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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Nel processo civile, iscritto al n. R.G. 664/2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Massimiliano
Sacchi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 664/2024 R.G.A.C., pendente tra:
(P.IVA/C.C.: Parte_1
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
(C.F.: ), gli ultimi due anche in proprio,
[...] CodiceFiscale_2
quali soci illimitatamente responsabili e fideiussori, tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giancarlo Zompi' (C.F.:
[...]
); C.F._3
OPPONENTI E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'avv. Paolo Pellegrino (C.F.: ); CodiceFiscale_4
OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di finanziamento.
Conclusioni:
per gli opponenti: “.. Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
in via principale, .. accogliere l'opposizione proposta per le causali di cui in narrativa;
.. dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n.
2213/2023 del 11.12.2023 emesso dal Giudice Dott.ssa Anna Rita Pasca del Tribunale di Lecce .. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via subordinata, negare in ogni caso all'ingiunzione la provvisoria esecuzione, non sussistendone le condizioni di legge;
previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, accertare e rideterminare il debito residuo del contratto di finanziamento n. 8766/741832546;
in caso di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, rideterminare il credito preteso, in considerazione della minor somma che risulterà in
Pag. 2 di 12 corso di causa;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria chiede ammettersi CTU contabile, per tutto quanto dedotto in narrativa, che analizzi il contratto di finanziamento n.
8766/741832546 al fine di:
1. determinare se l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) indicato nel contratto di finanziamento corrisponda al tasso effettivamente applicato
e quindi al costo effettivo dell'operazione finanziaria;
2. nell'ipotesi in cui risulti un I.S.C. maggiore di quello indicato nel contratto e/o nel documento di sintesi, ricostituire il piano di ammortamento del finanziamento applicando all'intero finanziamento, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., il tasso di interesse BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
3. determinare l'avvenuto addebito, ad opera dell'istituto di credito, di somme non dovute in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi;
4. determinare l'avvenuto superamento dei limiti dei tassi soglia anti- usura come previsti dalle direttive della legge anti-usura n. 108/1996 nel finanziamento n. 1491571;
5. determinare l'effettivo tasso globale degli interessi compensativi che la società ha applicato in ordine al finanziamento concesso a fronte del tasso soglia individuato dalla BA d'AL (con riferimento al periodo in cui si
è perfezionato il finanziamento)”.
Pag. 3 di 12 Per l'opposta: “voglia il tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della citazione per i motivi dedotti nel presente atto, e quindi, nel merito infondata in ogni caso la opposizione confermando integralmente
l'opposto decreto, previa conferma della provvisoria esecuzione ex art.
648 c.p.c.. già concessa con ordinanza del 1.04.2025, con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 e seguenti c.p.c., la Controparte_1
chiedeva, all'intestato Tribunale, volersi ingiungere alla
[...]
nonché a Parte_1 Parte_1
e , in proprio, quali soci di società
[...] Parte_1
collettiva, quindi illimitatamente responsabili, nonché quali fideiussori della società (nei limiti di € 830.000,00), il pagamento, in suo favore, della somma di € 825.454,75, oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionale dal 14 ottobre 2023 al soddisfo, (di cui €
633.634,62 per capitale a scadere, € 167.719,74 per rate insolute ed €
24.100,39 per interessi alla data del 13.10.2023), quale credito risultante dal contratto di finanziamento n. 8766/741832546 stipulato in data 9 novembre 2017 presso la Filiale di RO, per l'importo di
€ 830.000,00, garantito da fideiussione del 9.11.2017, sottoscritta dai soci, e . Parte_1 Parte_1
L'adito Tribunale, accogliendo il ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2213/2023 dell'11.12.2023, con il quale ingiungeva alla
[...]
nonché a ed Parte_1 Parte_1
Pag. 4 di 12 a , di pagare la somma pari ad euro 825.454,75, gli Parte_1
interessi come da domanda, le spese di ingiunzione, liquidate in euro
870,00 per spese ed in euro 4.000,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Avverso l'indicato decreto monitorio, ad essi notificato in data
12.12.2023, Parte_1
e proponevano opposizione, Parte_1 Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 22/01/2024, con il quale sollecitavano l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituiva la resistendo Controparte_1
all'avversa opposizione e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza resa in data 1.4.2025, all'esito della celebrazione della prima udienza tenutasi in data 10.7.2024, il G.I. concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2213/2023 del 11/12/2023, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22.10.2025.
