TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'11 Novembre 2025, sono comparsi, alle ore 10:09, l'Avv. Sedita, in sostituzione dell'Avv. D. Giarratana, per l'attrice e l'Avv. L. Reale, anche in sostituzione dell'Avv. C. Li Calzi, per i convenuti, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'Avv. Reale fa presente che sono state depositate da parte sua e da parte dell'Avv. Li Calzi le istanze per la liquidazione del gratuito patrocinio. L'Avv. Sedita chiede che, le spese della C.T.U. siano poste a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:21, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:37, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
RB DA
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa RB DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:37 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'11
Novembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la signora , nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(LE), in via Caputi n. 46, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Canicattì, in via A. De Gasperi n. 123, presso lo studio dell'Avv. Diego
Giarratana, che la rappresenta e difende per procura apposta in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attrice -
CONTRO
1) il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, in via BE n. CP_1
52, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a CodiceFiscale_2
Canicattì, nella via Senatore Sammartino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Calogero Li Calzi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 15/07/2021,
- convenuto -
2 2) la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in Controparte_2
via BE n. 52, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_3 giudizio, a Canicattì, nella via Senatore Sammartino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Reale, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/07/2021,
- convenuta -
Oggetto: Scioglimento di comunione di beni.
Conclusioni per l'attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 Aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11 Novembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1) e n. 3), c.p.c. depositate il 4 Gennaio 2022 e il 25
Febbraio 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il signor : CP_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 Aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11 Novembre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 15 Luglio 2021 e il 24 Gennaio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per la signora : Controparte_2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 Aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11 Novembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 Luglio 2021, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato il 12 Aprile 2021 la signora Parte_1 vocava in ius avanti l'intestato Tribunale i signori e . CP_1 Controparte_2
All'uopo premetteva che, a seguito della morte del padre lei e il prefato Persona_1 convenuto, suo fratello, avevano ricevuto in eredità la quota di 167/1000 ciascuno dell'immobile sito nel Comune di Canicattì (AG), nella via BE n. 52, identificato catastalmente al foglio di mappa 54, particella n. 716, sub 2 e sub 3, composto da due appartamenti posti al piano terra e al primo piano, mentre alla madre era Persona_2
3 spettata la quota di 666/1000. Esponendo che, con atto di compravendita del 20 Giugno 2017 quest'ultima aveva venduto ai convenuti la suddetta quota, riservandosene l'usufrutto durante vita. L'attrice riferiva che, la cennata madre era deceduta il 31 Dicembre 2018. Osservando che, sebbene con lettera raccomandata del 10 Dicembre 2020 aveva chiesto a la CP_1 consegna delle chiavi del menzionato bene caduto in successione, nonché la corresponsione dei frutti civili maturati dal giorno della morte della enunciata de cuius. Tuttavia, non aveva ricevuto alcun riscontro. Evidenziava che, la procedura di mediazione esperita nei riguardi del fratello e della cognata aveva avuto esito negativo. Affermando, poi, di avere diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., a domandare la divisione del nominato immobile, al fine di ottenere la propria quota dello stesso, ovvero il suo equivalente in denaro. La stessa sosteneva, inoltre, che tale bene era nel possesso esclusivo dei convenuti, che lo avevano utilizzato in via esclusiva fin dal decesso della madre Rilevando che, essendo composto da due Persona_2 appartamenti idonei a produrre frutti civili, essa istante aveva diritto a percepire quelli dai medesimi prodotti, coincidenti con i canoni di locazione che le spettavano pro quota per tutto il periodo in cui le controparti ne avevano goduto e disposto impedendole di farne uso. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di provvedere, innanzitutto, allo scioglimento della comunione in parola, attribuendo ai singoli partecipanti la quota dell'immobile in questione che competeva a ognuno di loro. In secondo luogo, nell'ipotesi in cui la divisione dovesse risultare difficoltosa, ad assegnare la sua quota ai signori e previo versamento di un conguaglio in denaro CP_1 Controparte_2 corrispondente al valore della rispettiva quota. Quindi, di dichiarare che aveva diritto ai frutti civili che il ricordato bene era in grado di produrre, alla stregua di ristoro per essere stata privata della possibilità di utilizzarlo pro quota. Di conseguenza, di condannare i convenuti a corrisponderle il 16,6% del valore locativo del cespite in argomento a decorrere dall'1 Gennaio
2019, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria.
