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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39900 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 27 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Federica Del Monte) attrice
E
ITALIANA, e per essa la CP_1 Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - contumace convenute
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.3.2024 i difensori delle parti costituite così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi: per : “In via preliminare accertare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Parte_1
Italiano a giudicare sulla controversia e la legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto, 2) Nel merito ed in via principale accertare quanto sopra i fatti esposti e statuire come per legge e, condannare anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice quale erede del signor per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi Parte_2
€ 300.183,00 oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino ad oggi o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.3) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore”; per la Repubblica Italiana: “a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controversoin capo al , giacché succeduto a Controparte_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
titoloparticolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odiernogiudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del
Consigliodei ministri;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attriceinfondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazionee prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione deldanno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, perl'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice ha percepito o avrebbepotuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – , quale erede del padre (nato il [...] a [...] ed Parte_1 Parte_2 ivi deceduto il 20.11.2003), ha convenuto in giudizio la Repubblica Italiana e la
Repubblica Federale di Germania, chiedendone la condanna in solido, anche ai sensi dell'art. 43 del DL n. 36/2022, conv. con modd. dalla legge n. 79/2022, al pagamento della somma di € 300.183,00, oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti in quanto vittima di un crimine di guerra e contro l'umanità commessi in suo danno quale appartenente alla religione ebraica.
Ha esposto l'attrice che il padre: all'età di appena 15 anni, a causa delle persecuzioni naziste, non potè frequentare e terminare gli studi;
cercò di trovare un'occupazione ma, a causa della sua appartenenza alla religione ebraica, venne cacciato dal lavoro e non potè più lavorare;
per sfuggire alla retata del 16.10.1943 all'interno del Ghetto di Roma, la sua famiglia scappò di casa senza portare appresso alcunché e venne ospitata per un breve periodo da conoscenti;
successivamente, sopraggiungendo le truppe naziste, abbandonarono la precaria sistemazione e vagarono a lungo per le campagne romane, ricoverandosi in rifugi di fortuna, con il cibo e il denaro che scarseggiavano;
fino alla fine della guerra trovarono diverse persone disposte ad aiutare la famiglia.
La Repubblica Italiana, rappresentata dalla ha Controparte_2 eccepito: a) l'esclusiva titolarità dal lato passivo della situazione giuridica dedotta in giudizio, in capo al , in quanto unico Controparte_3 successore ex lege nel debito contratto dallo;
b) la prescrizione del Parte_3 credito risarcitorio, stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del giudizio;
c) l'estrema genericità dell'atto di citazione in merito ai pregiudizi patiti dall'attrice e il difetto di allegazione e prova dell'azionata pretesa risarcitoria;
d) la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, sollevando a tale riguardo l'eccezione di compensatio lucri cum damno, al fine di decurtare le somme già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. Ha concluso come in epigrafe.
La di Germania è rimasta contumace. Controparte_4
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2 – , agendo quale figlia ed erede di , ha convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio la Repubblica di Germania e la Repubblica Italiana – al fine di CP_4 accedere alle provvidenze giacenti sul Fondo istituito presso il
[...]
dall'art. 43 del DL n. 36/2022, conv. con modd. dalla Controparte_3 legge n. 79/2022 – chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito dal padre a causa delle privazioni e delle sofferenze subite, in quanto appartenente alla religione ebraica, a partire da quanto questi aveva l'età di 15 anni (cioè, dal 1938) fino al termine del secondo conflitto mondiale.
La norma che disciplina l'accesso al Fondo suddetto è finalizzata a ristorare i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti: a) dalle forze del Terzo Reich;
b) nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Per tale ragione devono escludersi dall'ambito applicativo della legge i fatti dannosi non ascrivibili alle forze armate del Terzo Reich, anche se successivi al 1.9.1939.
Esulano pertanto dall'accessibilità al fondo i pregiudizi che afferma vi Parte_2 avere patito dall'età di 15 anni (impossibilità di proseguire gli studi e di lavorare), poiché questi sono conseguenza dell'entrata in vigore, a partire dal 1938, delle cd.
“leggi razziali” (prima delle quali fu il Regio decreto-legge 17.11.1938, n. 1728, sulla
“difesa della razza italiana”), e quindi ascrivibili al Regno d'Italia.
