha sottolineato come il giudice ordinario abbia motivato il provvedimento affermando che
"l'opponente ha contestato essere maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella esattoriale, avvenuta nel lontano 18.09.2001, mentre, dall'altro, parte opposta non è riuscita a dare prova allo stato della notifica di atti idonei all'interruzione del decorso della detta prescrizione"; inoltre, "a quanto sopra si somma comunque la mancata produzione del detto titolo esecutivo, cioè della cartella di pagamento a suo tempo notificata, che costituisce il titolo esecutivo dell'esecuzione intrapresa da ADER".
Ebbene, dopo la sospensione dell'esecuzione, nessuna delle parti ha provveduto a introdurre il giudizio di merito, cosicché, con successiva ordinanza il Tribunale ha estinto la procedura esecutiva.
Il ricorrente ha, infine, contestato la misura degli interessi richiestigli, per i quali non risultano note le modalità di calcolo.
2. - Costituitesi per resistere Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorso è stato deciso alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Preliminarmente, occorre sottolineare come la valutazione operata dal giudice ordinario in sede di deliberazione, con cognizione sommaria, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, cui ha fatto seguito l'estinzione della procedura esecutiva senza che vi sia stato un'accertamento a cognizione piena delle ragioni fatte valere dall'opponente, non fa stato tra le parti.
Questo giudice tributario deve, quindi, autonomamente valutare le deduzioni svolte in questa sede dal ricorrente.
4. - Ciò posto, tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento nn. 03020110023924419000 e
03020120021998991000 e la data di notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento è senza dubbio trascorso il termine di prescrizione quinquennale di quei crediti tributarii, senza che vi sia l'evidenza della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
In tale parte, il ricorso va quindi accolto.
5. - Di contro, con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020010042424729000,
l'agente della riscossione ha datto dimostrazione della notificazione di plutimi atti interruttivi della prescrizione, tra i quali si evidenziano l'intimazione di pagamento n. 03020229004362363000, notificata il 27 febbraio
2023 a mani del contribuente;
il pignoramento presso terzi n. 03084202300000593001, notificato a mani in data posteriore al 4 aprile 2023; i pignoramenti presso terzi nn. 03084202400000018001 e
03084202400000019001, notificati a mani il 25 gennaio 2024.
Non è stato dedotto che tali atti siano stati impugnati.
Ne scaturisce non solo che non è maturata la prescrizione tra la notifica dell'ultima atto interruttivo e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento;
ma che, essendosi cristallizzata la pretesa creditoria in ragione della mancata impugnazione di atti in cui essa era fatta valere, non si può discorrere della prescrizione del credito tributario e della decadenza dal potere impositivo eventualmente maturate in tempi più remoti.
Anche quanto all'ammontare degli interessi moratori, poiché il loro calcolo è conscrato in atti antecedenti all'ultima intimazione di pagamento, atti di cui non risulta peraltro l'impugnativa, deve affermarsi che in questa sede non è possibile discorrerne.
6. - Il ricorso va accolto solo con riferimento alle due cartelle di pagamento nn. 03020110023924419000 e
03020120021998991000,
Le spese di lite possono ssere compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 03020259000062068000 limitatamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.
03020110023924419000 e 03020120021998991000.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR SC, EL
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 982/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000062068000 IRPEF 1990/1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000062068000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000062068000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1990
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1991
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1992
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020010042424729000 IRPEF 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110023924419000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120021998991000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 03020259000062068000, con la quale gli è stata richiesta la corresponsione della somma complessiva di € 1.180.910,23, già portata da tre cartelle di pagamento:
a) la cartella di pagamento n. 03020010042424729000, relativa a IRPEF per gli anni 1990-1993, per la quale residua un importo di € 1.180.910,23;
b) la cartella di pagamento n. 03020110023924419000, relativa a TARSU/TIA per l'anno 2011, per la quale residua un importo di € 58,83;
c) la cartella di pagamento n. 03020120021998991000, relativa a TARSU/TIA per l'anno 2012, per la quale residua un importo di € 64,88.
