CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25965 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IK nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di PORDENONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione di errore materiale con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per le statuizioni in ordine alla confisca;
dichiararsi inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. I Penale Sent. Sez. 1 Num. 25965 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto IK OR responsabile della contravvenzione di cui all'art. 20 L. 110/1975, condannandolo alla pena di euro 500,00 di ammenda. 2. IK OR, a mezzo del difensore avv. Paolo Viezzi, ha presentato ricorso per cassazione, articolando n. cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo il difensore deduce violazione di legge in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; il Tribunale di Pordenone, con dispositivo letto in udienza, aveva disposto la confisca di tutto il materiale in sequestro;
in seno alla motivazione della sentenza, e quindi de plano, omettendo di fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen. e senza instaurazione del contraddittorio, ha provveduto a correggere il dispositivo limitando la confisca ai soli fucile semiautomatico Benelli cal. 12 e carabina Winchester cal. 243, provvedendo a disporre il dissequestro e restituzione a IK OR delle munizioni indicate nel capo di imputazione;
detto provvedimento è affetto da nullità, imponendo l'art. 127 cod. proc. pen. l'instaurazione del contraddittorio. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per travisamento della prova non essendosi il Tribunale confrontato con le emergenze probatorie da cui era emerso che il OR era presente alle operazioni di perquisizione e successivo sequestro, e non aveva mai omesso il controllo diretto dell'abitazione ove si trovavano le armi oggetto di imputazione;
neppure il Tribunale ha preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dal Moro nella custodia delle armi, scariche e non di pronto utilizzo, avendo egli dotato la casa ove le stesse si trovavano di porta con serrature ed inferriate alle finestre. 2.3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. avendo il Tribunale disposto la confisca anche dell'ottica inserita sulla carabina Winchester, pur trattandosi di accessorio asportabile, non costituente parte di arma. 2.4. Con il quinto motivo la difesa del OR lamenta l'erroneità della sentenza assunta in violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale denegato le circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione della pena, senza valutare le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., ed in assenza di congrua motivazione. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione di errore materiale con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per le statuizioni in ordine alla confisca;
dichiararsi inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. 4. Con successiva memoria la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente ai motivi di ricorso primo e quarto;
è invece infondato nel resto. 2. Devono essere logicamente analizzati prioritariamente i motivi secondo e terzo, con i quali il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per travisamento della prova. La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sulle circostanze del rinvenimento di fucili, regolarmente denunciati, detenuti su un divano, quindi riposti in luoghi della sua abitazione non chiusi a chiave e privi di qualsiasi sistema di sicurezza;
ha anche evidenziato, pur chiarendo espressamente come l'omessa custodia di munizioni non rientri nella previsione della norma incriminatrice, come numerose munizioni siano state rinvenute vicino ai fucili stessi, in particolare su un tavolo in un'altra stanza, ed in un armadio non chiuso a chiave posto in corridoio. Ne ha dedotto la prova della custodia delle armi con modalità non diligenti, perché fruibili con molta facilità e poste all'interno di un edificio isolato con porta di ingresso a vetri con telaio di alluminio, priva di particolare sicurezza (serratura a tamburo) e in assenza di ulteriori accorgimenti. 2.1. Osserva questa Corte che nella ricostruzione in punto di fatto delle condotte il Tribunale non è incorso nei denunciati errori quanto all'accertamento delle modalità di custodia dei dispositivi appartenenti all'imputato. Invero, l'affermata mancanza di diligenza nella custodia ha tenuto conto delle circostanze di fatto documentate, relative alla presenza dei fucili in luoghi visibili, immediatamente raggiungibili e direttamente apprensibili da parte di qualsiasi visitatore, nonchè alla dotazione nella casa di sistemi ordinari di chiusura delle porte, che non costituivano presidio sufficiente contro eventuali malintenzionati;