Per quanto attiene alle prove offerte dall'attrice a sostegno della domanda, queste consistono nel “diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale”, conseguito da il 1.7.1938, e nella Persona_1 deliberazione n. 85559, con data illeggibile ma verosimilmente risalente al 2004, emessa dalla “Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali - agli ex internati civili in Germania e loro familiari e superstiti”, con la quale si riconosceva che il Pace aveva subito, tra il 7.7.1938 e l'8.9.1939, un atto di persecuzione razziale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 96/1955 (costituito dall'impossibilità di continuare a lavorare) e si riconosceva il diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3 della legge n. 932/1980.
Non è stata prodotta altra documentazione, né formulate istanze di ammissione di prove costituende con riferimento ai fatti allegati nell'atto di citazione.
3 – Il tribunale ritiene che la causa debba essere decisa facendo applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione, e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. SSUU n.
9936/2014, nonché Cass. nn. 2909/2017, 2835/2017, 23621/2011 e altre).
In particolare, si ritiene che la domanda proposta dalla ricorrente non può essere accolta, in parte perché volta ad ottenere il risarcimento di danni che non rientrano nell'ambito della copertura offerta dal fondo istituto presso il MEF, non essendo
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
riconducibili a condotte commesse dalle forze armate del Terzo Reich, e in altra parte perché del tutto sforniti di prova e perciò, per come prospettati, non riconducibili alla nozione di crimine di guerra e contro l'umanità.
3.1 La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, il quale è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di
Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette
(es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi
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proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni.
I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
3.2 Come evidenziato in precedenza, i fatti generatori del danno che l'attrice assume essere stato subito dal padre devono essere distinti in due tipologie: la prima, riconducibile alle privazioni e limitazioni imposte alle persone di religione ebraica dal
Regno d'Italia, a seguito dell'emanazione della cd. leggi razziali;
la seconda, riconducibile alle persecuzioni subite dalle forze armate tedesche, concretizzatesi in rastrellamenti, prigionia, deportazione, lavori forzati e uccisioni.
3.3 Quanto alla prima tipologia, il tribunale ritiene che, come emerge da quanto prospettato nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
l'attrice ha agito al fine di condurre anche quelle vicende e i conseguenti danni nell'ambito disciplinato dall'art. 43 del DL n. 36/2022, chiedendo a tale scopo la condanna in solido di entrambi i convenuti. Lo Stato Italiano, infatti, è stato convenuto in giudizio quale soggetto firmatario dell'accordo con la Repubblica
Federale di Germania, nonché istitutore del Fondo giacente presso il
[...]
(così alla pag. 2 della prima memoria ex art. 183, Controparte_3 comma 6, c.p.c.).
A ciò consegue che la domanda non può essere accolta perché, come sopra anticipato, le discriminazioni, a partire da quelle riguardanti l'accesso all'istruzione e al lavoro, a cui la popolazione di religione ebraica è stata sottoposta ex lege dal novembre del 1938, non sono riconducibili a condotte commesse dalle forze armate del Terzo Reich ma dal Regno d'Italia.
3.4 Per quanto attiene alla seconda tipologia di danno, il tribunale ritiene che la domanda deve essere rigettata in conseguenza dell'assoluta carenza di prova in ordine ai seguenti fatti costitutivi della domanda, allegati nell'atto di citazione: residenza di nell'ambito del Ghetto di Roma al tempo del Parte_2 rastrellamento del 16.10.1943; a prescindere da tale circostanza, fuga della famiglia dalla propria abitazione, ovunque questa si trovasse, per sfuggire alla cattura Pt_2
e fruizione, per breve tempo, dell'ospitalità di “alcuni conoscenti” (non specificamente indicati); lungo vagare nelle campagne romane, ricoverandosi in rifugi di fortuna (in un arco di tempo non specificamente indicato); successiva ricezione di aiuto da parte di “diverse persone” (senza specificazione della tipologia di aiuto e indicazione delle persone che lo prestarono).
Tanto è sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
A ciò si aggiunga il rilievo che all'impossibilità di ricostruire, nel processo e secondo le regole del processo, le circostanze di fatto prospettate dall'attrice, consegue
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l'impossibilità di verificare se queste siano, in concreto, riconducibili alla fattispecie dei crimini di guerra e contro l'umanità.
Osserva a tale riguardo il tribunale che il legislatore statale – non preferendo l'introduzione di un meccanismo indennitario di natura amministrativa, anche previa individuazione delle diverse situazioni a cui consentire l'accesso e la predeterminazione del quantum riconoscibile con riferimento a ciascuna di esse, con possibilità di sollevare successivamente contestazioni in sede giudiziale – ha optato per un meccanismo risarcitorio che richiede necessariamente il previo accertamento giudiziale della sussistenza di tutti i presupposti per il suo riconoscimento. Tale accertamento deve quindi svolgersi secondo le regole proprie del processo civile (eccezion fatta per l'esclusione della provvisoria esecutività delle sentenze), e perciò anche delle regole che disciplinano l'assolvimento all'onere probatorio, e non è prevista alcuna categoria, di soggetti o di situazioni, che benefici di un meccanismo probatorio di natura presuntiva.
