Articolo 5 della Legge 30 luglio 1990, n. 221
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 agosto 1990
Art. 5. Ricerca di base 1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all' articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , modificato dall' articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246 , e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 752/1982 , modificato dall' art. 3 della legge n. 246/1984 , e' il seguente:
"Art. 4. - La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.
Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giaciomentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attivita' di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze.
Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purche' di comprovata competenza nel campo della ricerca di base.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilita' delle metodologie di ricerca adottate.
Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.
L'ENI esercita l'attivita' di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e puo' avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio ed effettuati od effettuabili da parte di universita' o di altri soggetti pubblici o privati.
I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.
I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale".
Entrata in vigore il 22 agosto 1990