Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
La domanda di chi, assumendo di avere prestato la propria opera di professore di lingua inglese presso una facoltà dell'Università di Urbino dal 1985 al 1995 in forza di contratto stipulato ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, chiede dichiararsi la natura subordinata del rapporto intercorso e l'attribuzione sia della "giusta retribuzione", sia del correlativo trattamento di fine rapporto, nonché affermarsi l'obbligo della controparte di versare i dovuti contributi, introduce una controversia inerente a rapporto di pubblico impiego, come tale riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/1999, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO BRUSCIOTTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER ON HI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LEPORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, RINA SARTO, giusta procura speciale del Notaio dott. Franco Lupo, depositata in data 10/03/1998, in atti;
- resistente con procura -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Pretore di URBINO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati Bruno BRUSCIOTTI, per la ricorrente, Gaetano LEPORE, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA Antony IN, sulla premessa di aver prestato, negli anni accademici dal 1985/86 al 1994/95, la propria opera di professore a contratto di lingua inglese presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Urbino, e di essere stato, quindi, alle dipendenze di detto ente per tutto il periodo suindicato, con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. del 24 aprile 1997, notificato, insieme con il correlativo decreto di fissazione di udienza, all'università suindicata ed all'I.N.P.S., rispettivamente, il 12 ed il 15 maggio 1997, chiese al Pretore del lavoro di Urbino dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in discussione, accertarsi il suo diritto alla "giusta retribuzione" à sensi dell'art. 36 della Costituzione, condannarsi la prima delle controparti a pagargli quanto dovutogli per il titolo considerato, nonché il trattamento di fine rapporto, dichiararsi, altresì, l'obbligo della stessa di versare i contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo del suo servizio. Nel processo così instaurato si costituirono tanto l'Università degli studi di Urbino, che contrastò le pretese azionate dall'istante, quanto l'I.n.p.s., il quale, invece aderì alle richieste attoree.
L'Università degli studi di Urbino, quindi, con ricorso del 29 dicembre 1997, ha chiesto a queste Sezioni unite il regolamento della giurisdizione: sul dedotto presupposto che l'avversa domanda come sopra azionata, in quanto intesa al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con un ente pubblico non economico e della relativa assoggettabilità al regime delle assicurazioni obbligatorie, avrebbe dato luogo ad insorgenza di controversia in materia di pubblico impiego, da ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha chiesto dichiararsi carente di giurisdizione il pretore adito dal IN.
NA TH IN resiste al ricorso con controricorso del 22 gennaio 1998.
L'I.n.p.s. ha depositato procura del 2 marzo 1998 ai fini di cui all'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., ma, in seguito, non ha svolto nessuna attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
NA TH IN ha introdotto dinanzi al Pretore del lavoro di Urbino una domanda con la quale, sul dedotto presupposto di aver prestato la propria attività di professore a contratto, assunto à termini degli artt. 6 L. 28.II.1980 n. 28 e 25 DPR 11.VII.1980 n. 382, con l'incarico dello svolgimento dell'insegnamento ufficiale della lingua inglese presso la Facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Urbino negli anni accademici dal 1985/86 al 1994/95, ha chiesto dichiararsi la natura subordinata del rapporto, o dei rapporti, di lavoro intercorso, o intercorsi, fra esso istante e l'ente suddetto nell'arco di tempo cennato, attribuirglisi, in relazione all'accampata qualifica della situazione revocata in discussione, la c.d. "giusta retribuzione" di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché il correlativo trattamento di fine rapporto, e, da ultimo, sanzionarsi l'obbligo della controparte di versare i dovuti contributi assistenziali e previdenziali.
L'Università degli studi di Urbino, in relazione alla vertenza negli illustrati termini ex adverso instaurata, con il ricorso qui delibato, ha chiesto a queste Sezioni unite il regolamento della giurisdizione, sostenendo che, risultando la domanda del IN intesa, nella sostanza, ad ottenere accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e dovendo tale rapporto, attesa la qualità di ente pubblico non economico competente ad essa deducente, essere ricondotto nel paradigma dell'impiego pubblico, la causa, con riferimento all'epoca della relativa istituzione, debba essere ravvisata riservata alla cognizione, non già del giudice civile ordinario ma, del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.
Il ricorso è fondato.
In proposito, deve evidenziarsi che la giurisdizione deve essere determinata con riferimento all'oggetto della domanda, e, più precisamente, sulla base del criterio c.d. del petitum sostanziale, avendo riguardo, cioè, non tanto allo specifico provvedimento richiesto, quanto alla natura e, se del caso, alla consistenza della posizione soggettiva revocata in controversia.
