Articolo 77 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 76Articolo 78
Versione
6 aprile 1972
Art. 77.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1970 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1970 (articolo 72) . . . . . . . . . . . L. 527.529.861.696 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 75). . . . " 482.109.918.409
------------------ Residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 1.009.639.780.105
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972
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