Il signor si costituiva nel presente giudizio depositando il 15 Luglio 2021 il CP_1 proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto dichiarava di non opporsi allo scioglimento della comunione concernente il richiamato immobile e alla rispettiva divisione, a fronte della determinazione del conguaglio in denaro in favore della sorella. Denunciando
l'infondatezza della pretesa di natura risarcitoria fatta valere da avente a Parte_1 oggetto il pagamento della cennata indennità di occupazione. Deduceva, poi, che nel corso dell'anno 2005 aveva effettuato in economia all'interno del menzionato bene delle necessarie
4 opere di ristrutturazione e di manutenzione, sopportando i relativi esborsi monetari per complessivi € 12.029,28. Asserendo che, tale ammontare doveva essere accertato anche in relazione alla stima del citato immobile e delle quote ereditarie in dibattito da parte del nominando C.T.U. ai fini di una eventuale compensazione, da considerarsi come eccezione riconvenzionale. Il prefato convenuto specificava, altresì, di essere creditore nei confronti dell'attrice delle spese sostenute per il servizio funebre realizzato dopo il decesso della di loro madre, signora pari a € 5.000,00, di cui € 2.000,00 pagati a mezzo di Persona_2 vaglia postale e la restante somma di € 3.000,00 saldata in contanti. Affermando di avere diritto al rimborso pro quota delle stesse a opera della istante. In forza di tali ragioni domandava al
Tribunale di Agrigento di dichiarare lo scioglimento della comunione in discussione, disponendo la divisione della quota facente capo a mediante la Parte_1 quantificazione del conguaglio in denaro spettantele. In accoglimento delle enunciate eccezioni riconvenzionali, di dichiarare il proprio diritto a ottenere dall'attrice il rimborso sia delle spese affrontate per la manutenzione straordinaria del bene in discorso, pari a € 12.029,20, ovvero a quel maggiore o minore importo risultante provato;
sia dell'ammontare di € 2.500,00, quale quota parte degli esborsi monetari sostenuti per il ricordato servizio funebre, da compensarsi con il valore del conguaglio scaturente dalla divisione.
Anche la signora si costituiva nel procedimento de quo Controparte_2 depositando il 19 Luglio 2021 il suo fascicolo con la comparsa di risposta. Nell'ambito di tale scritto dichiarava di non opporsi allo scioglimento della comunione afferente al ricordato immobile e alla propria divisione, purché fosse determinato il conguaglio in denaro della quota di competenza della istante. Contestando l'infondatezza della richiesta di natura risarcitoria avanzata da contro di lei e il marito, concernente la corresponsione a suo Parte_1 favore dell'indennità per l'occupazione da parte loro in via esclusiva del richiamato bene. Sulla base di tali argomentazioni chiedeva all'adita autorità giudiziaria, innanzitutto, di dichiararsi lo scioglimento dell'anzidetta comunione, disponendo la divisione della quota spettante all'attrice mediante la quantificazione del conguaglio in denaro da versarle. In secondo luogo, di rigettare ogni ulteriore domanda spiegata da quest'ultima.
