Articolo 5 della Legge 27 luglio 2005, n. 154
Articolo 4
Versione
16 agosto 2005
Art. 5. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere complessivo di cui commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 .
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003 ).
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse.».
- Si riporta il testo dell' art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio).
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2) della citata legge n. 468 del 1978 :
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) omissis;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
Entrata in vigore il 16 agosto 2005
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