Con provvedimento del 16.10.2025, il fascicolo era rimesso allo scrivente quale Magistrato applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/2025.
Con proprio provvedimento del 20.10.2025, lo scrivente disponeva “a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 31.10.2025, per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle ore 09.00 del
Pag. 5 di 12 giorno 4.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
Depositate dalle parti le note difensive, scaduto il termine alle stesse accordato, questo Giudice decideva la causa.
§ 2.
L'opposizione è infondata.
Gli opponenti, invero, eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo, siccome, a loro dire, emesso in carenza dei “requisiti richiesti dagli artt.
633 e ss c.p.c. e segnatamente per assoluta mancanza di valida documentazione ai fini dell'accesso alla tutela monitoria”.
Al riguardo, deducevano che, a fondamento del ricorso, la banca aveva prodotto solo un estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB, di per sé idoneo a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, ma insufficiente a fornire la prova del credito nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, nel quale l'opposta avrebbe dovuto produrre l'estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate.
§ 3.
La doglianza è infondata.
Anzitutto, gli stessi opponenti rilevavano che, in ipotesi, la certificazione rilasciata da un funzionario della banca, ai sensi dell'art. 50 TUB, avrebbe legittimato l'emissione del decreto ingiuntivo.
Pag. 6 di 12 Ne segue che, siccome nella specie, la banca, a fondamento del ricorso monitorio, aveva depositato, tra gli altri documenti, anche la certificazione di un proprio funzionario che, ai sensi dell'art. 50 TUB, attestava che il “conteggio ad estinzione anticipata per inadempimento/sopravvenuta causa di decadenza dal beneficio del termine del l Mutuo Nr: intestato a P.IVA_3 Controparte_2
, .. è conforme alle scritture contabili della Filiale
[...]
di RO della e che il credito Controparte_1
di € 825.454,75 (composto da capitale, rate scadute, spese, interessi ed interessi di mora maturati) è vero, liquido ed esigibile”, la contestazione si rivela destituita di fondamento.
Né, inoltre, giova invocare il dedotto mancato deposito dell'estratto conto, per l'assorbente ragione che il credito, oggetto del ricorso monitorio, non trae origine da un contratto di conto corrente bancario, per il quale è, in ipotesi di contestazione del correntista, necessario depositare in giudizio la serie completa degli estratti conto, riportante tutte le movimentazioni afferenti al rapporto, ma da un contratto di finanziamento chirografario.
In ordine ad esso giova, in termini generali, rammentare che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del codice civile, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I, 30/05/2024, n.15181).
Pag. 7 di 12 Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che la banca abbia pienamente assolto all'onere probatorio, avendo depositato, sin dalla fase monitoria, oltre al sopra indicato saldaconto, la copia del contratto di finanziamento chirografario del 9.11.2017, recante la puntuale indicazione del capitale mutuato, del tasso di interesse, della durata del piano di ammortamento, nonché l'atto di erogazione e quietanza finale, stipulato in data 29 dicembre 2017, dal quale risulta la percezione da parte della società, odierna appellante, della somma di euro 830.000,00, ed a cui era allegato anche il piano di ammortamento del finanziamento.
D'altra parte, come dinanzi riportato, il ricorso monitorio esponeva, oltre al saldo complessivamente dovuto, l'analitica ripartizione della somma richiesta per capitale a scadere, rate insolute, interessi.
Orbene, al cospetto di tali risultanze, gli opponenti si limitavano, come visto, a dedurre genericamente la carenza della prova documentale del credito, senza prendere specifica posizione in ordine alla valenza probatoria della documentazione offerta dalla controparte.
Riguardo, poi, ai soci, che il decreto opposto condannava al pagamento in solido con la società, gli stessi, nell'opporsi, non sollevavano alcuna specifica contestazione né in relazione alla loro posizione di debitori illimitatamente responsabili, né riguardo all'avvenuta (e, peraltro, pienamente documentata dalla banca) sottoscrizione ed alla validità della fideiussione specifica, con la quale garantivano, fino all'importo di euro 830 mila, l'adempimento dell'obbligo di restituzione, da parte della mutuataria, del capitale mutuato, degli interessi e di ogni altro accessorio.
