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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AV ROBERTO, Presidente
NI ZO, OR
FASANO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 831/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230069433206000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230069433206000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2504/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano n. 3123/2/2024 pronunciata il 7 giugno 2024
e depositata il 15 luglio 2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 068 2023 00694332 06
000, notificata in data 26 giugno 2023, per conto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano,
e derivante dal controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 effettuato sulla dichiarazione presentata per l'annualità 2019.
La cartella di pagamento in questione è conseguenza del rilevato insufficiente versamento di quanto richiesto dall'Ufficio con prodromica comunicazione di irregolarità in relazione a:
- l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. c, c bis e c quinquies del TUIR, per € 5.188,67;
- l'omesso versamento dell'addizionale comunale, per € 307,22;
- la tardività del versamento dell'acconto IRPEF di € 3.964,00.
Il contribuente ritenendo di poter aderire solo parzialmente alla comunicazione di irregolarità, in data 19 ottobre 2022, versava le imposte dovute a titolo di addizionale comunale, con la relativa sanzione al 10%,
e la sanzione al 10% per la tardività del versamento dell'acconto IRPEF.
Tuttavia, non essendo possibile definire solo parzialmente il contenuto della comunicazione di irregolarità,
l'Ufficio con l'atto in questa sede impugnato iscriveva a ruolo le somme dovute, scomputando quanto versato dal contribuente.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, deducendo circa
- la non debenza delle maggiori somme richieste a titolo di sanzioni IRPEF e addizionale comunale in relazione alle imposte versate in data 19 ottobre 2022, in seguito alla ricezione della comunicazione di irregolarità;
- la non debenza delle somme dovute a titolo di omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, del TUIR.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Corte di Giustizia di primo grado che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Il contribuente propone quindi appello deducendo circa l'erroneità della sentenza e chiedendone l'integrale riforma. In particolare ripropone quanto già dedotto in primo grado circa - la non debenza delle somme richieste a titolo di sanzioni IRPEF e addizionale comunale, in quanto le relative imposte risultavano versate in data 19 ottobre 2022, in seguito alla ricezione della comunicazione di irregolarità;
- la non debenza delle somme dovute a titolo di omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, del TUIR, in quanto asseriva di aver maturato una minusvalenza nell'annualità 2016 di € 19.877,00, tale quindi da coprire l'importo dovuto per l'anno di imposta 2019.
Con proprie controdeduzioni, si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, contestando il fondamento dei motivi dell'appello, chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Successivamente, il contribuente deposita propria memoria insistendo per le conclusioni come in atti con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante deduce circa la non debenza delle somme richieste a titolo di sanzioni IRPEF e addizionale comunale, in quanto le relative imposte risultavano versate in data
19 ottobre 2022, in seguito alla parziale definizione di quanto risultante dalla prodromica comunicazione di irregolarità.
Questa Corte rileva che l'art. 2 del d. lgs. n. 462 del 1997, ratione temporis vigente, prevede, al comma 1, che “Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54-bis, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo”; inoltre, al comma 2 prevede che “L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nel D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione”: il vantaggio della riduzione della sanzione può essere riconosciuto solo qualora il contribuente provveda al pagamento, entro il termine previsto, dell'intera pretesa fatta valere con la comunicazione. Pertanto, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questa
Corte conviene con il giudice di prime cure circa l'impossibilità per il contribuente di definire solo una parte dei rilievi emergenti dalla comunicazione di irregolarità riservandosi di ricorrere contro la cartella di pagamento per i rimanenti;
la definizione postula infatti la definizione integrale di quanto richiesto con l'avviso (ex multis: Cassazione, ordinanze nn. 24884/2020 e 14603/2018).
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di appello, il contribuente deduce circa la non debenza delle somme dovute a titolo di omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, del TUIR, in quanto asserisce di aver maturato una minusvalenza nell'annualità 2016 di € 19.877,00, tale quindi da coprire l'importo dovuto per l'anno di imposta 2019.
Dala documentazione in atti risulta la circostanza, confermata dallo stesso contribuente (pag. 6 dell'atto di appello), che l'eccedenza di minusvalenza 2016 di € 19.877 è stata già interamente consumata per sterilizzare la plusvalenza maturata nel 2017. Infatti dal calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze derivava una imposta dovuta da parte del contribuente, che è stata iscritta a ruolo con la cartella di pagamento n. 06820220030724805 divenuta definitiva per mancata contestazione. La diversa ricostruzione offerta da parte contribuente relativa alle eccedenze di minusvalenze degli anni precedenti risulta non corrispondente a quanto desumibile dai dichiarativi e sprovvista di documentazione probatoria e, pertanto, non può essere accolta.