Con ordinanza emessa il 17 Maggio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, ammetteva la C.T.U. richiesta dalla istante, nominando come perito l'Ing. per un altro, riteneva inammissibile la prova testimoniale dedotta da Persona_3
nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 24 Gennaio 2022. CP_1
5 Il cennato perito, dopo avere accettato il conferimento dell'incarico e prestato il giuramento di rito nel corso dell'udienza dell'8 Novembre 2022, depositava il 17 Aprile 2024 la relazione tecnica d'ufficio debitamente predisposta. Nel provvedimento adottato il 22 Aprile 2025 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti in contesa avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 15, il 17 e il 18 Aprile 2025. Indi, all'udienza odierna dell'11 Novembre
2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. Da un lato, le domande formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime;
dall'altro, di quelle avanzate in via riconvenzionale dal convenuto soltanto una risulta essere fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Nell'ipotesi che ci occupa si palesa innegabile la sussistenza in capo alla signora Pt_1 del diritto a chiedere lo scioglimento della comunione dell'immobile di cui è
[...] comproprietaria unitamente ai signori e . Essa ha ad CP_1 CP_2 CP_2 oggetto il fabbricato a due piani, con annessa corte, ubicato nel Comune di Canicattì (AG), nella via VI BE con ingresso al civico n. 52. In tale stabile sono allo stato allocate, una per piano, due distinte unità immobiliari, entrambe destinate ad abitazione, censite catastalmente al foglio 54, particella n. 716 sub. 3 e sub.
1. Dai riscontri istruttori a disposizione emerge che, la cennata costruzione è stata realizzata dai signori e Persona_1 Persona_2
genitori dell'attrice e del menzionato convenuto, su un lotto edificabile che hanno
[...] acquistato, un mezzo indiviso ciascuno, con atto di compravendita del 31 Ottobre 1966. A seguito della morte del primo, avvenuta il 29 Gennaio 1985, la sua eredità è stata devoluta per legge, per la quota di 1/3 ciascuno, alla enunciata moglie e ai due figli. Ragion per cui,
è divenuta comproprietaria della quota indivisa di 2/3 dell'enunciato Persona_2 immobile (di cui 1/2 per acquisto originario del terreno su cui insiste e 1/6 per successione legittima dal nominato marito), mentre la istante e il prefato fratello sono diventati coeredi della quota indivisa di 1/6 ognuno della piena proprietà del medesimo. Successivamente, con contratto di compravendita rogato il 20 Giugno 2017, avente repertorio n. 36526 e raccolta n.
13863, prodotto nel procedimento de quo, ha venduto a e Persona_2 CP_1 alla di lui moglie la nuda proprietà della ricordata quota indivisa di 2/3 Controparte_2
6 del bene in parola, equivalente a 666/1000 dell'intero, riservandosene l'usufrutto vita natural durante. Dopo che, il 30 Dicembre 2018, la richiamata venditrice è morta, in conseguenza della riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà in questione, e Parte_1 CP_1 hanno mantenuto la titolarità della quota indivisa di 1/6 ciascuno del suddetto cespite, loro pervenuta quali eredi di . Inoltre, per effetto del cennato atto pubblico, i Persona_1 convenuti hanno acquisito la quota di 2/3 del diritto di proprietà del menzionato fabbricato in regime di comunione legale dei beni. Prendendo le mosse da tali chiarimenti, non può revocarsi in dubbio che, l'attrice gode della facoltà espressamente prevista dal I comma dell'art. 713 c.c., che recita, testualmente: “I coeredi possono sempre domandare la divisione”. Laddove, tenuto conto pure della posizione di comproprietari dei coniugi e CP_1 CP_2 della quota di cui sopra dell'enunciato edificio, acquistata dalla signora
[...] Persona_2
ai sensi del primo periodo del I comma dell'art. 1111 c.c.: “Ciascuno dei partecipanti
[...] può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
(……)”. Pertanto, la istante, avendo la qualità di condividente e di coerede, ha fondatamente instaurato il presente giudizio nei confronti del fratello e della cognata. Peraltro, nel costituirsi in ius i convenuti hanno espressamente manifestato la volontà di aderire alla domanda di divisione da lei avanzata.
