Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
Nel caso in cui, accogliendo la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti, il giudice di merito ometta di applicare la misura della confisca obbligatoria, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca. (Fattispecie in tema di confisca di sostanza stupefacente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 26579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26579 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1317
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 19304/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari;
nel procedimento nei confronti di:
Gala Gianmaria, n. a Sassari il 20 settembre 1983;
avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Sassari del 9 febbraio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla omissione della confisca dello stupefacente con i consequenziali provvedimenti.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata della Corte d'appello di Sassari propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il G.u.p. del Tribunale di Sassari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianmaria Gala la pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4. Il ricorrente rileva che il giudicante ha omesso di applicare la misura della confisca dello stupefacente in sequestro. Chiede l'annullamento della sentenza limitatamente al predetto punto, con le conseguenza di legge.
Il ricorso è fondato in quanto si tratta di evidente svista del giudice a quo che ha omesso di applicare la confisca in una fattispecie in cui la misura di sicurezza è obbligatoria. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla parte in cui si è omesso di ordinare la confisca. Ritiene questa Corte di poter applicare direttamente tale misura, sia in relazione alla disposizione di cui all'art. 579 c.p.p., comma 3, il quale prevede che la impugnazione contro la sola disposizione della sentenza che riguarda la confisca può essere proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali, norma applicabile non solo ai provvedimenti con cui si dispone la confisca ma anche ai provvedimenti con cui si nega (o si omette) l'applicazione della confisca (Sez. 6, Sentenza n. 3596 del 26/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201806), sia con riguardo all'art. 620 c.p.p., comma, 1, lett. l, che stabilisce - dopo avere previsto i casi di annullamento senza rinvio - che la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio in ogni altra ipotesi in cui risulti superfluo il rinvio. Tra tali casi può ben rientrare il mancato ordine di confisca in un caso di confisca obbligatoria per evidente mera svista del giudice -: ipotesi nella quale la Corte medesima può provvede a dare i "provvedimenti necessari", nel caso, ravvisabili, appunto, nell'ordine di confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di ordinare la confisca dello stupefacente in sequestro, confisca che dispone.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008