Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2002, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
04 0 9 6 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREM I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE reintegra Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: in porsema CALFAPIETRADott. Vincenzo - Presidente R.G.N. 19135/99 - 9561 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 965 Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. - Consigliere - Ud. 20/12/01 Dott. Olindo SCHETTINO $1 CUCIO MA771077TI DICELS U ha pronunciato la seguente SORTE SUPREMA D'ACTIONE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L.
1.55 GALLO SALVATORE, GALLO FILIPPO, GALLO GIOVANNI, 21 MAR 2002 IL CANCELLITE elettivamente domiciliati in ROMA VIA F VALESIO 1, €0,77 L.1500 presso lo studio dell'avvocato EUGENIO PACE, difesi dall'avvocato ROBERTO DE PAOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti 1030549
contro
AL EN, elettivamente domiciliato in ROMA ит 1030550 PZA ISTRIA 2, presso lo studio dell'avvocato GIULIO ищ MURANO, difeso dall'avvocato NICOLA GULFO, giusta ч delega in atti;
B controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 108/99 del Tribunale di MATERA, 1755 depositata il 25/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. т и в и Ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il RE di Matera presso la Sezione distaccata di Pisticci, con ordinanza in data 11 precedu t di revet ail well) для ut. ottobre 1996 resa nel possesso promosso da CO IN nei confronti di LV, IL e NN GA, in accoglimento dell'eccezione sollevata all'udienza dell'8 novembre 1995 dai convenuti, dichiarò estinto il processo, ritenendo che, dopo l'ordinanza del 7 aprile 1995, con la quale il Consigliere RE aveva dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice proposta dal IN, fosse vanamente decorso il termine di sei mesi utile per la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 54 cod. proc. civ.. Avverso tale ordinanza propose appello il IN e l'adito Tribunale di Matera, con sentenza resa in data 25 febbraio 1999, in accoglimento del gravame, ha rimesso la causa al l'ulteriore corso delRE di Matera per giudizio possessorio. Ha Osservato il Giudice d'appello che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, dalla data di comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'instanza di ricezione (21 aprile 1985) a 3 quella di trattazione della causa (8 novembre 1995) non era trascorso il termine di sei mesi utile per la riassunzione della causa, che era stata, in realtà, operata, poiché il ricorso per sequestro reset. giudiziario, che era stata, in realtà, operata, poiché il ricorso per sequestro --giudiziario, proposto dal IN durante il periodo di sospensione del processo a seguito della proposizione dell'istanza di ricusazione, ancorché non qualificato come atto di riassunzione, ben poteva assumere valore riassuntivo dell'intero procedimento, recarecan un numero unico di ruolo, in considerazione del suo contenuto, esaustivo dell'intera vicenda processuale. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso LV IL e NN GA, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il IN. V'è memoria illustrativa per ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi, attenendo entrambi alla questione della riassunzione del giudizio e, quindi, alla correttezza della declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal primo giudice, possono essere esaminati congiuntamente. 4 Col primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la causa possessoria fosse stata tempestivamente riassunta, assumendo come termine ad quem la data dell'8 novembre 1995, in cui si tenne l'udienza di trattazione, non già del giudizio di merito possessorio, bensì del giudizio cautelare. Sostengono, invero, i ricorrenti che correttamente il RE aveva ritenuto estinto il processo con l'ordinanza dell'll ottobre 1996, poiché al 6 dicembre 1995 il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio di merito era т vanamente decorso. и в D'altronde, non poteva attribuirsi valore di и ч atto di riassunzione del giudizio possessorio al ricorso per sequestro giudiziario per la ragione che tale ricorso era stato proposto il 22 marzo 1995, quando, cioè, sull'istanza di ricusazione il Consigliere RE non si era ancora pronunciato, con la conseguenza che la causa di merito, essendo ancora sospesa, non era suscettibile di riassunzione. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano 5 insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che: a) lo stesso Tribunale, pronunciando sul reclamo proposto dal IN ai sensi dell'art. 669 terdicies cod. proc. civ., in via incidentale ha ritenuto estinto il giudizio possessorio;
b) comunque, poiché alla data di deposito del ricorso. per sequestro giudiziario il giudizio possessorio presentazione della era sospeso a causa dell'istanza di ricusazione e l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità di detta istanza fu pronunciata il 7 aprile 1995, la riassunzione invocabile né fudello stesso giudizio non era invocata col ricorso per sequestro;
c) il Tribunale т non precisa in virtù di quali deduzioni o richieste и в di parte abbia ritenuto di riconoscere effetto и riassuntivo al ricorso per sequestro, atteso che in ч è rinvenibile traccia di volontà tale atto non riassuntiva. Le censure sono fondate per le ragioni che di seguito si espongono. Poiché l'atto di riassunzione della causa atto che, sotto il profilo soggettivo, si caratterizza per l'esplicita od implicita, ma equivoca, volontà della parte di comunque non 6 riattivare un processo che si trovi in stato di quiescenza, al fine anche di recuperare gli effetti degli atti processuali compiuti prima dell'evento sospensivo od interruttivo, assume valore decisivo, nel caso in esame, accertare se, al momento in cui l'atto, cui il giudice d'appello ha riconosciuto effetto il ricorso per sequestroriassuntivo la parte che tale atto pose ingiudiziario - essere fosse o non in grado di esprimere la volontà di riassumere la causa di merito. La risposta a tale interrogatorio era agevole, poiché, essendo pacifico che alla data del 22 marzo 1995, quando il ricorso per sequestro giudiziario fu proposto, il procedimento incidentale di ricusazione era ancora pendente, non essendo stata т и ancora pronunciata l'ordinanza dichiarativa в и dell'inammissibilità della riassunzione, perdurava ч l'effetto sospensivo dell'istanza di ricusazione. Tale accertamento esauriva il compito affidato al giudice d'appello, senza, quindi, la necessità di verificare se il ricorso per sequestro fosse ○ non “esaustivo" della materia del contendere, come ha ritenuto di fare il Tribunale, evidente essendo di tale verifica, cui è rimasto l'irrilevanza l'accertamento dell'intento di riassumere estraneo 7 la causa da parte del IN. Pertanto, essendo impossibile la riassunzione della causa di merito al momento in cui fu depositato l'atto cui il giudice d'appello ha attribuito l'effetto riassuntivo, deve ritenersi che comutatu te il primo giudice abbia dichiarata l'estinzione del processo per omessa riassunzione della causa. Il ricorso va, dunque, accolto (la fondatezza dei primi due motivi exfine dal valutare il terzo motivo), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessario ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. la causa va decisa nel merito, . rigettandosi l'appello proposto dal IN t u avversO l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione h del processo resa dal RE di Matera presso la c u r Sezione Distaccata di Pisticci in data 11 ottobre 1996. Giusti motivi consigliano, tuttavia, l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio d'appello ed al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa 8 senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'appello proposto da CO IN avversO l'ordinanza resa in data 11 ottobre 1996 dal RE di Matera presso la Sezione Distaccata di Pisticci tra l'appellante e LV, IL e NN GA;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 20 dicembre nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це H Courigliere interme Graption IL CANCELLIERE O Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 10t020 ३०.९९ 160,10 374321 2 002 9