2.1.- Per stabilire se il nominato immobile è, o meno, divisibile devono richiamarsi le considerazioni espresse dal C.T.U. Ing. nella relazione tecnica d'ufficio Persona_3 depositata il 17 Aprile 2024. Allo scopo di rispondere in maniera esaustiva ai quesiti rivoltigli da codesto Giudice con l'ordinanza emessa il 17 Maggio 2022 e nel corso dell'udienza dell'8
Novembre 2022, in cui ha accettato il conferimento dell'incarico, ha proceduto a descrivere lo stabile in dibattito. Esponendo che, è composto da due distinte unità immobiliari, aventi entrambe uso abitativo. Segnatamente, quella collocata al piano terra, allibrata al catasto come particella n. 716, sub. 3, costituita da un soggiorno, da una cucina, da una camera matrimoniale, da un servizio igienico e da un ripostiglio, che ha una superficie utile di mq. 94,30 e l'ingresso diretto dalla via BE n. 50. In merito il citato tecnico ha precisato che, tale appartamento è collegato tramite porta interna all'androne, che dal portone posto al civico n. 52 della nominata strada immette nel vano scala che conduce al primo piano. Riferendo che, l'altra unità abitativa, ubicata al primo piano, distinta catastalmente quale particella n. 716, sub. 1, è composta da una cucina, da due camere, da un salone, da un ripostiglio, da un corridoio e da un servizio igienico, ha una superficie utile di mq. 85,90 e l'ingresso dalla via BE n. 52. Lo stesso ha aggiunto che, al piano terra è, altresì, presente, sul lato est del fabbricato, un cortile interno, costituente
7 distacco dall'edificio esistente sulla limitrofa particella n. 686, di proprietà di soggetti estranei alla controversia. Osservando sia che tale spazio esterno, accessibile dalla ricordata via BE attraverso un'apertura dotata di cancello, integra una pertinenza esclusiva del bene oggetto del contendere per la metà ad esso adiacente;
sia che il confine con la richiamata particella n. 686, ricadente lungo la mezzeria del cortile, non è materializzato sui luoghi. Quindi, per verificare la regolarità urbanistica del cespite per cui è causa l'Ing. ha spiegato che, è Persona_3 stato realizzato dai coniugi e sul predetto lotto Persona_1 Persona_2 edificabile in forza del nulla osta per esecuzione lavori edili, pratica n. 190 - Anno 1968, Prot.
n. 4809, rilasciato dall'allora Sindaco del Comune di Canicattì in data 27 Agosto 1968, allegato alla perizia in commento. Dichiarando che, dalle indagini svolte è emerso che il cennato immobile è stato costruito in conformità al menzionato nulla osta. Il che, come da lui chiarito,
è stato accertato dall'enunciato ente locale che, previo sopralluogo espletato il 4 Gennaio 1974, ha rilasciato per tale edificio il 28 Gennaio 1975 l'attestato di abitabilità n. 3/975, del pari depositato insieme alla relazione tecnica d'ufficio sottoposta a disamina. Sul punto il C.T.U. ha evidenziato che, la distribuzione attuale degli spazi interni del nominato bene, in parte differente rispetto agli elaborati allegati al ricordato nulla osta, non costituisce una difformità giuridicamente rilevante per la propria circolazione non solo perché non incide sui parametri urbanistici fondamentali (come, per esempio, la superficie utile, l'altezza, il volume, la sagoma,
i prospetti); ma, anche, in virtù dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8230 del 22 Marzo 2019 (cfr.: pagg. 20, 21 e 22 della perizia). Nel prosieguo il richiamato tecnico ha provveduto ad accertare la divisibilità, o meno dell'anzidetto fabbricato.
A tale scopo ha rilevato, innanzitutto, che la signora è proprietaria della quota Parte_1 di 1/6, ovvero di 167/1000, delle unità immobiliari e della porzione di cortile superiormente descritti. In secondo luogo che, se si volesse effettuare una loro divisione in natura, bisognerebbe staccare da ciascuno dei cespiti in dibattito una porzione corrispondente alla misura del diritto di proprietà che compete all'attrice. In terz'ordine che, tenuto conto delle superfici utili accertate all'esito del suo sopralluogo, nonché escludendo dalla divisione l'androne e la scala, aventi una superficie complessiva di 21,3 mq., che devono necessariamente rimanere beni comuni a tutte le unità, le aree da attribuire alla istante sarebbero di 12,17 mq. al piano terra (ossia: 94,3 mq. di superficie utile - 21,3 mq. = 73 mq. : 6 = 12,17 mq.), e di 14,32 mq. al primo piano (cioè: 85,9 mq. di superficie utile : 6 = 14,32 mq). Specificando che, in pratica, si dovrebbe assegnare a una stanza di media grandezza per ciascuno Parte_1
8 dei due cennati appartamenti, oppure, in alternativa, un unico vano di complessivi 26,49 mq.