Pag. 8 di 12 § 4.
Sempre a dire degli opponenti, inoltre, “Nel caso di specie è indubbiamente da ravvisarsi una violazione dei basilari doveri di correttezza e buona fede oggettiva, ovvero, di lealtà nei reciproci rapporti che impone una reciproca cooperazione funzionale a rendere meno gravosa possibile l'altrui posizione. L'asserito credito della soc. opposta deve essere dalla stessa provato”.
Anche tale doglianza risulta assolutamente generica, non essendosi dagli ingiunti nemmeno chiarito in quale fase del rapporto, in ipotesi, sarebbe emersa la condotta scorretta della banca, né in cosa la stessa si sarebbe concretizzata.
Riguardo all'onere probatorio, vale quanto già dinanzi osservato.
§ 5.
Nelle conclusioni dell'atto di opposizione, dinanzi riportate, gli opponenti sollecitavano la nomina di un CTU contabile cui affidare l'incarico di accertare la misura del tasso di interesse effettivamente applicato ed il superamento del tasso soglia.
L'istanza deve essere rigettata, siccome chiaramente esplorativa e non supportata da alcuna valida allegazione in punto di eventuale mancata applicazione, ad opera della banca, dei tassi convenzionalmente pattuiti, come pure di avvenuto superamento del tasso soglia.
A conforto di quanto appena rilevato depone il principio secondo cui è
"onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario
Pag. 9 di 12 allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso
c.d. "soglia" ..”, poiché "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza
n. 21243 del 09/08/2019), un'indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto" (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883).
Il principio è stato ribadito anche dalle sezioni unite della S.C., le quali hanno ritenuto che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; conforme Sez. 3, Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024).
§ 6.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna degli opponenti alla rifusione, in favore della banca opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
Pag. 10 di 12 D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da € 520.001,00 ad €
1.000.000,00, in base al criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per le fasi di trattazione e decisoria, in ordine alle quali, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
e Parte_1 Parte_1 Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 2213/2023 dell'11.12.2023,
[...]
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 18.420,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, il 5.11.2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi
Pag. 11 di 12 Pag. 12 di 12
Nel processo civile, iscritto al n. R.G. 664/2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Massimiliano
Sacchi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 664/2024 R.G.A.C., pendente tra:
(P.IVA/C.C.: Parte_1
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
(C.F.: ), gli ultimi due anche in proprio,
[...] CodiceFiscale_2
quali soci illimitatamente responsabili e fideiussori, tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giancarlo Zompi' (C.F.:
[...]
); C.F._3
OPPONENTI E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'avv. Paolo Pellegrino (C.F.: ); CodiceFiscale_4
OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di finanziamento.
Conclusioni:
per gli opponenti: “.. Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
in via principale, .. accogliere l'opposizione proposta per le causali di cui in narrativa;
.. dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n.
2213/2023 del 11.12.2023 emesso dal Giudice Dott.ssa Anna Rita Pasca del Tribunale di Lecce .. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via subordinata, negare in ogni caso all'ingiunzione la provvisoria esecuzione, non sussistendone le condizioni di legge;
previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, accertare e rideterminare il debito residuo del contratto di finanziamento n. 8766/741832546;
in caso di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, rideterminare il credito preteso, in considerazione della minor somma che risulterà in
Pag. 2 di 12 corso di causa;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria chiede ammettersi CTU contabile, per tutto quanto dedotto in narrativa, che analizzi il contratto di finanziamento n.
8766/741832546 al fine di:
1. determinare se l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) indicato nel contratto di finanziamento corrisponda al tasso effettivamente applicato
e quindi al costo effettivo dell'operazione finanziaria;
2. nell'ipotesi in cui risulti un I.S.C. maggiore di quello indicato nel contratto e/o nel documento di sintesi, ricostituire il piano di ammortamento del finanziamento applicando all'intero finanziamento, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., il tasso di interesse BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
3. determinare l'avvenuto addebito, ad opera dell'istituto di credito, di somme non dovute in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi;
4. determinare l'avvenuto superamento dei limiti dei tassi soglia anti- usura come previsti dalle direttive della legge anti-usura n. 108/1996 nel finanziamento n. 1491571;
5. determinare l'effettivo tasso globale degli interessi compensativi che la società ha applicato in ordine al finanziamento concesso a fronte del tasso soglia individuato dalla BA d'AL (con riferimento al periodo in cui si
è perfezionato il finanziamento)”.
