Articolo 5 della Legge 16 giugno 1939, n. 1111
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26 agosto 1939
Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato dal R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e relative norme regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.

La assegnazione ad una categoria e' obbligatoria e dovra' risultare da annotazione scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all' art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .


Entrata in vigore il 26 agosto 1939