Inoltre, l'accertamento dei fatti (ancorchè, se del caso, temperato dalla distanza temporale dagli accadimenti e dalla considerazione della tipologia delle vicende, tali da rendere oggettivamente disagevole l'individuazione di prove da acquisire al giudizio) concerne necessariamente la singola persona della cui vicenda si tratta, pur essendo noti il generale contesto storico e l'estensione e l'enorme gravità e la disumanità della persecuzione a cui fu sottoposta principalmente la popolazione di religione ebraica. Questa vicenda, tuttavia, in quanto riguardante una molteplicità di casi, anche diversi nelle loro specificità, in sede giudiziale non può assurgere, da sola, a criterio presuntivo di accertamento del fatto sussumibile nel concetto giuridico di “crimine di guerra e contro l'umanità”. Resta quindi impregiudicato l'onere della parte che agisce di allegare fatti specifici e di fornire prove, o quantomeno elementi di prova, specificamente riferibili al soggetto che si assuma essere stato vittima di un crimine di guerra.
4 – Per quanto sopra esposto, la domanda non può essere accolta.
Si dispone la compensazione delle spese processuali nel rapporto tra la parte attrice e la Repubblica Italiana, in considerazione della novità e complessità delle numerose questioni applicative concrete, relative ad aspetti processuali e sostanziali, poste dalla normativa di riferimento, anche a causa della sua formulazione letterale, non sempre ispirata dal criterio della chiarezza.
Nulla deve invece disporsi in ordine alle spese nel rapporto tra la soccombente parte attrice e la Repubblica Federale di Germania, stante la scelta di questa di restare contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
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della REPUBBLICA ITALIANA e della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla in ordine alle spese processuali nel rapporto tra la parte attrice e la
Repubblica Federale di Germania;
c) compensa le spese processuali nel rapporto tra la parte attrice e la Repubblica
Italiana.
Così deciso in Roma, il 24.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39900 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 27 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Federica Del Monte) attrice
E
ITALIANA, e per essa la CP_1 Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - contumace convenute
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.3.2024 i difensori delle parti costituite così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi: per : “In via preliminare accertare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Parte_1
Italiano a giudicare sulla controversia e la legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto, 2) Nel merito ed in via principale accertare quanto sopra i fatti esposti e statuire come per legge e, condannare anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice quale erede del signor per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi Parte_2
€ 300.183,00 oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino ad oggi o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.3) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore”; per la Repubblica Italiana: “a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controversoin capo al , giacché succeduto a Controparte_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
titoloparticolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odiernogiudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del
Consigliodei ministri;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attriceinfondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazionee prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione deldanno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, perl'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice ha percepito o avrebbepotuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – , quale erede del padre (nato il [...] a [...] ed Parte_1 Parte_2 ivi deceduto il 20.11.2003), ha convenuto in giudizio la Repubblica Italiana e la
Repubblica Federale di Germania, chiedendone la condanna in solido, anche ai sensi dell'art. 43 del DL n. 36/2022, conv. con modd. dalla legge n. 79/2022, al pagamento della somma di € 300.183,00, oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti in quanto vittima di un crimine di guerra e contro l'umanità commessi in suo danno quale appartenente alla religione ebraica.
Ha esposto l'attrice che il padre: all'età di appena 15 anni, a causa delle persecuzioni naziste, non potè frequentare e terminare gli studi;
cercò di trovare un'occupazione ma, a causa della sua appartenenza alla religione ebraica, venne cacciato dal lavoro e non potè più lavorare;
per sfuggire alla retata del 16.10.1943 all'interno del Ghetto di Roma, la sua famiglia scappò di casa senza portare appresso alcunché e venne ospitata per un breve periodo da conoscenti;
successivamente, sopraggiungendo le truppe naziste, abbandonarono la precaria sistemazione e vagarono a lungo per le campagne romane, ricoverandosi in rifugi di fortuna, con il cibo e il denaro che scarseggiavano;
fino alla fine della guerra trovarono diverse persone disposte ad aiutare la famiglia.
