Articolo 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 116
Articolo 2Articolo 4
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15 agosto 2009
Art. 3. Modifiche al codice penale 1. All' articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria».
Entrata in vigore il 15 agosto 2009