Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2002, n. 9457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9457 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO094 57/0 2 LA CORTE SUPREM I COSSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 7586/2001 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Cron. 25468 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere C.C. 13 marzo 2002 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. Richiesta copia studio dal Sig Sale ha pronunciato la seguente: per diritti €1.55 SENTENZA 11.02.07.02 IL CANCELLIERE sul ricorso per REVOCAZIONE proposto da LU OR, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Gualtieri e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Fabio Massimo n. 88, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
STATO-SOCIETA' FERROVIE DELLO DI SERVIZI E TRASPORTI PER AZIONI, in persona del suo legale rappresentante G374624 pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. Gerardo Vesci presso il cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 3 Richiesta copia esecutiva 8 VESCI dal Sig. 0 (per diritti € 1 il 15 LUG. 2002. IL CANCELLIERE studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n. 22, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 7482/2000 del 4 febbraio/5 giugno 2000; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Carlo Gualtieri;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per "l'inammissibilità del ricorso, con le pronunzie seguenti per legge". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., ritualmente notificato il 15 marzo 2001, il sign. IS RI ha richiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 7482/2000 depositata in data 5 giugno 2000 nel giudizio - avente il n. di r.g. ह सिं 15782/98 tra "Ferrovie dello Stato-Società di servizi e trasporti per - azioni
contro
RI IS (+23) e nei confronti di AB IO (+247)" adducendo a sostegno un unico complesso motivo. Si è costituita con controricorso la Società intimata. Entrambe le parti hanno depositato “memoria difensiva”. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE I -. In generale, sull'ammissibilità per revocazione avverso le sentenze della Cassazione, si rimarca che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed idoneo a costituire (a seguito delle decisioni nn. 17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte Costituzionale, nonchè dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, a) deve consistere al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito nell'affermazione o supposizione - dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, b) deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessario tra l'erronea supposizione e la decisione resa), c) non deve cadere su di un punto controverso sul W quale la Corte si sia pronunciata, e d) deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; per cui è inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non 3 consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi (cfr. Cass. sez. un. n. 5303/1997, Cass. n. 10635/1998). -e conclusivamente su tale punto essenziale al fine In sostanza della decisione l'errore di fatto deve essere frutto di falsa percezione - della realtà immediatamente rilevabile, sicchè è da escludere quando lo stesso costituisca circostanza controversa, 0 valutazione delle risultanze processuali in senso difforme alle aspettative della parte,difformed alle aspettative della parte, ovvero non abbia il carattere di essenzialità rispetto alla decisione assunta. III . Alla stregua di quanto testé rimarcato e precisato, il ricorso per revocazione proposto da IS RI deve essere respinto. M Sul punto il S. Procuratore Generale nel pervenire alla medesima conclusione - a) ha rilevato che il ricorrente lamenta che nelle more del giudizio davanti alla Corte di Cassazione il datore di lavoro aveva adottato a favore del RI il provvedimento di riforma del trattamento pensionistico richiamando la citata sentenza del Tribunale di Roma, e che "la decisione della Corte adottata nel quadro della anzidetta errata situazione processuale degli appellati è viziata da errore, in quanto la cassazione della sentenza n. 2224/97 (del Tribunale di Roma) comporta per gli appellati stessi la perdita del diritto a vedersi riliquidato il trattamento pensionistico non contestato dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. in sede di appello">>; b) ha, quindi, rimarcato che la sentenza n. 7482/2000 della Corte di Cassazione, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, afferma che con separati ricorsi (oltre un centinaio) alcuni dipendenti delle Ferrovie "collocati in quiescenza in date diverse, tutte cadenti fra il 1.11.1990 e il 1.11.1991", chiedevano l'accertamento del loro diritto a veder riliquidata l'indennità di buonuscita computandovi tutti gli aumenti salariali previsti, nell'arco del triennio di riferimento, dal c.c.n.l. 1990/1992, precisando che lo stesso datore di lavoro aveva tenuto conto dei medesimi aumenti salariali nel determinare il trattamento pensionistico;