Pag. 3 di 12 Per l'opposta: “voglia il tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della citazione per i motivi dedotti nel presente atto, e quindi, nel merito infondata in ogni caso la opposizione confermando integralmente
l'opposto decreto, previa conferma della provvisoria esecuzione ex art.
648 c.p.c.. già concessa con ordinanza del 1.04.2025, con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 e seguenti c.p.c., la Controparte_1
chiedeva, all'intestato Tribunale, volersi ingiungere alla
[...]
nonché a Parte_1 Parte_1
e , in proprio, quali soci di società
[...] Parte_1
collettiva, quindi illimitatamente responsabili, nonché quali fideiussori della società (nei limiti di € 830.000,00), il pagamento, in suo favore, della somma di € 825.454,75, oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionale dal 14 ottobre 2023 al soddisfo, (di cui €
633.634,62 per capitale a scadere, € 167.719,74 per rate insolute ed €
24.100,39 per interessi alla data del 13.10.2023), quale credito risultante dal contratto di finanziamento n. 8766/741832546 stipulato in data 9 novembre 2017 presso la Filiale di RO, per l'importo di
€ 830.000,00, garantito da fideiussione del 9.11.2017, sottoscritta dai soci, e . Parte_1 Parte_1
L'adito Tribunale, accogliendo il ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2213/2023 dell'11.12.2023, con il quale ingiungeva alla
[...]
nonché a ed Parte_1 Parte_1
Pag. 4 di 12 a , di pagare la somma pari ad euro 825.454,75, gli Parte_1
interessi come da domanda, le spese di ingiunzione, liquidate in euro
870,00 per spese ed in euro 4.000,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Avverso l'indicato decreto monitorio, ad essi notificato in data
12.12.2023, Parte_1
e proponevano opposizione, Parte_1 Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 22/01/2024, con il quale sollecitavano l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituiva la resistendo Controparte_1
all'avversa opposizione e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza resa in data 1.4.2025, all'esito della celebrazione della prima udienza tenutasi in data 10.7.2024, il G.I. concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2213/2023 del 11/12/2023, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22.10.2025.
Con provvedimento del 16.10.2025, il fascicolo era rimesso allo scrivente quale Magistrato applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/2025.
Con proprio provvedimento del 20.10.2025, lo scrivente disponeva “a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 31.10.2025, per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle ore 09.00 del
Pag. 5 di 12 giorno 4.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
Depositate dalle parti le note difensive, scaduto il termine alle stesse accordato, questo Giudice decideva la causa.
§ 2.
L'opposizione è infondata.
Gli opponenti, invero, eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo, siccome, a loro dire, emesso in carenza dei “requisiti richiesti dagli artt.
633 e ss c.p.c. e segnatamente per assoluta mancanza di valida documentazione ai fini dell'accesso alla tutela monitoria”.
Al riguardo, deducevano che, a fondamento del ricorso, la banca aveva prodotto solo un estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB, di per sé idoneo a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, ma insufficiente a fornire la prova del credito nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, nel quale l'opposta avrebbe dovuto produrre l'estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate.
§ 3.
La doglianza è infondata.
Anzitutto, gli stessi opponenti rilevavano che, in ipotesi, la certificazione rilasciata da un funzionario della banca, ai sensi dell'art. 50 TUB, avrebbe legittimato l'emissione del decreto ingiuntivo.
Pag. 6 di 12 Ne segue che, siccome nella specie, la banca, a fondamento del ricorso monitorio, aveva depositato, tra gli altri documenti, anche la certificazione di un proprio funzionario che, ai sensi dell'art. 50 TUB, attestava che il “conteggio ad estinzione anticipata per inadempimento/sopravvenuta causa di decadenza dal beneficio del termine del l Mutuo Nr: intestato a P.IVA_3 Controparte_2
, .. è conforme alle scritture contabili della Filiale
[...]
di RO della e che il credito Controparte_1
di € 825.454,75 (composto da capitale, rate scadute, spese, interessi ed interessi di mora maturati) è vero, liquido ed esigibile”, la contestazione si rivela destituita di fondamento.