Il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte rigetta l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla difficoltà incontrate dal contribuente nel definire la questione con l'Amministrazione, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, come in motivazione, rigetta l'appello del contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Roberto Craveia
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AV ROBERTO, Presidente
NI ZO, OR
FASANO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 831/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230069433206000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230069433206000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2504/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano n. 3123/2/2024 pronunciata il 7 giugno 2024
e depositata il 15 luglio 2024.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 068 2023 00694332 06
000, notificata in data 26 giugno 2023, per conto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano,
e derivante dal controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 effettuato sulla dichiarazione presentata per l'annualità 2019.
La cartella di pagamento in questione è conseguenza del rilevato insufficiente versamento di quanto richiesto dall'Ufficio con prodromica comunicazione di irregolarità in relazione a:
- l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. c, c bis e c quinquies del TUIR, per € 5.188,67;
- l'omesso versamento dell'addizionale comunale, per € 307,22;
- la tardività del versamento dell'acconto IRPEF di € 3.964,00.
Il contribuente ritenendo di poter aderire solo parzialmente alla comunicazione di irregolarità, in data 19 ottobre 2022, versava le imposte dovute a titolo di addizionale comunale, con la relativa sanzione al 10%,
e la sanzione al 10% per la tardività del versamento dell'acconto IRPEF.
Tuttavia, non essendo possibile definire solo parzialmente il contenuto della comunicazione di irregolarità,
l'Ufficio con l'atto in questa sede impugnato iscriveva a ruolo le somme dovute, scomputando quanto versato dal contribuente.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento, deducendo circa
- la non debenza delle maggiori somme richieste a titolo di sanzioni IRPEF e addizionale comunale in relazione alle imposte versate in data 19 ottobre 2022, in seguito alla ricezione della comunicazione di irregolarità;
- la non debenza delle somme dovute a titolo di omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, del TUIR.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Corte di Giustizia di primo grado che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Il contribuente propone quindi appello deducendo circa l'erroneità della sentenza e chiedendone l'integrale riforma. In particolare ripropone quanto già dedotto in primo grado circa - la non debenza delle somme richieste a titolo di sanzioni IRPEF e addizionale comunale, in quanto le relative imposte risultavano versate in data 19 ottobre 2022, in seguito alla ricezione della comunicazione di irregolarità;
- la non debenza delle somme dovute a titolo di omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, del TUIR, in quanto asseriva di aver maturato una minusvalenza nell'annualità 2016 di € 19.877,00, tale quindi da coprire l'importo dovuto per l'anno di imposta 2019.
Con proprie controdeduzioni, si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, contestando il fondamento dei motivi dell'appello, chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Successivamente, il contribuente deposita propria memoria insistendo per le conclusioni come in atti con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante deduce circa la non debenza delle somme richieste a titolo di sanzioni IRPEF e addizionale comunale, in quanto le relative imposte risultavano versate in data
19 ottobre 2022, in seguito alla parziale definizione di quanto risultante dalla prodromica comunicazione di irregolarità.
Questa Corte rileva che l'art. 2 del d. lgs. n. 462 del 1997, ratione temporis vigente, prevede, al comma 1, che “Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54-bis, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo”; inoltre, al comma 2 prevede che “L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nel D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione”: il vantaggio della riduzione della sanzione può essere riconosciuto solo qualora il contribuente provveda al pagamento, entro il termine previsto, dell'intera pretesa fatta valere con la comunicazione. Pertanto, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questa
Corte conviene con il giudice di prime cure circa l'impossibilità per il contribuente di definire solo una parte dei rilievi emergenti dalla comunicazione di irregolarità riservandosi di ricorrere contro la cartella di pagamento per i rimanenti;
la definizione postula infatti la definizione integrale di quanto richiesto con l'avviso (ex multis: Cassazione, ordinanze nn. 24884/2020 e 14603/2018).
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di appello, il contribuente deduce circa la non debenza delle somme dovute a titolo di omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, del TUIR, in quanto asserisce di aver maturato una minusvalenza nell'annualità 2016 di € 19.877,00, tale quindi da coprire l'importo dovuto per l'anno di imposta 2019.
Dala documentazione in atti risulta la circostanza, confermata dallo stesso contribuente (pag. 6 dell'atto di appello), che l'eccedenza di minusvalenza 2016 di € 19.877 è stata già interamente consumata per sterilizzare la plusvalenza maturata nel 2017. Infatti dal calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze derivava una imposta dovuta da parte del contribuente, che è stata iscritta a ruolo con la cartella di pagamento n. 06820220030724805 divenuta definitiva per mancata contestazione. La diversa ricostruzione offerta da parte contribuente relativa alle eccedenze di minusvalenze degli anni precedenti risulta non corrispondente a quanto desumibile dai dichiarativi e sprovvista di documentazione probatoria e, pertanto, non può essere accolta.
Il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte rigetta l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla difficoltà incontrate dal contribuente nel definire la questione con l'Amministrazione, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, come in motivazione, rigetta l'appello del contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Roberto Craveia