Art. 6.
Il privilegio previsto dall' articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non e' soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.
Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalita' indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile , a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalita' o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.
Il privilegio previsto dall' articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non e' soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.
Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalita' indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile , a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalita' o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.