(risultante da 12,17 mq. + 14,32 mq.), da frazionare da uno di essi. L'Ing. Persona_3 una volta osservato che si tratta di porzioni esigue, è giunto a constatare che, i menzionati frazionamenti sarebbero del tutto sconvenienti sotto il profilo dell'utilità e del valore economico tanto per l'attrice, che per i convenuti. Deducendo, altresì, che, sulla scorta di quanto appurato, questi ultimi abitano nell'unità immobiliare situata al primo piano e nelle proprie comparse di costituzione e risposta hanno manifestato l'intenzione di acquisire, contro il pagamento del conguaglio in denaro dovutole, la quota della istante. Alla luce di queste argomentazioni ha negato la possibilità di dividere i beni in discorso in natura (cfr.: pagg. 22 e 23 della relazione tecnica d'ufficio). Dopo essere giunto a tale conclusione il prefato C.T.U. ha provveduto a effettuare la stima del più probabile valore di mercato del fabbricato in discussione, rinviando alla lettura dell'elaborato peritale per conoscere i criteri adottati per effettuare il relativo calcolo.
Ebbene, al termine di questa operazione, in considerazione delle sue caratteristiche intrinseche e, in particolare, dell'epoca in cui è stato costruito, piuttosto risalente, nonché della forma del relativo impianto e del tipo di struttura che lo caratterizza, che, essendo in muratura, limita la possibilità di ammodernarne liberamente la distribuzione interna, egli ha ritenuto congruo applicare il valore unitario di €/mq 430,00. Per tale via, ha determinato in € 82.560,00 il più probabile valore di mercato dell'intero edificio. Ciò posto, poiché la signora Parte_1 ha ereditato dal padre la quota indivisa di 1/6 del nominato cespite, secondo la valutazione compiuta dal ricordato perito il conguaglio in denaro che e CP_1 CP_2 devono versarle ai fini dello scioglimento della comunione è pari al valore della
[...] stessa, coincidente con € 13.760,00 (cioè: € 82.560,00 : 6) (cfr.: pagg. 23, 24 e 25 della perizia).
L'Ing. ha proceduto, in ultima battuta, a determinare il canone di locazione Persona_3 attribuibile all'immobile in parola. Per comprendere il genere di indagini che ha espletato a tale scopo si rimanda alla lettura della relazione tecnica d'ufficio. All'esito delle verifiche in questione, tenuto conto non solo che il richiamato bene ha una superficie interna lorda di 192 mq.; ma, anche, del suo grado di vetustà e delle connesse, poco apprezzate dal mercato immobiliare, peculiarità costruttive e distributive, al suddetto tecnico è sembrato congruo attribuirgli alla stregua di valore di canone locativo quello minimo, equivalente a €/mese 307,20 riferito all'intera proprietà (1000/1000). Sicché, a sua detta, l'indennità eventualmente spettante alla istante, che è titolare della cennata quota indivisa di 1/6, come forma di ristoro per
9 l'occupazione esclusiva del menzionato edificio a opera dei convenuti è di € 51,20 mensili
(ossia: €/mese 307,20 : 6) (cfr.: pagg. 25 e 26 della C.T.U.).
