Articolo 1 della Legge 6 novembre 2003, n. 301
Articolo 2
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26 novembre 2003
Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2002, n. 290 , sono introdotte, per l'anno finanziario 2003, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 290 , reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005» (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, s.o.).
Entrata in vigore il 26 novembre 2003