Egli ha, in via principale, dedotto la decadenza da ogni diritto nei suoi confronti e la prescrizione del credito, tenuto conto dell'inesistenza degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e, di conseguenza, la loro mancata notificazione.
A sostegno delle proprie deuzioni, il ricorrente ha riferito che, ad istanza di Agenzia delle Entrate Riscossione, gli era già stato notificato pignoramento erariale diretto presso terzi n. 03084202400000020001, opposto d'innanzi al Tribunale di Catanzaro (n. 288/2024 R.G.Es.) che, con ordinanza del 22 maggio 2024 ha sospeso
(dopo averlo già fatto con decreto interinale) l'esecuzione avviata, fissando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Il ricorrente ha sottolineato come il giudice ordinario abbia motivato il provvedimento affermando che
"l'opponente ha contestato essere maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella esattoriale, avvenuta nel lontano 18.09.2001, mentre, dall'altro, parte opposta non è riuscita a dare prova allo stato della notifica di atti idonei all'interruzione del decorso della detta prescrizione"; inoltre, "a quanto sopra si somma comunque la mancata produzione del detto titolo esecutivo, cioè della cartella di pagamento a suo tempo notificata, che costituisce il titolo esecutivo dell'esecuzione intrapresa da ADER".
Ebbene, dopo la sospensione dell'esecuzione, nessuna delle parti ha provveduto a introdurre il giudizio di merito, cosicché, con successiva ordinanza il Tribunale ha estinto la procedura esecutiva.
Il ricorrente ha, infine, contestato la misura degli interessi richiestigli, per i quali non risultano note le modalità di calcolo.
2. - Costituitesi per resistere Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorso è stato deciso alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Preliminarmente, occorre sottolineare come la valutazione operata dal giudice ordinario in sede di deliberazione, con cognizione sommaria, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, cui ha fatto seguito l'estinzione della procedura esecutiva senza che vi sia stato un'accertamento a cognizione piena delle ragioni fatte valere dall'opponente, non fa stato tra le parti.
Questo giudice tributario deve, quindi, autonomamente valutare le deduzioni svolte in questa sede dal ricorrente.
4. - Ciò posto, tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento nn. 03020110023924419000 e
03020120021998991000 e la data di notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento è senza dubbio trascorso il termine di prescrizione quinquennale di quei crediti tributarii, senza che vi sia l'evidenza della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
In tale parte, il ricorso va quindi accolto.
5. - Di contro, con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020010042424729000,
l'agente della riscossione ha datto dimostrazione della notificazione di plutimi atti interruttivi della prescrizione, tra i quali si evidenziano l'intimazione di pagamento n. 03020229004362363000, notificata il 27 febbraio
2023 a mani del contribuente;
il pignoramento presso terzi n. 03084202300000593001, notificato a mani in data posteriore al 4 aprile 2023; i pignoramenti presso terzi nn. 03084202400000018001 e
03084202400000019001, notificati a mani il 25 gennaio 2024.
Non è stato dedotto che tali atti siano stati impugnati.
Ne scaturisce non solo che non è maturata la prescrizione tra la notifica dell'ultima atto interruttivo e la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento;
ma che, essendosi cristallizzata la pretesa creditoria in ragione della mancata impugnazione di atti in cui essa era fatta valere, non si può discorrere della prescrizione del credito tributario e della decadenza dal potere impositivo eventualmente maturate in tempi più remoti.
Anche quanto all'ammontare degli interessi moratori, poiché il loro calcolo è conscrato in atti antecedenti all'ultima intimazione di pagamento, atti di cui non risulta peraltro l'impugnativa, deve affermarsi che in questa sede non è possibile discorrerne.
6. - Il ricorso va accolto solo con riferimento alle due cartelle di pagamento nn. 03020110023924419000 e
03020120021998991000,
Le spese di lite possono ssere compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 03020259000062068000 limitatamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.
03020110023924419000 e 03020120021998991000.
Spese compensate.