La Repubblica Italiana, rappresentata dalla ha Controparte_2 eccepito: a) l'esclusiva titolarità dal lato passivo della situazione giuridica dedotta in giudizio, in capo al , in quanto unico Controparte_3 successore ex lege nel debito contratto dallo;
b) la prescrizione del Parte_3 credito risarcitorio, stante il decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. al momento dell'introduzione del giudizio;
c) l'estrema genericità dell'atto di citazione in merito ai pregiudizi patiti dall'attrice e il difetto di allegazione e prova dell'azionata pretesa risarcitoria;
d) la necessità di rideterminare il quantum del risarcimento vantato, sollevando a tale riguardo l'eccezione di compensatio lucri cum damno, al fine di decurtare le somme già riconosciute in favore della parte attrice per il medesimo titolo. Ha concluso come in epigrafe.
La di Germania è rimasta contumace. Controparte_4
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2 – , agendo quale figlia ed erede di , ha convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio la Repubblica di Germania e la Repubblica Italiana – al fine di CP_4 accedere alle provvidenze giacenti sul Fondo istituito presso il
[...]
dall'art. 43 del DL n. 36/2022, conv. con modd. dalla Controparte_3 legge n. 79/2022 – chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito dal padre a causa delle privazioni e delle sofferenze subite, in quanto appartenente alla religione ebraica, a partire da quanto questi aveva l'età di 15 anni (cioè, dal 1938) fino al termine del secondo conflitto mondiale.
La norma che disciplina l'accesso al Fondo suddetto è finalizzata a ristorare i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti: a) dalle forze del Terzo Reich;
b) nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Per tale ragione devono escludersi dall'ambito applicativo della legge i fatti dannosi non ascrivibili alle forze armate del Terzo Reich, anche se successivi al 1.9.1939.
Esulano pertanto dall'accessibilità al fondo i pregiudizi che afferma vi Parte_2 avere patito dall'età di 15 anni (impossibilità di proseguire gli studi e di lavorare), poiché questi sono conseguenza dell'entrata in vigore, a partire dal 1938, delle cd.
“leggi razziali” (prima delle quali fu il Regio decreto-legge 17.11.1938, n. 1728, sulla
“difesa della razza italiana”), e quindi ascrivibili al Regno d'Italia.
Per quanto attiene alle prove offerte dall'attrice a sostegno della domanda, queste consistono nel “diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale”, conseguito da il 1.7.1938, e nella Persona_1 deliberazione n. 85559, con data illeggibile ma verosimilmente risalente al 2004, emessa dalla “Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali - agli ex internati civili in Germania e loro familiari e superstiti”, con la quale si riconosceva che il Pace aveva subito, tra il 7.7.1938 e l'8.9.1939, un atto di persecuzione razziale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 96/1955 (costituito dall'impossibilità di continuare a lavorare) e si riconosceva il diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3 della legge n. 932/1980.
Non è stata prodotta altra documentazione, né formulate istanze di ammissione di prove costituende con riferimento ai fatti allegati nell'atto di citazione.
3 – Il tribunale ritiene che la causa debba essere decisa facendo applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione, e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. SSUU n.
9936/2014, nonché Cass. nn. 2909/2017, 2835/2017, 23621/2011 e altre).
In particolare, si ritiene che la domanda proposta dalla ricorrente non può essere accolta, in parte perché volta ad ottenere il risarcimento di danni che non rientrano nell'ambito della copertura offerta dal fondo istituto presso il MEF, non essendo
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riconducibili a condotte commesse dalle forze armate del Terzo Reich, e in altra parte perché del tutto sforniti di prova e perciò, per come prospettati, non riconducibili alla nozione di crimine di guerra e contro l'umanità.
3.1 La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, il quale è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di
Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette
(es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi
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proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni.
I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
3.2 Come evidenziato in precedenza, i fatti generatori del danno che l'attrice assume essere stato subito dal padre devono essere distinti in due tipologie: la prima, riconducibile alle privazioni e limitazioni imposte alle persone di religione ebraica dal
Regno d'Italia, a seguito dell'emanazione della cd. leggi razziali;
la seconda, riconducibile alle persecuzioni subite dalle forze armate tedesche, concretizzatesi in rastrellamenti, prigionia, deportazione, lavori forzati e uccisioni.
3.3 Quanto alla prima tipologia, il tribunale ritiene che, come emerge da quanto prospettato nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
l'attrice ha agito al fine di condurre anche quelle vicende e i conseguenti danni nell'ambito disciplinato dall'art. 43 del DL n. 36/2022, chiedendo a tale scopo la condanna in solido di entrambi i convenuti. Lo Stato Italiano, infatti, è stato convenuto in giudizio quale soggetto firmatario dell'accordo con la Repubblica
Federale di Germania, nonché istitutore del Fondo giacente presso il
[...]
