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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 443/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del 23.1.2025
TRA
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (C.F. ) C.F._2
(C.F. ) con Parte_2 C.F._3
l'Avv. FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (C.F.
) C.F._2
(C.F. ) con l'Avv. Parte_3 C.F._4
FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (C.F. ) C.F._2
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._5
ZAGARIA FRANCESCO ROCCO (C.F. ) C.F._6
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno discusso e concluso ex articolo 281 sexies c.p.c. come da note difensive depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
All'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto
1 dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva all'instaurazione del giudizio di cui all'articolo 615 c.p.c. (cfr. verbale del 17.12.2024), comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato più decidere circa la fondatezza di un'opposizione a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 351/2023, ha avuto modo di precisare che la rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.
La medesima ordinanza si premura di precisare che la rinuncia al precetto deve essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio.
In casu, la rinuncia è pacificamente intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione, di talché, se è pur vero che nulla osti alla
2 declaratoria di cessazione della materia del contendere, chi scrive deve, comunque, scrutinare l'ammissibilità o la fondatezza dei motivi di opposizione - da valutare in relazione ai soli motivi originari (cfr. Cass.
Sez. Unite 21.11.2021, n. 25478) - al fine di regolare la spese secondo i canoni della soccombenza virtuale.
Ciò detto, si precisa quanto segue.
Non vi è dubbio alcuno che al momento della notifica del precetto non vi fosse valido titolo esecutivo, di talché l'opposizione era pienamente fondata.
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 741 c.p.c., il decreto adottato ex articolo 747 c.p.c., qualora non munito di efficacia immediata, acquista forza esecutiva solo a seguito dello spirare dei termini previsti dal primo comma dell'articolo 741 c.p.c. senza che sia stato proposto reclamo.
Nella specie, il titolo oggetto del precetto opposto, ovvero il decreto emesso ex articolo 747 c.p.c., non munito di clausola di efficacia ex articolo 741, c. 2, c.p.c., è stato oggetto di reclamo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 739 c.p.c. Logica conseguenza è che, al momento della notifica del precetto, non sussisteva alcun titolo esecutivo che potesse, ex articolo 474 c.p.c., legittimare l'esecuzione preannunciata;
né si può sostenere che, rigettato il reclamo, l'originario titolo abbia assunto forza esecutiva ex post, di talché sarebbe sopraggiunta la legittimità della preannunciata esecuzione.
Per tali ragioni, in ragione di quanto detto, acclarato che lo scrutinio circa la soccombenza virtuale deve essere svolto con riferimento ai soli motivi originari di opposizione (cfr. Cass. Sez. Unite 21.11.2021, n.
25478), dovrà essere disposta la condanna dell'opposta alla refusione
3 delle spese di lite secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda.
In conformità a Cass. 30219/2023, sarà anche liquidata la fase di trattazione ed istruttoria.
Ogni altra questione è assorbita.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da Parte_1 Parte_2
e ei confronti di
[...] Parte_3 CP_1
, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'opposta a rifondere le spese di lite Controparte_1
sostenute dagli opponenti , e Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 264 (237 + 27) per spese ed € Parte_3
5.077,00, per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge
Così deciso in Matera il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 443/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del 23.1.2025
TRA
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (C.F. ) C.F._2
(C.F. ) con Parte_2 C.F._3
l'Avv. FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (C.F.
) C.F._2
(C.F. ) con l'Avv. Parte_3 C.F._4
FRANCIONE EUSTACHIO MAURO (C.F. ) C.F._2
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._5
ZAGARIA FRANCESCO ROCCO (C.F. ) C.F._6
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno discusso e concluso ex articolo 281 sexies c.p.c. come da note difensive depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
All'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza come previsto
1 dall'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva all'instaurazione del giudizio di cui all'articolo 615 c.p.c. (cfr. verbale del 17.12.2024), comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato più decidere circa la fondatezza di un'opposizione a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 351/2023, ha avuto modo di precisare che la rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.
La medesima ordinanza si premura di precisare che la rinuncia al precetto deve essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio.
In casu, la rinuncia è pacificamente intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione, di talché, se è pur vero che nulla osti alla
2 declaratoria di cessazione della materia del contendere, chi scrive deve, comunque, scrutinare l'ammissibilità o la fondatezza dei motivi di opposizione - da valutare in relazione ai soli motivi originari (cfr. Cass.
Sez. Unite 21.11.2021, n. 25478) - al fine di regolare la spese secondo i canoni della soccombenza virtuale.
Ciò detto, si precisa quanto segue.
Non vi è dubbio alcuno che al momento della notifica del precetto non vi fosse valido titolo esecutivo, di talché l'opposizione era pienamente fondata.
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 741 c.p.c., il decreto adottato ex articolo 747 c.p.c., qualora non munito di efficacia immediata, acquista forza esecutiva solo a seguito dello spirare dei termini previsti dal primo comma dell'articolo 741 c.p.c. senza che sia stato proposto reclamo.
Nella specie, il titolo oggetto del precetto opposto, ovvero il decreto emesso ex articolo 747 c.p.c., non munito di clausola di efficacia ex articolo 741, c. 2, c.p.c., è stato oggetto di reclamo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 739 c.p.c. Logica conseguenza è che, al momento della notifica del precetto, non sussisteva alcun titolo esecutivo che potesse, ex articolo 474 c.p.c., legittimare l'esecuzione preannunciata;
né si può sostenere che, rigettato il reclamo, l'originario titolo abbia assunto forza esecutiva ex post, di talché sarebbe sopraggiunta la legittimità della preannunciata esecuzione.
Per tali ragioni, in ragione di quanto detto, acclarato che lo scrutinio circa la soccombenza virtuale deve essere svolto con riferimento ai soli motivi originari di opposizione (cfr. Cass. Sez. Unite 21.11.2021, n.
25478), dovrà essere disposta la condanna dell'opposta alla refusione
3 delle spese di lite secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda.
In conformità a Cass. 30219/2023, sarà anche liquidata la fase di trattazione ed istruttoria.
Ogni altra questione è assorbita.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da Parte_1 Parte_2
e ei confronti di
[...] Parte_3 CP_1
, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'opposta a rifondere le spese di lite Controparte_1
sostenute dagli opponenti , e Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 264 (237 + 27) per spese ed € Parte_3
5.077,00, per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge
Così deciso in Matera il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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