che la sentenza n. 7482 in questione ha accolto il ricorso delle Ferrovie dello Stato s.p.a. ribadendo il principio di diritto secondo il quale, in base alle norme vigenti (art. 14 della legge n. 829/1973), l'indennità di buonuscita deve essere commisurata all'ultimo stipendio sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico del datore, sia la trattenuta a carico del dipendente, "perchè l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe, immancabilmente, lo squilibrio finanziario della gestione", così negando la legittimità della decisione del 5 Tribunale di Roma che aveva ritenuto che "l'ultimo stipendio" sulla cui base si deve calcolare l'indennità sia quello comprensivo di tutti gli aumenti previsti dal triennio di operatività del contratto e conseguentemente, anche di quelli la cui decorrenza era fissata in epoca posteriore alla cessazione del rapporto>>>; c) ha, altresì, considerato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'erronea affermazione dell'esistenza di un fatto la cui realtà deve invece ritenersi positivamente esclusa in base al tenore degli atti o documenti di causa può costituire motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. solo se sussista un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea supposizione e la pronuncia resa, tale che la pronuncia sarebbe stata diversa>>; d) ha, pertanto, ritenuto che nella fattispecie, non ricorrono i suddetti requisiti di essenzialità e decisività dell'errore, dal momento che il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 7482/2000, sopra richiamato, non risulta correlato alla esatta indicazione in concreto della data di collocamento in quiescenza di ognuno degli oltre cento lavoratori in causa>>. A tali incisive argomentazioni è da aggiungere che si appalesa chiaramente infondato il motivo addotto dal ricorrente per revocazione relativo "all'errore materiale nella motivazione della sentenza", in quanto-a parte l'evidente inammissibilità di tale censura - la Corte 6 nella sentenza n. 7482/2000 ha affermato il principio di diritto di portata generale e, pertanto, il preteso errore che il ricorrente fosse stato compreso tra gli appellati collocati in quiescenza in date diverse tutte ricadenti tra il 1° novembre 1990 e il 1° novembre 1991 con contratto collettivo di riferimento 1990/1992 mentre detti appellati sono stati collocati a riposo nel periodo di vigenza del contratto collettivo 1987/1989>> circostanza indicata in quella parte della sentenza n. 7482/2000 dedicata alla mera descrizione fattuale dello "svolgimento del processo” nel quale i controricorrenti erano ben 272 di cui 24 costituiti in giudizio e 248 non costituiti - non 2 rileva minimamente al fine della statuizione adottata. Così come non rileva - e, comunque, appare anch'essa inammissibile - la pretesa del 2 ricorrente per revocazione di considerare il contenuto del provvedimento della società in data 31 maggio/9 novembre 1999 successivo alla notifica del ricorso per cassazione, in quanto trattasi di "documento” non ritualmente acquisito al processo definito dalla sentenza della quale inammissibilmente è stata richiesta la revocazione. Di conseguenza, non resta che confermare quanto sancito conclusivamente da questa Corte nella sentenza impugnata per revocazione: l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo stipendio" sulla base del quale furono versati 7 sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, perchè l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe, immancabilmente, lo squilibrio finanziario della gestione;
poichè è pacifico che all""OPAFS” non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo successivi alla cessazione del rapporto che quindi non erano "in godimento" - non essendo mai- stati di fatto percepiti dal dipendente, gli stessi non sono computabili nell'indennità di buonuscita>>. III . In definitiva il ricorso per revocazione proposto da RI IS deve essere respinto e, per effetto della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per revocazione proposto da IS RI e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 22.3.5, oltre a euro 2000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 13 marzo 2002. Vincenzo Miles Il Consigliere estensore Il Presidente R. Dalle anteriore Омая lovelle IL CANCELLERE 008 Depositato in Cancelleria oggi, 28 GIU.2002 IL CANCELLIERE