2.2.- Alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il citato perito, che si reputano in questa sede pienamente condivisibili essendo adeguatamente e puntualmente motivate, è possibile analizzare la domanda di scioglimento della comunione oggetto del contendere, azionata da introducendo la vertenza processuale che ci occupa. All'uopo è opportuno Parte_1 evidenziare, in primis, che nel costituirsi nel procedimento de quo e CP_1 [...]
hanno espressamente dichiarato di non opporsi a tale richiesta. In secondo luogo CP_2 che, essi hanno pure esplicitamente manifestato la volontà di avere attribuito per intero l'enunciato immobile, a fronte del versamento a favore dell'attrice del conguaglio in denaro della quota del medesimo di cui è coerede. In terz'ordine che, anche la istante, nell'ipotesi di accertata indivisibilità del nominato bene, si è resa disponibile a che la sua porzione sia assegnata ai convenuti, previo pagamento a proprio vantaggio del relativo valore in termini monetari. Se così è, allora, in presenza dell'accordo delle parti in contesa, stante l'accertata sua non divisibilità, si deve disporre, per un verso, l'attribuzione del fabbricato a due piani, con annessa corte, composto da due unità abitative, ubicato nel Comune di Canicattì (AG), nella via
VI BE con ingresso al civico n. 52, censito catastalmente al foglio 54, particella n.
716, sub. 3 e sub. 1, ai signori e;
per un altro, che questi CP_1 Controparte_2 ultimi corrispondano alla signora il conguaglio in denaro della quota di 1/6 Parte_1 dell'intero di cui è titolare in qualità di coerede, coincidente con il rispettivo valore economico, quantificato in complessivi € 13.760,00.
3.- Si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità un'altra pretesa fatta valere dall'attrice nei riguardi dei convenuti. Per il suo tramite sostiene, in estrema sintesi, che l'immobile controverso è nel possesso dei coniugi e CP_1
, che lo utilizzano in via esclusiva fin dal decesso della madre Controparte_2
avvenuto il 31 Dicembre 2018. Rilevando che, essendo composto da due Persona_2
appartamenti idonei a produrre frutti civili, ha diritto a percepire quelli da essi prodotti,
coincidenti con i canoni di locazione che pro quota avrebbe incassato in caso di loro affitto, da liquidare per tutto il periodo in cui le controparti hanno goduto e disposto del ricordato cespite,
impedendole di farne uso. Allo scopo di corroborare la decisione di accogliere la richiesta testé illustrata bisogna fornire delle delucidazioni. Invero, l'utilizzo della cosa comune a opera di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel
10 divieto di alterarne la destinazione comune e in quello di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il rispettivo diritto. A rendere illecito l'utilizzo del bene in comunione è
sufficiente il mancato rispetto dell'una, o dell'altra delle richiamate condizioni. In particolare,
la citata norma codicistica vieta la sottrazione o l'impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, dell'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione della res comune spettanti agli altri contitolari. Al verificarsi di una simile situazione, l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista, che l'abbia destinato ad utilizzazione personale esclusiva, diviene fonte di responsabilità risarcitoria. In questo caso può essere ristorato il lucro cessante, con la quantificazione del danno subito rapportabile ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Quindi, è soltanto la mancanza di un titolo giustificativo che fa sorgere in capo al comproprietario di un cespite fruttifero, che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale risarcimento per la privazione dell'utilizzazione pro quota del medesimo, i frutti civili. Questi, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il bene (cfr., in tal senso: Cass., Sez. II,
6/04/2011 n. 7881; Cass., Sez. II, 19/03/2019 n. 7681). Or dunque, nell'ipotesi sottoposta a disamina con lettera raccomandata datata 10 Dicembre 2020, recapitata il 17 Dicembre 2020,
versata agli atti di lite con il rispettivo avviso di ricevimento, il legale della istante ha chiesto a la consegna delle chiavi dei predetti immobili in comproprietà, nonché di CP_1
permettere alla propria cliente di esercitare il diritto di accedervi liberamente. Contrariamente
