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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11818 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA ON, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 26276 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: “lesione personale” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rosiello e Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Dei
Missionari, n.11
ATTORE
E
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Iovinelli, giusta procura in atti,
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli Viale Michelangelo n.56
CONVENUTO
NONCHÉ
(p. iva ), già denominata quale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
incorporante di e Controparte_4 Controparte_5
giusta atto di fusione per notar di Bologna, rep. 53712, racc. Controparte_6 Per_1
34018, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
IO PI, presso il cui studio in Napoli, alla via San Tommaso d'Aquino 33, elettivamente domicilia
1 ZO TO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 20.03.2021.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 13.00, all'interno del condominio di
[...]
l'attore, mentre camminava a piedi lungo il viale condominiale che CP_1 CP_1
B verso l'uscita pedonale del condominio cadeva al suolo, inciampava e Controparte_7
batteva la testa sul muretto laterale di confine a causa della presenza nella pavimentazione del vialetto di buche e dissesti senza recinzione e segnali di pericolo.
A seguito del sinistro, riportava gravi lesioni al volto, al collo ed agli arti superiori e veniva prontamente soccorso e portato all' Ospedale San Paolo di Napoli dove, dopo gli opportuni esami,
gli veniva diagnosticata “..frattura scomposta della massa laterale destra di C1 e del processo
trasverso con interessamento del foro trasversario e focale compressione del lume dell'arteria
vertebrale omolotarale”.
Tanto premesso, chiedeva, il ristoro di tutti i danni subiti, quantificati in € 117.183,50 oltre il danno da lucro cessante ovvero nella diversa, maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario.
1.1.Si costituiva il il quale, in via preliminare chiedeva di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in garanzia della ed all'integrazione Controparte_4
dei condomini , di cui Controparte_8 CP_9 CP_8 CP_10
assumeva la proprietà esclusiva del cortile, precisando le difese anche rispetto a quanto dedotto nel giudizio di atp introdotto dall'odierno attore per il medesimo sinistro e rigettato dal giudice.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda azionata di cui chiedeva il rigetto.
2 1.2. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale, in via Controparte_4
preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata, il difetto di legittimazione passiva del convenuto in ragione della prospettata proprietà dell'area in capo ai condomini;
nel CP_1
merito, si associava alle difese del convenuto in ordine alle ragioni di infondatezza della domanda,
di cui chiedeva il rigetto, impugnando anche la quantificazione dei danni. Infine, invocava la clausola di cui all'art.
2.25 delle condizioni generali di assicurazione applicabili alla polizza sottoscritta dal condominio per escludere il rimborso delle spese legali in favore dell'assicurato.
2. Disposta la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. mediante la produzione in giudizio della delibera assembleare di ratifica dell'attività difensiva posta in essere e del mandato conferito al difensore, adottata con la maggioranza di cui all'art. 1136, II comma c.c.; espletata prova testimoniale, veniva fissata l' odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; subentrato questo giudice in data 15.09.2025, all'esito della discussione, la causa
è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
La presente controversia va decisa in applicazione del principio il principio della "ragione più
liquida", che - imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica- consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.
12002).
Ancora, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass.
3 civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
In applicazione del richiamato principio, la domanda va rigettata per mancata prova della dinamica del fatto.
Ed invero l'odierno attore assume di essere caduto al suolo, nelle circostanze di tempo indicate,
B verso Controparte_7
l'uscita pedonale per essere inciampato “a causa della presenza nella pavimentazione del vialetto
di buche e dissesti senza recinzione e segnali di pericolo”.
Ebbene l'espletata prova testimoniale non offre alcun supporto probatorio alla descritta dinamica essendo per contro emerso che l'attore sia caduto per cause “ naturali” non imputabili all'odierno convenuto.
Le testi sorella dell'attore e , non sono state presenti al fatto ma sono Tes_1 Testimone_2
intervenute solo successivamente ed hanno dichiarato di aver soccorso l'attore.
La teste infermiera e condomina, sebbene non presente al momento Testimone_3
dell'accadimento, ha riferito di essere intervenuta per soccorrere l'attore dichiarando “ADR la
signora mi disse di averlo visto cadere con i suoi occhi e mi riferì che lo vide Controparte_11
cadere come un sacco mentre stava camminando ADR mi precisò che il non mise nemmeno Pt_1
le mani avanti per ripararsi dalla caduta, ribadendo che era caduto come un sacco. Per me era
importante saperlo perché nel chiamare l'ambulanza sono due quadri clinici differenti..”.
La teste , sentita ai sensi dell'art.257 c.p.c. ha dichiarato “……non ho visto Controparte_11
inciampare il sig. ma l'ho visto cadere a peso morto;
confermo le altre circostanze; Pt_1
…………“…….. il pavimento era sicuramente da rifare, non c'erano mattonelle che potessero
muoversi perché c'è l'asfalto e non le mattonelle, ed è ancora nello stesso stato anche oggi, ma
non presentava buche;
confermo che non c'erano avvisi di pericolo….. non ho visto operai e per
quello che mi ricordo il piazzale è ancora nello stesso stato dell'epoca……”.
Ebbene dalla dichiarazione resa dalla teste , indifferente alle parti, presente al momento CP_11
dell'evento, emerge, senza ombra di dubbio che l'attore sia caduto per cause naturali e non per gli asseriti dissesti presenti nella pavimentazione avendo la teste ha escluso che il predetto sia
4 inciampato riferendo che era caduto “ a peso morto”.
Ha inoltre riferito che la pavimentazione del vialetto era in asfalto e non in mattonelle e non presentava buche.
Pertanto, la caduta e le lesioni riportate, non sono in alcun modo ascrivibili alla responsabilità del convenuto con conseguente rigetto della domanda e declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia impropria avanzata dal convenuto condominio nei riguardi della compagnia assicuratrice chiamata in causa.
4. Quanto alle spese di lite, va richiamato il principio secondo il quale: “…il patrocinio a spese
dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad
addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra
risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente
dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (cfr. Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del
13/11/2020).
Pertanto, nel caso di specie, in virtù del richiamato principio, sebbene parte attrice ha prodotto agli atti di causa istanza di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, le spese di lite seguono la soccombenza a carico della stessa e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014,
applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite ( cfr. Cass.n.
18710/2022 secondo cui: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute
dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste
5 siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo
alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto
chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata
o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA ON,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 26276/2022 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
in che si liquidano in 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali
[...] CP_1
(15% sui compensi), I.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Carlo Iovinelli;
c)condanna al pagamento in favore della delle spese di giudizio che Parte_1 Controparte_2
si liquidano in euro 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
c.p.a. e I.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli il 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ON
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