Sentenza 30 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2025, proposto da NOCE Santino, in proprio e nella qualità di Capo Squadra della Squadra di Braccata denominata “Il Solengo”, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Ullucci e Chiara De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale di Caccia Latina 1, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Carpineti Societa' Agricola A R.L., TR LO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 46 del 18.09.2025, emessa dall'ATC LT1 in persona del Commissario Straordinario ed allegati, del provvedimento prot. n. 926362 del 22.09.2025, emesso dalla Regione Lazio, Direzione regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - Foreste, Area Decentrata Agricoltura Latina, nella persona del Dirigente dell'Area dott. Paolo Gramiccia, ed allegati, del provvedimento prot. n. 124 del 01.10.2025, emesso dall'ATC LT1 in persona del Commissario Straordinario degli atti, provvedimenti e verbali assunti nell'ambito della procedura esperita dall'ATC LT1 per l'assegnazione della zona di caccia al cinghiale in braccata LT1 B5a LT1 B5b per la Stagione venatoria 2025 - 2026, ed altro, nonché, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio - rigetto serbato dalla ATC LT1 sulla istanza di accesso agli atti del 24.09.2025 e della sussistenza del diritto di accesso del ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza 24.09.2025, e per la emanazione nei confronti della intimata ATC LT1 dei conseguenti provvedimenti sull'accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale di Caccia Latina 1 e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa IN ON IM SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Vista la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata alla ATC LT1 in data 24.09.2025, proposta unitamente alla domanda di annullamento della nota prot. n. 46 del 18.09.2025;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe è stata proposta domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata alla ATC LT1 (Ambito Territoriale di Caccia di Latina 1) in data 24.09.2025;
Considerato che nella memoria in atti la Regione Lazio argomenta come l’ADA (Area Decentrata Agricoltura di Latina abbia trasmesso al ricorrente copia della documentazione di cui all’istanza del 24.09.2025 con comunicazione inviata via pec il 24.10.2025, e segnatamente:
Vista la dichiarazione resa a verbale nella odierna udienza dall’avv.Chiara de Simone, che ha evidenziato come non risulti in realtà trasmessa la documentazione di cui all’art.5 comma 9 del disciplinare versato in atti, meglio indicata a verbale (tassa della concessione governativa e concessione del porto d’armi nonché fotocopia dell’iscrizione all’anagrafe canina), documentazione che sulla base di quanto previsto dal Disciplinare della caccia al cinghiale avrebbe dovuto necessariamente far parte del fascicolo e alla quale argomenta di avere interesse, al fine di verificare la corretta attribuzione dei punteggi, avendo “ fondato motivo di ritenere che la procedura comparativa, qualora l’area non fosse stata ricartografata, si sarebbe conclusa con l’assegnazione in proprio favore della zona LT1 B5.”;
ritenuto che l’istanza di accesso, benchè genericamente riferita al fascicolo e ai suoi allegati, comprenda anche l’ostensione della documentazione di cui all’art.5 comma 9 del disciplinare, ovviamente se e in quanto presente nel fascicolo e che, qualora detta documentazione non sia presente nel fascicolo, comunque si onere dell’amministrazione di rappresentarlo in modo espresso;
ritenuto che sussista l’interesse di parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti, al fine di verificare la correttezza dei punteggi assegnati;
che pertanto l’istanza di parte ricorrente deve essere accolta e per l’effetto si ordina all’ATC LT1 (Ambito Territoriale di Caccia di Latina)/ l’ADA (Area Decentrata Agricoltura) di consentire a parte ricorrente l’accesso agli atti di cui di cui all’art.5 comma 9 del disciplinare, se e in quanto presenti nel fascicolo, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, consentendone visione e/o estrazione di copia previo pagamento dei diritti e, in caso contrario, attestando la mancanza di tale documentazione all’interno del fascicolo;
che, in considerazione dei fatti descritti (e, in particolare, non essendo stata fatta espressa menzione della richiesta di accesso anche per gli atti di cui all’art.5 comma 9 del disciplinare), le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda ex art.116 c.p.a. e per l’effetto ordina all’ATC LT1 (Ambito Territoriale di Caccia di Latina)/ l’ADA (Area Decentrata Agricoltura ) di consentire l’accesso agli atti di cui all’art.5 comma 9 del disciplinare, se e in quanto presente nel fascicolo consentendo a parte ricorrente di prenderne visione e/o estrarne copia, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ON IM SA, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN ON IM SA |
IL SEGRETARIO