a quanto dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 Luglio 2021, non vi è prova che il convenuto ha riscontrato la cennata missiva, né che ha messo a disposizione di le chiavi in dibattito, consentendole di entrare all'interno del fabbricato in Parte_1
discorso e di farne uso in proporzione alla quota che le compete. Da tale constatazione, e in mancanza di riscontri istruttori di segno opposto, discende l'incontestato utilizzo esclusivo del menzionato cespite da parte dei convenuti. A ben guardare, essi si sono difesi unicamente deducendo di non aver mai negato all'attrice il godimento del medesimo. Però, non hanno dimostrato la circostanza dell'effettiva messa a disposizione del bene mediante, ad esempio, invito al ritiro delle relative chiavi d'accesso, nonostante la specifica richiesta di poterne disporre e di servirsene avanzata dalla istante con l'enunciata nota. Di guisa che, essendole stato impedito il pari uso del nominato fabbricato a opera degli altri partecipanti alla comunione,
11 ha diritto a ottenere il ristoro del nocumento di natura economica subito, Parte_1
commisurato alla quota di 1/6 dei frutti civili che avrebbe potuto produrre qualora fosse stato concesso in locazione. Il C.T.U. Ing. ha determinato in € 307,20 il canone di Persona_3
locazione mensile attribuibile al ricordato bene, nonché in € 51,20 la porzione dello stesso spettante mensilmente all'attrice in proporzione alla sua quota ereditaria. Pertanto, CP_1
e vanno condannati a corrispondere alla odierna istante la
[...] Controparte_2 somma di € 3.020,80 a titolo di risarcimento del danno in argomento. Tale importo viene calcolato a decorrere dal mese di Gennaio 2021, poiché la signora ha Parte_1
reclamato la consegna delle chiavi dell'anzidetto cespite e la possibilità di accedervi soltanto con la cennata lettera del 10 Dicembre 2018, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un totale di n. 59 mesi (ossia: 59 mesi x € 51,20).
4.- Suscettibile di rigetto si configura, invece, la prima domanda avanzata in via riconvenzionale dal menzionato convenuto nei confronti della sorella. Con essa chiede all'adita autorità giudiziaria di condannarla a rimborsargli le spese sostenute per avere eseguito in economia, nel corso dell'anno 2005, lavori per la manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto del contendere, affrontando interamente un esborso monetario di € 12.029,98. Per
supportare la decisione di ritenere inaccoglibile tale richiesta è opportuno richiamare il principio elaborato al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o
l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi
e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori;
(……)” (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 5465 del 18/02/2022). Or dunque, nella fattispecie non ha minimamente provato di avere, prima di iniziare CP_1 la realizzazione delle enunciate opere di manutenzione straordinaria del bene in argomento, interpellato, o, comunque, avvisato l'attrice. Di guisa che, non può pretendere di essere rimborsato, pro quota, dei costi affrontati per realizzarle.
12 5.- Al contrario, giuridicamente legittima e fondata risulta essere l'ulteriore richiesta spiegata in linea riconvenzionale dal nominato convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta. Per il suo tramite pretende che, la istante gli rimborsi la metà della spesa di € 5.000,00, che ha sostenuto per il pagamento del servizio funerario espletato a seguito del decesso della di loro madre In ordine a questa peculiare domanda bisogna Persona_2 precisare che, il saldo di tale genere di spesa va effettuato immediatamente, anche se l'accettazione dell'eredità può avvenire entro dieci anni dal decesso del familiare. Inoltre, il pagamento dei costi connessi alla celebrazione del funerale del de cuius spetta ai c.d. chiamati all'eredità, cioè a coloro che, pur non avendola ancora formalmente accettata, sono potenzialmente eredi per previsione legale, o testamentaria. Il che si spiega tenuto conto che, le spese funerarie rientrano, ex art. 752 c.c., fra i pesi ereditari, vale a dire fra gli oneri che nascono in seguito all'apertura della successione e che gravano sugli eredi. Di guisa che, il soggetto che le ha anticipate ha diritto al rimborso da parte di questi ultimi. Nell'ipotesi in esame, poiché è morta il 31 Dicembre 2018, è ancora in corso il termine Persona_2 decennale entro cui la