Né, inoltre, giova invocare il dedotto mancato deposito dell'estratto conto, per l'assorbente ragione che il credito, oggetto del ricorso monitorio, non trae origine da un contratto di conto corrente bancario, per il quale è, in ipotesi di contestazione del correntista, necessario depositare in giudizio la serie completa degli estratti conto, riportante tutte le movimentazioni afferenti al rapporto, ma da un contratto di finanziamento chirografario.
In ordine ad esso giova, in termini generali, rammentare che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del codice civile, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I, 30/05/2024, n.15181).
Pag. 7 di 12 Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che la banca abbia pienamente assolto all'onere probatorio, avendo depositato, sin dalla fase monitoria, oltre al sopra indicato saldaconto, la copia del contratto di finanziamento chirografario del 9.11.2017, recante la puntuale indicazione del capitale mutuato, del tasso di interesse, della durata del piano di ammortamento, nonché l'atto di erogazione e quietanza finale, stipulato in data 29 dicembre 2017, dal quale risulta la percezione da parte della società, odierna appellante, della somma di euro 830.000,00, ed a cui era allegato anche il piano di ammortamento del finanziamento.
D'altra parte, come dinanzi riportato, il ricorso monitorio esponeva, oltre al saldo complessivamente dovuto, l'analitica ripartizione della somma richiesta per capitale a scadere, rate insolute, interessi.
Orbene, al cospetto di tali risultanze, gli opponenti si limitavano, come visto, a dedurre genericamente la carenza della prova documentale del credito, senza prendere specifica posizione in ordine alla valenza probatoria della documentazione offerta dalla controparte.
Riguardo, poi, ai soci, che il decreto opposto condannava al pagamento in solido con la società, gli stessi, nell'opporsi, non sollevavano alcuna specifica contestazione né in relazione alla loro posizione di debitori illimitatamente responsabili, né riguardo all'avvenuta (e, peraltro, pienamente documentata dalla banca) sottoscrizione ed alla validità della fideiussione specifica, con la quale garantivano, fino all'importo di euro 830 mila, l'adempimento dell'obbligo di restituzione, da parte della mutuataria, del capitale mutuato, degli interessi e di ogni altro accessorio.
Pag. 8 di 12 § 4.
Sempre a dire degli opponenti, inoltre, “Nel caso di specie è indubbiamente da ravvisarsi una violazione dei basilari doveri di correttezza e buona fede oggettiva, ovvero, di lealtà nei reciproci rapporti che impone una reciproca cooperazione funzionale a rendere meno gravosa possibile l'altrui posizione. L'asserito credito della soc. opposta deve essere dalla stessa provato”.
Anche tale doglianza risulta assolutamente generica, non essendosi dagli ingiunti nemmeno chiarito in quale fase del rapporto, in ipotesi, sarebbe emersa la condotta scorretta della banca, né in cosa la stessa si sarebbe concretizzata.
Riguardo all'onere probatorio, vale quanto già dinanzi osservato.
§ 5.
Nelle conclusioni dell'atto di opposizione, dinanzi riportate, gli opponenti sollecitavano la nomina di un CTU contabile cui affidare l'incarico di accertare la misura del tasso di interesse effettivamente applicato ed il superamento del tasso soglia.
L'istanza deve essere rigettata, siccome chiaramente esplorativa e non supportata da alcuna valida allegazione in punto di eventuale mancata applicazione, ad opera della banca, dei tassi convenzionalmente pattuiti, come pure di avvenuto superamento del tasso soglia.
A conforto di quanto appena rilevato depone il principio secondo cui è
"onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario
Pag. 9 di 12 allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso
c.d. "soglia" ..”, poiché "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Sezioni Unite, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza
n. 21243 del 09/08/2019), un'indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto" (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883).
Il principio è stato ribadito anche dalle sezioni unite della S.C., le quali hanno ritenuto che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; conforme Sez. 3, Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024).
§ 6.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna degli opponenti alla rifusione, in favore della banca opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
Pag. 10 di 12 D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da € 520.001,00 ad €
1.000.000,00, in base al criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per le fasi di trattazione e decisoria, in ordine alle quali, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
e Parte_1 Parte_1 Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 2213/2023 dell'11.12.2023,
[...]
così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 18.420,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, il 5.11.2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi
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