3 pur essendo scarichi i fucili, la presenza di munizioni in luoghi molto vicini rendevano le armi certamente fruibili. 2.2. Il ricorso oppone circostanze di fatto già valutate e disattese dalla sentenza impugnata, che non possono essere diversamente considerate nel giudizio di legittimità, nel quale è preclusa l'indagine sul merito dell'imputazione. 3. Il quinto motivo di ricorso è del pari infondato. 3.1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 3.2. Quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, va osservato come il beneficio sia rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale, nel caso in esame, ha ritenuto che la fruizione del beneficio non fosse opportuna in considerazione del carattere solo pecuniario della pena irrogata - oltre che per la mancata prognosi positiva sul futuro comportamento dell'imputato; tale giustificazione non è apparente ne' manifestamente illogica, muovendo dal presupposto, in assenza di specifica contraria richiesta della parte, che non risponda all'interesse dell'imputato giovarsi della sospensione di una pena solo economicamente impegnativa e in misura modesta (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, Rv. 262553 - 01). Nel processo di interesse, dunque, non avendo il Moro richiesto l'applicazione del beneficio, in via subordinata alla principale conclusione di proscioglimento, è evidente che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella decisione del Tribunale che ha ritenuto la concessione della sospensione condizionale della pena solo pecuniaria non rispondente all'interesse dell'imputato. 4. Venendo ora al primo motivo di ricorso coglie nel segno la censura avanzata dalla difesa che si duole del provvedimento di correzione di errore materiale effettuato dal Tribunale di Pordenone in quanto assunto con procedura de plano e senza instaurazione del contraddittorio. Erra tuttavia la difesa nel ritenere che il giudice di primo grado abbia, con il dispositivo letto in udienza, inteso condannare OR IK non solo per il reato di omessa custodia di armi ma anche per quello di: la contestazione di cui all'art. 20 L. 110/1975, a parte la forse infelice stesura letterale del capo di incolpazione, attiene all'evidenza al solo reato 4 Il Presidente configurabile di omessa custodia di armi, come peraltro lo stesso giudice ha chiarito espressamente nella motivazione dell'impugnata sentenza. La sottesa censura rivolta alla decisione del Giudice assunta nel dispositivo letto in udienza, di confisca non solo delle armi ma anche delle munizioni è del pari fondata, come d'altronde riconosciuto dal medesimo giudice che, errando nel procedere a correzione di errore materiale con procedura non partecipata, in sede di stesura della motivazione ebbe a correggere la disposizione. Del pari fondato è il quarto motivo di ricorso con il quale OR si duole, sotto il profilo della motivazione, dell'avvenuta confisca dell'ottica innestata sulla sulla carabina Winchester: il ricorrente assume trattarsi di accessorio asportabile, ma il Giudice di primo grado non ha dato compiuta risposta alla questione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento di correzione di errore materiale;
con riguardo alla confisca di quanto in sequestro la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla correzione di errore materiale. Annulla la sentenza impugnata in ordine alla confisca di quanto in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione di errore materiale con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per le statuizioni in ordine alla confisca;
dichiararsi inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. I Penale Sent. Sez. 1 Num. 25965 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto IK OR responsabile della contravvenzione di cui all'art. 20 L. 110/1975, condannandolo alla pena di euro 500,00 di ammenda. 2. IK OR, a mezzo del difensore avv. Paolo Viezzi, ha presentato ricorso per cassazione, articolando n. cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo il difensore deduce violazione di legge in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; il Tribunale di Pordenone, con dispositivo letto in udienza, aveva disposto la confisca di tutto il materiale in sequestro;
in seno alla motivazione della sentenza, e quindi de plano, omettendo di fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen. e senza instaurazione del contraddittorio, ha provveduto a correggere il dispositivo limitando la confisca ai soli fucile semiautomatico Benelli cal. 12 e carabina Winchester cal. 243, provvedendo a disporre il dissequestro e restituzione a IK OR delle munizioni indicate nel capo di imputazione;
detto provvedimento è affetto da nullità, imponendo l'art. 127 cod. proc. pen. l'instaurazione del contraddittorio. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per travisamento della prova non essendosi il Tribunale confrontato con le emergenze probatorie da cui era emerso che il OR era presente alle operazioni di perquisizione e successivo sequestro, e non aveva mai omesso il controllo diretto dell'abitazione ove si trovavano le armi oggetto di imputazione;