signora può accettarne l'eredità. Peraltro, l'attrice non Parte_1 ha dimostrato di avervi rinunciato. Sicché, è tenuta a rimborsare al fratello la metà delle richiamate spese funebri. In proposito, nessun rilievo assume la circostanza, denunciata dalla istante in seno alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 4 Gennaio 2022 per contestare la pretesa qui analizzata, che tra l'1 e il 13 Gennaio 2019, dopo la morte della madre, ha prelevato dal conto corrente a lei intestato, attraverso operazioni CP_1 compiute allo sportello Postamat, degli importi per complessivi € 2.010,00. Per supportarla ha prodotto agli atti del presente giudizio, fra l'altro, la descrizione delle operazioni effettuate sul suddetto rapporto negoziale nel periodo in parola. A ben guardare, la cennata tesi è rimasta ancorata all'ambito delle asserzioni meramente labiali, non avendo la signora Parte_1 dimostrato che a eseguire i prelievi in questione è stato il prefato convenuto. Invece, CP_1
ha provato documentalmente di avere pagato a titolo di spese funerarie l'ammontare
[...] complessivo di € 5.000,00. A tal fine ha allegato nel suo fascicolo, innanzitutto, la dichiarazione sottoscritta il 7 Gennaio 2019 dal signor in qualità di titolare dell'impresa Persona_4 funebre omonima. Al suo interno questi attesta di essere stato incaricato dall'enunciato convenuto in ordine al servizio funebre della di lui madre, nonché di avere percepito la somma di € 5.000,00. ha pure prodotto la copia fotostatica di un vaglia postale datato 7 CP_1
Gennaio 2019 di € 3.000,00, avente come beneficiario il signor La disamina Persona_5
13 di tali documenti dimostra che, egli ha effettivamente sborsato la enunciata cifra. Di conseguenza, l'attrice va condannata a rimborsargli la metà della stessa, ossia € 2.500,00.
6.- In ultima battuta, in considerazione non solo della mancata opposizione da parte dei convenuti alla domanda di scioglimento della comunione in questione formulata dalla istante;
ma, altresì, della particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra i medesimi le spese del procedimento de quo.
Infine, si devono porre definitivamente a carico delle parti, in ragione di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 17 Aprile 2024, liquidate con decreto emesso il
7 Novembre 2025 in complessivi € 1.900,00, ivi comprese le spese documentate, oltre I.V.A. e
C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
la Dott.ssa RB DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il fabbricato a due piani, con annessa corte, composto da due unità abitative, ubicato nel Comune di Canicattì (AG), nella via VI BE con ingresso al civico n. 52, censito catastalmente al foglio 54, particella n. 716, sub. 3 e sub.
1, di cui sono attualmente comproprietari per le rispettive quote i signori , Parte_1
e ; CP_1 Controparte_2
- dichiara, per le argomentazioni superiormente illustrate, la indivisibilità del predetto bene;
- per l'effetto, dispone l'attribuzione del cennato immobile per l'intero a favore dei convenuti, che, per contro, devono corrispondere all'attrice il conguaglio in denaro della quota di 1/6 dello stesso di cui è titolare, in qualità di coerede, quantificato in complessivi
€ 13.760,00;
- condanna i signori e a versare alla istante CP_1 Controparte_2
l'importo di € 3.020,80 a titolo di risarcimento del danno arrecatole per averle impedito di servirsi e di usare l'immobile in parola in proporzione al suo diritto;
- rigetta, per i motivi su articolati, la domanda avanzata in via riconvenzionale dal signor , avente a oggetto il rimborso pro quota da parte della signora CP_1 CP_1
14 dei costi sostenuti per effettuare la manutenzione straordinaria del menzionato Pt_1
fabbricato;
- condanna l'attrice a rimborsare al prefato convenuto la somma di € 2.500,00, pari alla metà delle spese funebri sostenute a seguito del decesso della di loro madre;
- compensa interamente e integralmente fra la istante e i coniugi e CP_1 [...]
le spese del presente giudizio;
CP_2
- infine, pone definitivamente a carico delle parti in causa, in ragione di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 17 Aprile 2024, liquidate con decreto emesso il 7 Novembre 2025 in complessivi € 1.900,00, ivi comprese le spese documentate, oltre
I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
Così deciso in Agrigento in data 11 Novembre 2025.
Il Giudice
RB DA
15