Quindi, in fattispecie, del genere di quella in argomento, in cui la discussione non verta sulla sussistenza di interessi legittimi, da aversi per devoluti alla cognizione dei giudici amministrativi, in sede di giurisdizione generale di legittimità, o della riscontrabilità di diritti soggettivi, riservati alla cognizione del giudice ordinario, ma attenga alla definizione della materia in cui debba essere ricompreso il rapporto oggetto della lite, in funzione della verifica della riducibilità di questa nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva ovvero della giurisdizione ordinaria, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione occorre aver riguardo, essenzialmente, alla natura del rapporto predetto. Ciò posto, e premesso che, alla luce di principi da tempo consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di pubblico impiego, la configurabilità di questo non è esclusa della diversa qualificazione data al rapporto in sede di costituzione, dall'apposizione di termini o dal suo assoggettamento a disciplina - pattizia - privatistica, deve osservarsi che, nel caso in esame, NA TH ON ha dedotto in discussione un rapporto di prestazione d'opera, a suo stesso dire (v., pag. 8 e seguenti dell'atto istitutivo del processo), sostanzialmente unitario intercorso fra esso deducente e l'ente, incontestatamente pubblico non economico, attuale ricorrente per una decina di anni, e comportante un, asserito, proprio inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente medesimo, in tal guisa prospettando la riscontrabilità di una situazione senz'altro riducibile alla nozione del rapporto di lavoro subordinato che, in ragione della dinanzi evidenziata qualità del datore di lavoro, è da configurare come di impiego pubblico.
Nè può rilevare, ai fini della possibilità di attribuire al rapporto di cui trattasi una definizione diversa, privatistica, il richiamo agli artt. 6 L. n. 28 del 1980 e 25 d.p.r. n. 382 del 1980, i quali prevedono, appunto, la natura privatistica dei negozi per il tramite dei quali le università assumono i professori c.d. a contratto e dei rapporti da tali negozi derivati, perché la domanda del ON si fonda proprio sulla, assunta, discordanza fra dati formali, inerenti ai titoli del rapporto, e la realtà fattuale dello svolgimento di questo, asserito, estrinsecatosi in modi diversi da quelli delineati dalle previsioni risultanti da detti titoli e dalle norme surricordate.
Vale la pena di considerare, al riguardo, che, nel caso esaminato, si verte in tema di rapporto inerente ad incarico di docenza per corso di insegnamento ufficiale, dedotto, protrattosi ininterrottamente per circa dieci anni, mentre le assunzioni di professori a contratto, anche quando, eccezionalmente, si traducono in costituzione di rapporti di lavoro subordinato (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., sent. 11609 del 24.XI.1993), possono dar luogo a rapporti aventi durata solo annuale, non rinnovabili per più di due volte in un quinquennio nella stessa università, e devono di norma afferire, alla attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali (art. 25, commi 1 e 7, d.p.r. n. 382 del 1980, prec. cit.), non essendo neppure prospettata la ricorrenza nella fattispecie delle condizioni per far luogo alla deroga della prima delle disposizioni menzionate prevista dall'art. 116 del ripetuto d.p.r. n. 382 del 1980. In conclusione, dunque, deve ritenersi avere la vertenza in discorso ad oggetto rapporto di, asserito, impiego pubblico, da considerare devoluto, ratione temporis, alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (cfr., in terminis, Cass. SS. UU. civ., sent. n. 6706 del 18.VII.1994):
dovendosi puntualizzare, sul tema, che non contrasta con la presente pronuncia Cass. SS.UU. civ., sent. n. 11609 del 24.XI.1994, dianzi ricordata, recante declaratoria della natura privatistica dei rapporti, anche di lavoro subordinato, intercorrenti fra università e professori a contratto, attenendo tale sentenza a caso di incarichi di insegnamento ufficiale conferiti per gli anni accademici 1980/81 e 1981/82, e cioè a situazione, fra l'altro, soggetta al peculiare regime transitorio previsto per il primo quinquennio di applicazione della L. n. 28 del 1980 (art. 6, comma 2).
Corollario di quanto precede è che deve dichiararsi la giurisdizione, esclusiva, del giudice amministrativo in ordine alla considerata vertenza.
Nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, le spese processuali vengono compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 22 ottobre 1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 13 FEBBRAIO 1999.