Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 2
È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della "res" altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
In tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa.
Commentari • 3
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La massima In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p. , che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21458). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre …
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La massima Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, comma 1, n. 1 e 61, comma 1, n. 2, c.p. (Cassazione penale , sez. II , 03/07/2020 , n. 22081). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte di appello di Lecce, confermava la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo del 21 marzo 2018 che aveva condannato Q.T. alle pene di legge …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2011, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/01/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 109
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 27855/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SA, N. IL 19/10/1983:
avverso la sentenza n. 474/2004 CORTE APPELLO di BARI, del 30/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 15.12.2003, riteneva:
LA SA:
responsabile del reato di tentativo di rapina aggravata impropria, nonché dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate;
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30.03.2010, confermava la decisione impugnata.
Avverso tale decisione l'imputato propone impugnazione per Cassazione, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente, censura la decisione impugnata:
l)- per avere errato nell'applicazione della legge penale, laddove ha ritenuto la sussistenza del reato di tentativo di rapina impropria, senza considerare che al momento dell'intervento della parte offesa non si era ancora verificato l'impossessamento di alcun bene;
a parere del ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto ravvisare l'ipotesi dei distinti reati di tentativo di furto e di minaccia alla stregua di quella Giurisprudenza di legittimità che, per la ricorrenza della rapina impropria presuppone, come elemento imprescindibile, l'avvenuta sottrazione della cosa;
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, ovvero emettere ordinanza per sollevare dinanzi alle SS.UU. della Corte Suprema il contrasto giurisprudenziale esistente sull'argomento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto è totalmente infondato.
Il ricorrente propone una interpretazione giuridica del delitto di rapina impropria non condivisa dalla prevalente Giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente ritiene che la sentenza di appello sarebbe incorsa in violazione della legge penale per avere ritenuto la rapina impropria (nella specie: tentata) senza considerare che nella fattispecie l'azione delittuosa era stata interrotta (a causa del ritorno in casa della persona offesa) prima che l'imputato potesse impossessarsi di alcunché; argomenta il ricorrente che, non essendo ancora avvenuta alcuna sottrazione del bene, la condotta violenta adoperata per darsi alla fuga e garantirsi l'impunità non poteva integrare l'ipotesi della rapina impropria tentata bensì quella dei distinti reati di tentativo di furto e di minaccia.
Si tratta di un motivo infondato.
La difesa fa riferimento ad una giurisprudenza, minoritaria, che ha escluso la rapina impropria laddove la violenza intervenga prima che sia completata la sottrazione del bene (Cass. Pen. Sez. 5, 13.04.2007, n. 32551- Cass.Pen. 29.04.09 n. 25100);
le decisioni citate dal ricorrente si fondano sulla considerazione che l'azione delittuosa di cui all'art. 628 c.p., comma 2 configura un'ipotesi a formazione progressiva, ove la sottrazione deve costituire un antecedente rispetto alla violenza, atteso che quest'ultima è finalizzata ad assicurare l'impossessamento o l'impunità.
Questo Collegio ritiene di aderire al diverso indirizzo, largamente maggioritario e costantemente seguito da questa sezione, che ha ravvisato il delitto di rapina impropria anche laddove l'impossessamento non sia ancora completato;
si è infatti ritenuto che: "È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della "res" altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità." Cassazione penale, sez. 2, 25 settembre 2007, n. 38586 Invero, l'ipotesi di cui all'art. 628 cpv. cp., si perfeziona anche nei casi in cui la condotta di impossessamento della cosa non sia completata ma sia ancora in atto (Cass. Pen. Sez. 2, 23.05.07 n. 23418), atteso che il criterio qualificante della condotta criminosa va individuato nell'esercizio della violenza o della minaccia mentre è ancora "in itinere" l'azione difensiva, il cui esercizio impedisce all'agente di completare l'azione di sottrazione del bene (Cass. Pen. Sez. 2, 10.11.2006 n. 40156), sottrazione per la quale erano ormai avviati in maniera non equivoca gli atti esecutivi.(Cass. Pen. Sez. 2, 16.05.2001 n. 28044). La prevalente giurisprudenza si fonda sulla considerazione che l'elemento caratteristico della rapina impropria si fonda su una fattispecie "a tempi invertiti" atteso che la violenza o la minaccia non sono presi in considerazione come "modalità per la sottrazione ed impossessamento" - come nell'ipotesi di rapina consumata - ma come "mezzi diretti ad assicurare l'impossessamento ovvero l'impunità", ove elementi primari divengono questi ultimi aspetti rispetto all'attività di sottrazione del bene.
Nell'ipotesi di cui all'art. 628 c.p., comma 2 restano fermi gli elementi imprescindibili della rapina e cioè: - l'impossessamento del bene - e - la violenza e minaccia- ma si invertono le finalità, atteso che, nel caso della rapina consumata, la violenza ha un carattere cronologicamente anteriore essendo diretta all'appropriazione che, a sua volta, assume una valenza consumativa del reato, mentre, nel caso della rapina impropria, la violenza (o minaccia) ha un carattere cronologicamente successivo all'appropriazione (ovvero - come nella specie - al tentativo di appropriazione) sicché sono proprio la violenza o la minaccia ad assumere la valenza consumativa del reato.
La sentenza impugnata risulta immune da censure in quanto ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta della predetta giurisprudenza, avendo sottolineato che la condotta violenta dell'imputato era diretta ad assicurarsi l'impunità e si era manifestata dopo che egli ed il complice avevano compiuto degli atti idonei ed inequivocabilmente diretti ad impossessarsi dei beni presenti nell'abitazione, ove erano penetrati dopo averne forzato la porta di ingresso.
Ugualmente infondato è il motivo di censura sulla negata attenuante del risarcimento del danno, atteso che anche in questo caso la motivazione impugnata appare aderente alla costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per il quale il requisito dell'integrante del risarcimento nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 628 c.p. e quindi deve comprendere oltre il danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa anche quello fisico o morale, prodotto all'incolumità personale o alla libertà individuale della persona offesa. (Cassazione penale, sez. 2, 31/05/1989). Non si rinviene pertanto il difetto di motivazione sul punto relativo all'applicazione della attenuante del risarcimento allorché il giudice di merito - come nella specie - faccia riferimento all'insufficienza della somma liquidata alla parte offesa a titolo di danno morale (Euro 150 per il danno materiale indicato dalla stessa parte offesa- ed Euro 150 per il danno morale - così determinato dall'imputato -) restando la valutazione al riguardo di spettanza del giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (Cassazione penale, sez. 1, 29/09/1994). Il ricorso va pertanto rigettato;
invero la presenza del contrasto giurisprudenziale sopra menzionato impedisce di ritenere inammissibili i motivi proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011