(così alla pag. 2 della prima memoria ex art. 183, Controparte_3 comma 6, c.p.c.).
A ciò consegue che la domanda non può essere accolta perché, come sopra anticipato, le discriminazioni, a partire da quelle riguardanti l'accesso all'istruzione e al lavoro, a cui la popolazione di religione ebraica è stata sottoposta ex lege dal novembre del 1938, non sono riconducibili a condotte commesse dalle forze armate del Terzo Reich ma dal Regno d'Italia.
3.4 Per quanto attiene alla seconda tipologia di danno, il tribunale ritiene che la domanda deve essere rigettata in conseguenza dell'assoluta carenza di prova in ordine ai seguenti fatti costitutivi della domanda, allegati nell'atto di citazione: residenza di nell'ambito del Ghetto di Roma al tempo del Parte_2 rastrellamento del 16.10.1943; a prescindere da tale circostanza, fuga della famiglia dalla propria abitazione, ovunque questa si trovasse, per sfuggire alla cattura Pt_2
e fruizione, per breve tempo, dell'ospitalità di “alcuni conoscenti” (non specificamente indicati); lungo vagare nelle campagne romane, ricoverandosi in rifugi di fortuna (in un arco di tempo non specificamente indicato); successiva ricezione di aiuto da parte di “diverse persone” (senza specificazione della tipologia di aiuto e indicazione delle persone che lo prestarono).
Tanto è sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
A ciò si aggiunga il rilievo che all'impossibilità di ricostruire, nel processo e secondo le regole del processo, le circostanze di fatto prospettate dall'attrice, consegue
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
l'impossibilità di verificare se queste siano, in concreto, riconducibili alla fattispecie dei crimini di guerra e contro l'umanità.
Osserva a tale riguardo il tribunale che il legislatore statale – non preferendo l'introduzione di un meccanismo indennitario di natura amministrativa, anche previa individuazione delle diverse situazioni a cui consentire l'accesso e la predeterminazione del quantum riconoscibile con riferimento a ciascuna di esse, con possibilità di sollevare successivamente contestazioni in sede giudiziale – ha optato per un meccanismo risarcitorio che richiede necessariamente il previo accertamento giudiziale della sussistenza di tutti i presupposti per il suo riconoscimento. Tale accertamento deve quindi svolgersi secondo le regole proprie del processo civile (eccezion fatta per l'esclusione della provvisoria esecutività delle sentenze), e perciò anche delle regole che disciplinano l'assolvimento all'onere probatorio, e non è prevista alcuna categoria, di soggetti o di situazioni, che benefici di un meccanismo probatorio di natura presuntiva.
Inoltre, l'accertamento dei fatti (ancorchè, se del caso, temperato dalla distanza temporale dagli accadimenti e dalla considerazione della tipologia delle vicende, tali da rendere oggettivamente disagevole l'individuazione di prove da acquisire al giudizio) concerne necessariamente la singola persona della cui vicenda si tratta, pur essendo noti il generale contesto storico e l'estensione e l'enorme gravità e la disumanità della persecuzione a cui fu sottoposta principalmente la popolazione di religione ebraica. Questa vicenda, tuttavia, in quanto riguardante una molteplicità di casi, anche diversi nelle loro specificità, in sede giudiziale non può assurgere, da sola, a criterio presuntivo di accertamento del fatto sussumibile nel concetto giuridico di “crimine di guerra e contro l'umanità”. Resta quindi impregiudicato l'onere della parte che agisce di allegare fatti specifici e di fornire prove, o quantomeno elementi di prova, specificamente riferibili al soggetto che si assuma essere stato vittima di un crimine di guerra.
4 – Per quanto sopra esposto, la domanda non può essere accolta.
Si dispone la compensazione delle spese processuali nel rapporto tra la parte attrice e la Repubblica Italiana, in considerazione della novità e complessità delle numerose questioni applicative concrete, relative ad aspetti processuali e sostanziali, poste dalla normativa di riferimento, anche a causa della sua formulazione letterale, non sempre ispirata dal criterio della chiarezza.
Nulla deve invece disporsi in ordine alle spese nel rapporto tra la soccombente parte attrice e la Repubblica Federale di Germania, stante la scelta di questa di restare contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
della REPUBBLICA ITALIANA e della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla in ordine alle spese processuali nel rapporto tra la parte attrice e la
Repubblica Federale di Germania;
c) compensa le spese processuali nel rapporto tra la parte attrice e la Repubblica
Italiana.
Così deciso in Roma, il 24.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
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