Articolo 6 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 dicembre 1965
Art. 6.
Il privilegio previsto dall' articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non e' soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.
Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalita' indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile , a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalita' o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
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