neppure il Tribunale ha preso in considerazione le emergenze processuali attestanti la diligenza operata dal Moro nella custodia delle armi, scariche e non di pronto utilizzo, avendo egli dotato la casa ove le stesse si trovavano di porta con serrature ed inferriate alle finestre. 2.3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. avendo il Tribunale disposto la confisca anche dell'ottica inserita sulla carabina Winchester, pur trattandosi di accessorio asportabile, non costituente parte di arma. 2.4. Con il quinto motivo la difesa del OR lamenta l'erroneità della sentenza assunta in violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale denegato le circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione della pena, senza valutare le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., ed in assenza di congrua motivazione. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione di errore materiale con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per le statuizioni in ordine alla confisca;
dichiararsi inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. 4. Con successiva memoria la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente ai motivi di ricorso primo e quarto;
è invece infondato nel resto. 2. Devono essere logicamente analizzati prioritariamente i motivi secondo e terzo, con i quali il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per travisamento della prova. La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sulle circostanze del rinvenimento di fucili, regolarmente denunciati, detenuti su un divano, quindi riposti in luoghi della sua abitazione non chiusi a chiave e privi di qualsiasi sistema di sicurezza;
ha anche evidenziato, pur chiarendo espressamente come l'omessa custodia di munizioni non rientri nella previsione della norma incriminatrice, come numerose munizioni siano state rinvenute vicino ai fucili stessi, in particolare su un tavolo in un'altra stanza, ed in un armadio non chiuso a chiave posto in corridoio. Ne ha dedotto la prova della custodia delle armi con modalità non diligenti, perché fruibili con molta facilità e poste all'interno di un edificio isolato con porta di ingresso a vetri con telaio di alluminio, priva di particolare sicurezza (serratura a tamburo) e in assenza di ulteriori accorgimenti. 2.1. Osserva questa Corte che nella ricostruzione in punto di fatto delle condotte il Tribunale non è incorso nei denunciati errori quanto all'accertamento delle modalità di custodia dei dispositivi appartenenti all'imputato. Invero, l'affermata mancanza di diligenza nella custodia ha tenuto conto delle circostanze di fatto documentate, relative alla presenza dei fucili in luoghi visibili, immediatamente raggiungibili e direttamente apprensibili da parte di qualsiasi visitatore, nonchè alla dotazione nella casa di sistemi ordinari di chiusura delle porte, che non costituivano presidio sufficiente contro eventuali malintenzionati;
3 pur essendo scarichi i fucili, la presenza di munizioni in luoghi molto vicini rendevano le armi certamente fruibili. 2.2. Il ricorso oppone circostanze di fatto già valutate e disattese dalla sentenza impugnata, che non possono essere diversamente considerate nel giudizio di legittimità, nel quale è preclusa l'indagine sul merito dell'imputazione. 3. Il quinto motivo di ricorso è del pari infondato. 3.1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 3.2. Quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, va osservato come il beneficio sia rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale, nel caso in esame, ha ritenuto che la fruizione del beneficio non fosse opportuna in considerazione del carattere solo pecuniario della pena irrogata - oltre che per la mancata prognosi positiva sul futuro comportamento dell'imputato; tale giustificazione non è apparente ne' manifestamente illogica, muovendo dal presupposto, in assenza di specifica contraria richiesta della parte, che non risponda all'interesse dell'imputato giovarsi della sospensione di una pena solo economicamente impegnativa e in misura modesta (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, Rv. 262553 - 01). Nel processo di interesse, dunque, non avendo il Moro richiesto l'applicazione del beneficio, in via subordinata alla principale conclusione di proscioglimento, è evidente che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella decisione del Tribunale che ha ritenuto la concessione della sospensione condizionale della pena solo pecuniaria non rispondente all'interesse dell'imputato. 4. Venendo ora al primo motivo di ricorso coglie nel segno la censura avanzata dalla difesa che si duole del provvedimento di correzione di errore materiale effettuato dal Tribunale di Pordenone in quanto assunto con procedura de plano e senza instaurazione del contraddittorio. Erra tuttavia la difesa nel ritenere che il giudice di primo grado abbia, con il dispositivo letto in udienza, inteso condannare OR IK non solo per il reato di omessa custodia di armi ma anche per quello di
con riguardo alla confisca di quanto in sequestro la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla correzione di errore materiale. Annulla la sentenza impugnata in ordine alla confisca di quanto in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore